Il pasticcio totale della nuova disciplina sull’omicidio stradale

Il Governo è intervenuto su un tema mediatico per eccellenza, aumentando a dismisura le pene per condotte colpose, così cercando di placare la sete di vendetta, più che di giustizia, dell’opinione pubblica.

Quan­do è sta­ta appro­va­ta la nor­ma­ti­va nota sot­to l’inquietante rubri­ca di “omi­ci­dio stra­da­le” (com­pren­den­te anche le lesio­ni per­so­na­li stra­da­li, da poco entra­ta in vigo­re), come tan­ti ho rile­va­to l’aspetto poli­ti­co più ecla­tan­te. Lo Sta­to inter­ve­ni­va (o meglio, come spes­so acca­de in que­sta legi­sla­tu­ra il Gover­no, per­ché di fat­to è lui che legi­fe­ra, e soprat­tut­to un par­ti­to di Gover­no, che ha ampia­men­te riven­di­ca­to come un suo gran­de suc­ces­so que­sta nor­ma­ti­va) su un tema media­ti­co per eccel­len­za, e aumen­ta­va a dismi­su­ra le pene per con­dot­te col­po­se, con con­se­guen­ze a vol­te gra­vis­si­me, ma pur sem­pre con­dot­te col­po­se, così cer­can­do di pla­ca­re la sete di ven­det­ta, più che di giu­sti­zia, dell’opinione pubblica.

Nel­lo stes­so, tem­po, ma in modo mol­to più discre­to, il Gover­no lavo­ra­va e tutt’ora lavo­ra (nel DDL Con­cor­ren­za) ad una dimi­nu­zio­ne dei risar­ci­men­ti per gli stes­si fat­ti, gli inci­den­ti stra­da­li, quin­di per l’approvazione di una tabel­la uni­ca per il risar­ci­men­to del dan­no bio­lo­gi­co che vada a sosti­tui­re quel­le attua­li, per i dan­ni supe­rio­ri al 9%, come pre­di­spo­ste dal Tri­bu­na­le di Mila­no e rese uni­ver­sa­li dal­la Cor­te di Cas­sa­zio­ne (da ulti­mo 10263/15). La dimi­nu­zio­ne dei risar­ci­men­ti pare sia nell’ordine del 40/50% in cer­ti casi.

Al net­to del­le bana­li ed evi­den­ti die­tro­lo­gie (cioè lascian­do fuo­ri le assi­cu­ra­zio­ni), la mano­vra gover­na­ti­va può esse­re sin­te­tiz­za­ta con una sosti­tu­zio­ne di gran par­te del risar­ci­men­to (soprat­tut­to si pen­si alle lesio­ni gra­vi) con una pena mag­gio­re per il respon­sa­bi­le, la tan­to invo­ca­ta “gale­ra”, quin­di con un barat­to di scar­sis­si­ma uti­li­tà pra­ti­ca pri­ma di tut­to per le vit­ti­me.

E tut­ta­via non ave­vo anco­ra avu­to il tem­po mate­ria­le (anche per­ché non sono un pena­li­sta) di leg­ge­re con cal­ma gli arti­co­li approvati.

Così, anche per adem­pie­re al mio obbli­go di for­ma­zio­ne con­ti­nua, sono anda­to ad un con­ve­gno orga­niz­za­to dal­la Came­ra pena­le del­la mia cit­tà, e non ero anco­ra sedu­to men­tre il pre­si­den­te e coor­di­na­to­re dei lavo­ri affer­ma­va come quel­la fos­se la peg­gio­re nor­ma­ti­va pena­le degli ulti­mi 30 anni.

Un ini­zio poco ras­si­cu­ran­te, ma, quan­do sono usci­to, ero con­vin­to che quel­la valu­ta­zio­ne tem­po­ra­le fos­se mol­to pru­den­te e che si doves­se anda­re mol­to più indietro.

Pro­vo a spie­ga­re per­ché, alla luce di quel che ho sen­ti­to ed ho poi veri­fi­ca­to codi­ci alla mano, anche se sono aspet­ti abba­stan­za tec­ni­ci, che spe­ro di ren­de­re com­pren­si­bi­li con gli esempi.

La que­stio­ne fon­da­men­ta­le (e l’unica che pos­so trat­ta­re sen­za entra­re nei tec­ni­ci­smi, ma dav­ve­ro non si trat­ta solo di que­sto) riguar­da la con­for­mi­tà del­le nor­me alla Costi­tu­zio­ne, nell’ambito del prin­ci­pio di ragio­ne­vo­lez­za e ugua­glian­za sostan­zia­le e in gene­ra­le la loro ragio­ne­vo­lez­za intrin­se­ca quan­to alla pro­por­zio­na­li­tà del­le pene anche con rife­ri­men­to a fat­ti­spe­cie simi­li o uguali.

