[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il principio della parità retributiva tra uomo e donna (e badate bene, non della parità salariale, quella è già in Costituzione, art. 37), il cosiddetto Equal Pay, è entrato a far parte del programma di governo, annunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, il 9 settembre:
«Ci prefiggiamo di introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali e di deputati del gruppo Misto). È una battaglia che intendiamo portare a termine al più presto in omaggio a tutte le donne».
Giustamente è stato fatto notare: perché un omaggio a tutte le donne? La parità retributiva sarebbe una gentile concessione del sesso maschile? Oppure stiamo parlando di un diritto, un diritto da far valere in ogni ambito del mondo del lavoro, dalla pubblica amministrazione allo sport?
Possiamo dare un aiutino, sia al Presidente del Consiglio e al suo entourage. Non un omaggio, né a lui né alle donne in senso lato, ma una doppia proposta, forte, per incidere non solo sulla prassi operativa ma anche sul piano culturale.
La prima: la modifica dell’articolo 37 della Costituzione nel senso del suo aggiornamento e del superamento di alcune formule non più al passo con i tempi, raccogliendo lo spunto che Lea Melandri aveva espresso alcuni anni fa. Nell’attuale formulazione, il ‘lavoratore’ è implicitamente uomo, mentre la lavoratrice deve essere prima qualificata in quanto donna. È scritto inoltre che «le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua (della donna! solo della donna?) essenziale funzione familiare» ma l’adempimento dovrebbe essere condiviso con l’uomo lavoratore. Possiamo dare a questo articolo una nuova veste e attribuirgli sin da ora una valenza positiva, di rivoluzione culturale:
Art. 37 Costituzione (attuale) | Art. 37 Costituzione (modifica proposta) |
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. | La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della essenziale funzione familiare delle lavoratrici e dei lavoratori, assicurare ai genitori e ai bambini una speciale adeguata protezione |
La seconda proposta di legge invece punta al lato operativo, andando alle cause del gender pay gap. Il suo architrave è composto dalla riforma dell’articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cd. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ovvero delle norme sulla trasparenza retributiva. In vigore dal 1996, poi successivamente modificate e oggi ricomprese all’interno del Codice delle pari opportunità, valgono solo per aziende con oltre 100 dipendenti. Le aziende che ricadono nella fattispecie sono tenute a fornire, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale anche rispetto ai differenziali retributivi. Tuttavia, anche se sono previste sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo, le norme non vengono rispettate. La nuova norma prevede una vera e propria Certificazione Equal Pay, riprendendo lo schema della recente legge approvata in Islanda, un modello semplificato di gestione organizzativa volto al perseguimento della parità retributiva di genere. È la risposta alla necessità di rendere trasparente quali sono le società, aziende e istituzioni propense alla pari retribuzione di uomini e donne — nelle stesse mansioni lavorative – e alla tutela da decisioni allocative interne di carattere discriminatorio.
Con gli altri articoli si vorrebbero introdurre in Italia un vero congedo di paternità, avente le stesse caratteristiche e la stessa durata di quello previsto per la madre, e di estendere i servizi socio-educativi per l’infanzia ad almeno il 33% dei bambini tra zero e due anni attraverso un’attenta revisione di spesa, un trasferimento di fondi da taluni capitoli del bilancio pubblico già destinati a politiche per l’infanzia — ma ritenute dai proponenti dispersive e troppo inclini alla logica del mero trasferimento di denaro — al capitolo di spesa n. 3521 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali denominato ’Somma da corrispondere alle regioni per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia’.
Qui il testo completo. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]