Corte di Cassazione, “valori”, “patti di accoglienza” e Serracchiani

La lettura della sentenza n. 24084/17 non solo chiarisce come mai la Corte abbia imposto ai migranti l’accettazione e la conformazione a tutti i nostri valori culturali e religiosi ma come abbia semplicemente espresso un concetto già pacifico e consolidato in materia

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Qual­che gior­no fa Debo­ra Ser­rac­chia­ni, nel­la sua veste uffi­cia­le di Gover­na­tri­ce del Friu­li Vene­zia Giu­lia, ha rila­scia­to un comu­ni­ca­to stam­pa in cui testual­men­te dice­va: “La vio­len­za ses­sua­le è un atto odio­so e schi­fo­so sem­pre, ma risul­ta social­men­te e moral­men­te ancor più inac­cet­ta­bi­le quan­do è com­piu­to da chi chie­de e ottie­ne acco­glien­za nel nostro Pae­se. In casi come que­sti rie­sco a capi­re il sen­so di riget­to che si può pro­va­re ver­so indi­vi­dui che com­met­to­no cri­mi­ni così sor­di­di. Sono con­vin­ta che l’ob­bli­go del­l’ac­co­glien­za uma­ni­ta­ria non pos­sa esse­re disgiun­to da un altret­tan­to obbli­ga­to­rio sen­so di giu­sti­zia, da eser­ci­ta­re con­tro chi rom­pe un pat­to di acco­glien­za. Per quan­to mi riguar­da, gesti come que­sto devo­no pre­ve­de­re l’e­spul­sio­ne dal nostro Pae­se, ovvia­men­te dopo assol­ta la pena. Se c’è un pro­ble­ma di legi­sla­zio­ne caren­te in meri­to biso­gna rimediare”.

Il con­cet­to espres­so dal­la gover­na­tri­ce (che chia­ra­men­te indi­ca una sca­la di “accet­ta­bi­li­tà” socia­le e mora­le di un rea­to in fun­zio­ne del sog­get­to che lo com­met­te e descri­ve l’accoglienza del richie­den­te asi­lo come una gen­ti­le con­ces­sio­ne dimen­ti­can­do l’art. 10 com­ma 3 del­la Costi­tu­zio­ne che inve­ce lo con­fi­gu­ra come un obbli­go e quin­di come un dirit­to pie­no del richie­den­te) sol­le­va­va nume­ro­se cri­ti­che, la “gof­fa” soli­da­rie­tà di qual­che semi omo­ni­mo edi­to­ria­li­sta e l’esultanza del­la destra estre­ma, che “arruo­la­va” fra le pro­prie fila l’esponente del PD, in un dibat­ti­to infuocato.

Nel giro di pochi gior­ni due noti­zie si sovrap­po­ne­va­no alla pole­mi­ca in corso.

La pri­ma sugli arre­sti effet­tua­ti in rela­zio­ne al cen­tro di acco­glien­za di richie­den­ti asi­lo (C.A.R.A.) di Iso­la Capo Riz­zu­to con for­mu­la­zio­ne di gra­vi accu­se, secon­do le qua­li il “pat­to di acco­glien­za” ricor­da­to da Ser­rac­chia­ni pre­ve­de­va che mafie e sog­get­ti col­lu­si lucras­se­ro sul­le spal­le di chi avreb­be dovu­to esse­re accol­to, ad esem­pio sui pasti, pre­pa­ra­ti per poco più del­la metà degli “ospi­ti”.

Ma subi­to dopo, pro­prio quan­do il com­pi­to dei difen­so­ri d’ufficio di Ser­rac­chia­ni si face­va impro­bo (cit. Fla­via Peri­na) arri­va­va ina­spet­ta­ta­men­te in soc­cor­so (appa­ren­te) una recen­tis­si­ma pro­nun­zia del­la Cor­te di Cas­sa­zio­ne, ripre­sa da Repub­bli­ca pri­ma e poi da tut­ta la stam­pa online.

