Boschi e Lorenzin sì vergognino

La tutela uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni è un principio già sancito dalla Costituzione e per il quale lo Stato già ora può intervenire direttamente. Boschi e Lorenzin la smettano di strumentalizzare la sofferenza.

For­se pri­ma di rifor­mar­la biso­gne­reb­be alme­no leg­ger­la, la Costi­tu­zio­ne. Di cer­to biso­gne­reb­be leg­ger­la pri­ma di lan­ciar­si in affer­ma­zio­ni mol­to, mol­to sci­vo­lo­se, che toc­ca­no la sof­fe­ren­za più vera, quel­la lega­ta alla malattia.

Tut­to il gover­no, a par­ti­re dal­le mini­stre Boschi e Loren­zin, insi­ste da gior­ni su que­sto pun­to, soste­nen­do che gra­zie alla rifor­ma costi­tu­zio­na­le potran­no esse­re garan­ti­ti e appli­ca­ti livel­li omo­ge­nei di cura e assi­sten­za su tut­to il ter­ri­to­rio nazio­na­le, e che quin­di si potran­no cura­re in manie­ra ade­gua­ta i mala­ti di can­cro e dia­be­te da Made­si­mo a Cori­glia­no Cala­bro. Tut­to ciò gra­zie all’ag­giun­ta di nove paro­le all’art. 117 del­la Costi­tu­zio­ne (che stu­pi­di a non aver­ci pen­sa­to prima!).

Ovvia­men­te tut­to ciò non è vero, e sareb­be anche il caso di smet­ter­la, per­lo­me­no per rispet­to di chi soffre.

L’ar­ti­co­lo attua­le reci­ta che lo Sta­to ha legi­sla­zio­ne esclu­si­va nel­la «deter­mi­na­zio­ne dei livel­li essen­zia­li del­le pre­sta­zio­ni con­cer­nen­ti i dirit­ti civi­li e socia­li che devo­no esse­re garan­ti­ti su tut­to il ter­ri­to­rio nazio­na­le», men­tre è com­pe­ten­za con­cor­ren­te la «tute­la del­la salu­te». Quin­di: allo Sta­to il com­pi­to di det­ta­re le nor­me gene­ra­li (comu­ni su tut­to il ter­ri­to­rio nazio­na­le), alle regio­ni quel­lo di entra­re più nel det­ta­glio. Secon­do il gover­no ciò non è abba­stan­za, e quin­di la rifor­ma pro­po­ne di aggiun­ge­re alla com­pe­ten­za esclu­si­va del­lo Sta­to le «dispo­si­zio­ni gene­ra­li e comu­ni per la tute­la del­la salu­te», sen­za amplia­re quin­di la com­pe­ten­za esclu­si­va del­lo Sta­to, e lascian­do alle regio­ni il resto del­la disci­pli­na (pro­prio come oggi) e in par­ti­co­la­re — spe­ci­fi­ca — com­pi­ti «di pro­gram­ma­zio­ne e orga­niz­za­zio­ne dei ser­vi­zi sani­ta­ri e socia­li». In pra­ti­ca non cam­bia nul­la. Di fat­to la rifor­ma riba­di­sce una com­pe­ten­za con­cor­ren­te, ma spac­chet­ta­ta in due elen­chi: da una par­te ciò che fa lo Sta­to, dal­l’al­tra par­te ciò che fan­no le regio­ni, esat­ta­men­te com’è ora. 

Ecco per­ché la rifor­ma non cam­bia la disci­pli­na costi­tu­zio­na­le del dirit­to alla salu­te. Come ciò pos­sa ave­re effet­ti mira­co­lo­si sul­le cure e sul­le pre­sta­zio­ni sani­ta­rie resta un mistero.

Ma c’è di più, per­ché, come dice­va­mo, la Costi­tu­zio­ne va let­ta tut­ta, pri­ma di modi­fi­car­la. Leg­gen­do­la tut­ta si sco­pri­ran­no altre due cose.

La pri­ma è l’ar­ti­co­lo 32, che reci­ta: «La Repub­bli­ca tute­la la salu­te come fon­da­men­ta­le dirit­to dell’individuo e inte­res­se del­la col­let­ti­vi­tà, e garan­ti­sce cure gra­tui­te agli indi­gen­ti». Indi­vi­duo (non cit­ta­di­no: indi­vi­duo) e col­let­ti­vi­tà. Un prin­ci­pio che per­ciò si appli­ca al sin­go­lo e che si appli­ca a tutti.

La secon­da è l’ar­ti­co­lo 120, il qua­le — udi­te udi­te! — reci­ta che «Il Gover­no può sosti­tuir­si a orga­ni del­le Regio­ni, del­le Cit­tà metro­po­li­ta­ne, del­le Pro­vin­ce e dei Comu­ni […] quan­do lo richie­do­no la tute­la dell’unità giu­ri­di­ca o dell’unità eco­no­mi­ca e in par­ti­co­la­re la tute­la dei livel­li essen­zia­li del­le pre­sta­zio­ni con­cer­nen­ti i dirit­ti civi­li e socia­li, pre­scin­den­do dai con­fi­ni ter­ri­to­ria­li dei gover­ni loca­li. La leg­ge defi­ni­sce le pro­ce­du­re atte a garan­ti­re che i pote­ri sosti­tu­ti­vi sia­no eser­ci­ta­ti nel rispet­to del prin­ci­pio di sus­si­dia­rie­tà e del prin­ci­pio di lea­le col­la­bo­ra­zio­ne». Altro­ché “clau­so­la di supre­ma­zia”! L’ar­ti­co­lo 120 indi­vi­dua alcu­ne fat­ti­spe­cie in cui lo Sta­to può sosti­tuir­si agli enti ter­ri­to­ria­li, dice “come” può sosti­tuir­si (prin­ci­pio di lea­le col­la­bo­ra­zio­ne) e dice che tra le mate­rie rien­tra la «tute­la dei livel­li essen­zia­li del­le pre­sta­zio­ni con­cer­nen­ti i dirit­ti civi­li e socia­li». Nien­te di più, nien­te di meno.

Cara mini­stra Boschi, cara mini­stra Loren­zin, lascia­te per­de­re le per­so­ne mala­te e la loro sof­fe­ren­za, che con que­sta rifor­ma non c’en­tra­no nul­la.

La Costi­tu­zio­ne è chia­ris­si­ma. Basta appli­car­la. Dopo aver­la let­ta, si inten­de.

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