La testa­ta dava estre­mo risal­to ad alcu­ni pas­sag­gi (espun­ti dal con­te­sto) secon­do i qua­li i migran­ti dovreb­be­ro (tout court) con­for­mar­si ai nostri valo­ri se voglio­no sta­bi­lir­si in Ita­lia.

Anco­ra una vol­ta, all’esultanza del­la destra più bece­ra cor­ri­spon­de­va quel­la dei “ren­zia­ni” orto­dos­si (a pro­po­si­to di valo­ri) che vede­va­no nel­la pro­nun­zia la con­fer­ma del­le affer­ma­zio­ni di Serracchiani.

Così non è.

La let­tu­ra del­la sen­ten­za n. 24084/17 (il caso riguar­da il por­to in luo­go pub­bli­co di un col­tel­lo sacro per la reli­gio­ne Sikh e la con­se­guen­te richie­sta di esi­men­te del por­ta­to­re per moti­vi reli­gio­si) non solo chia­ri­sce come mai la Cor­te abbia impo­sto ai migran­ti l’accettazione e la con­for­ma­zio­ne a tut­ti i nostri valo­ri cul­tu­ra­li e reli­gio­si (come la con­ver­sio­ne al cat­to­li­ce­si­mo, man­gia­re la piz­za e gli spa­ghet­ti o tifa­re rumo­ro­sa­men­te per una squa­dra di cal­cio, tra­la­scian­do le nostre con­so­li­da­te “tra­di­zio­ni” nel cam­po del­la cri­mi­na­li­tà orga­niz­za­ta per cui sia­mo noti nel mon­do tan­to come per la piz­za) ma come abbia sem­pli­ce­men­te espres­so un con­cet­to già paci­fi­co e con­so­li­da­to in materia:

In una socie­tà mul­tiet­ni­ca, la con­vi­ven­za tra sog­get­ti di etnia diver­sa richie­de neces­sa­ria­men­te l’i­den­ti­fi­ca­zio­ne di un nucleo comu­ne in cui immi­gra­ti e socie­tà di acco­glien­za si deb­bo­no rico­no­sce­re. Se l’in­te­gra­zio­ne non impo­ne l’ab­ban­do­no del­la cul­tu­ra di ori­gi­ne, in con­so­nan­za con la pre­vi­sio­ne del­l’art. 2 Cost. che valo­riz­za il plu­ra­li­smo socia­le, il limi­te inva­li­ca­bi­le è costi­tui­to dal rispet­to dei dirit­ti uma­ni e del­la civil­tà giu­ri­di­ca del­la socie­tà ospi­tan­te. È quin­di essen­zia­le l’ob­bli­go per l’im­mi­gra­to di con­for­ma­re i pro­pri valo­ri a quel­li del mon­do occi­den­ta­le, in cui ha libe­ra­men­te scel­to di inse­rir­si, e di veri­fi­ca­re pre­ven­ti­va­men­te la com­pa­ti­bi­li­tà dei pro­pri com­por­ta­men­ti con i prin­ci­pi che la rego­la­no e quin­di del­la licei­tà di essi in rela­zio­ne all’or­di­na­men­to giu­ri­di­co che la disci­pli­na. La deci­sio­ne di sta­bi­lir­si in una socie­tà in cui è noto, e si ha con­sa­pe­vo­lez­za, che i valo­ri di rife­ri­men­to sono diver­si da quel­la di pro­ve­nien­za ne impo­ne il rispet­to e non è tol­le­ra­bi­le che l’at­tac­ca­men­to ai pro­pri valo­ri, sep­pu­re leci­ti secon­do le leg­gi vigen­ti nel pae­se di pro­ve­nien­za, por­ti alla vio­la­zio­ne coscien­te di quel­li del­la socie­tà ospi­tan­te. La socie­tà mul­tiet­ni­ca è una neces­si­tà, ma non può por­ta­re alla for­ma­zio­ne di arci­pe­la­ghi cul­tu­ra­li con­fig­gen­ti, a secon­da del­le etnie che la com­pon­go­no, ostan­do­vi l’u­ni­ci­tà del tes­su­to cul­tu­ra­le e giu­ri­di­co del nostro pae­se che indi­vi­dua la sicu­rez­za pub­bli­ca come un bene da tute­la­re e, a tal fine, pone il divie­to del por­to di armi e di ogget­ti atti ad offendere.

Vie­ne poi espres­sa­men­te spe­ci­fi­ca­to il prin­ci­pio di dirit­to con­se­guen­te: “va affer­ma­to il prin­ci­pio per cui nes­sun cre­do reli­gio­so può legit­ti­ma­re il por­to in luo­go pub­bli­co di armi o di ogget­ti atti ad offendere.”

La sen­ten­za for­se non è rigo­ro­sis­si­ma dal pun­to di vista les­si­ca­le, poi­ché indu­ce a con­fon­de­re i “valo­ri” in gene­ra­le con i valo­ri del nostro ordi­na­men­to giu­ri­di­co, che sono gli uni­ci ai qua­li chiun­que risie­da in Ita­lia si deve conformare.

Il con­cet­to era sta­to espres­so in modo miglio­re e più chia­ro meno di un anno fa dal­la stes­sa Cor­te sul­la mede­si­ma fat­ti­spe­cie con la sen­ten­za n. 25163/2016 “… doven­do la mani­fe­sta­zio­ne del­le pra­ti­che reli­gio­se neces­sa­ria­men­te ade­guar­si ai valo­ri fon­da­men­ta­li del­l’or­di­na­men­to giu­ri­di­co ita­lia­no, coi qua­li non pos­so­no entra­re in con­tra­sto (così come rico­no­sciu­to dal­l’art. 8 secon­do com­ma Cost.), nel cui ambi­to assu­me ran­go pri­ma­rio la tute­la del­la sicu­rez­za pub­bli­ca e del­l’in­co­lu­mi­tà del­le per­so­ne assi­cu­ra­ta dal­la disci­pli­na del­le armi e degli altri ogget­ti atti ad offen­de­re, che non può cer­ta­men­te legit­ti­ma­re — in rela­zio­ne ai para­me­tri di luo­go, di per­so­na, di natu­ra e fun­zio­ne del­l’og­get­to, che sono sta­ti sopra indi­ca­ti — la con­dot­ta del ricorrente”.

Il prin­ci­pio è con­di­vi­si­bi­le e con­di­vi­so, ed è altret­tan­to ovvia­men­te stru­men­ta­liz­za­to dal­la destra più bece­ra, che subi­to ha cer­ca­to di far pas­sa­re un con­cet­to diver­so, cioè che il migran­te sia obbli­ga­to ad abban­do­na­re tut­ti i pro­pri valo­ri, anche quel­li com­pa­ti­bi­li con il nostro ordi­na­men­to (come il velo ad esem­pio) altri­men­ti deb­ba “tor­nar­se­ne” a casa propria.

Ma que­sto la Cor­te di Cas­sa­zio­ne non l’ha det­to, anzi, ha con­fer­ma­to che la nostra Costi­tu­zio­ne non impo­ne affat­to ai migran­ti l’abbandono del­la cul­tu­ra d’origine, ma tute­la anche i valo­ri dei migran­ti stes­si, con il solo limi­te dell’ordinamento giuridico.

E, tor­nan­do inve­ce ai difen­so­ri d’ufficio di Ser­rac­chia­ni, non ha nep­pu­re det­to che i rea­ti dei migran­ti o dei richie­den­ti asi­lo sia­no più odio­si rispet­to agli stes­si rea­ti com­mes­si dagli autoc­to­ni ita­li­ci o dai turisti.

Ha det­to inve­ce esat­ta­men­te il con­tra­rio, e cioè che tut­ti dob­bia­mo ade­guar­ci ai valo­ri espres­si dal nostro ordi­na­men­to giu­ri­di­co, in modo asso­lu­ta­men­te egua­le, per­ché tut­ti i rea­ti ugua­li sono ugual­men­te “odio­si”.

Sem­pre la Costi­tu­zio­ne, art. 3 (=).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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