Sono nor­me che, di fat­to, aumen­ta­no le pene per fat­ti com­piu­ti in una deter­mi­na­ta situa­zio­ne (la gui­da di vei­co­li a moto­re) con deter­mi­na­te cir­co­stan­ze aggra­van­ti (lo sta­to di ebbrez­za, ma anche spe­ci­fi­che situa­zio­ni di gui­da) e che non con­sen­to­no al giu­di­ce (art. 590 qua­ter) alcu­na facol­tà discre­zio­na­le di giu­di­ca­re le aggra­van­ti equi­va­len­ti ad even­tua­li atte­nuan­ti; la pena base vie­ne cal­co­la­ta sul­le aggra­van­ti e solo poi si appli­ca­no le even­tua­li attenuanti.

L’unico limi­te mas­si­mo del­le aggra­van­ti è che la pena non può supe­ra­re i 18 anni, men­tre la pre­scri­zio­ne è raddoppiata.

Esem­pio: un auto­mo­bi­li­sta pas­sa col ros­so e inve­ste e ucci­de un cicli­sta (589 bis com­ma 5 n. 2) Pena: reclu­sio­ne da 5 a 10 anni, arre­sto facoltativo.

Ma spe­ci­fi­chia­mo meglio la situa­zio­ne, per­ché il dirit­to par­te dai casi concreti.

Un auto­mo­bi­li­sta si distrae un atti­mo per­ché guar­da il cel­lu­la­re, l’arancione diven­ta ros­so, un cicli­sta par­te con il ver­de, l’auto va pia­no, il cicli­sta anche, ma bat­te la testa con­tro il mar­cia­pie­de e pur­trop­po per­de la vita. Che tipo di col­pa è quel­la di chi ha sem­pre gui­da­to bene, mai una mul­ta, mai un inci­den­te, pas­sa col ros­so ai 30 km all’ora per­ché per una vol­ta nel­la vita si distrae? Sem­bre­reb­be una col­pa lie­ve, una distra­zio­ne che capi­ta nel momen­to sba­glia­to e cau­sa un dan­no gra­vis­si­mo. Ma rima­ne una col­pa ogget­ti­va­men­te lie­ve, per­ché la col­pa non può esse­re misu­ra­ta con le con­se­guen­ze. Eppu­re non cam­bia nul­la, si con­fi­gu­ra l’aggravante, la pena rima­ne da 5 a 10 anni, con arre­sto facoltativo.

Inve­ce chiun­que com­met­ta un omi­ci­dio col­po­so con lo stes­so gra­do di col­pa ma in un con­te­sto diver­so (una per­so­na sta cer­can­do di pren­de­re il gat­to sul tet­to di casa, con il gomi­to inav­ver­ti­ta­men­te fa cade­re un mat­to­ne in testa a un pas­san­te che muo­re) è sog­get­to ad una pena che va da sei mesi a 5 anni, sen­za arre­sto (media­ti­co) facoltativo.

Il gra­do di col­pa è iden­ti­co, ma solo nel secon­do caso il Giu­di­ce potrà ade­gua­re la pena alla situa­zio­ne con­cre­ta, nel pri­mo dovrà comun­que par­ti­re dall’ipotesi aggra­va­ta sen­za valu­ta­zio­ni sul gra­do di col­pa, solo per­ché la distra­zio­ne è avve­nu­ta pres­so un sema­fo­ro e non, maga­ri, uscen­do dal can­cel­lo di casa e facen­do cade­re un moto­ci­cli­sta (e qui, non appli­can­do­si l’aggravante, l’omicidio col­po­so sareb­be sta­to puni­to con la pena del pri­mo com­ma, reclu­sio­ne da 2 a 7 anni).

Ades­so non vor­rei aggiun­ge­re (di mio) ulte­rio­ri moti­vi di con­fu­sio­ne ricor­dan­do che ai sen­si dell’art. 3 del­la leg­ge Bal­duz­zi “l’esercente la pro­fes­sio­ne sani­ta­ria che nel­lo svol­gi­men­to del­la pro­pria atti­vi­tà si attie­ne a linee gui­da e buo­ne pra­ti­che accre­di­ta­te dal­la comu­ni­tà scien­ti­fi­ca non rispon­de penal­men­te per col­pa lie­ve”.

Al di là del­le ragio­ni che han­no por­ta­to a que­sta ulti­ma dispo­si­zio­ne, in cui non entro, resta il fat­to che la stes­sa col­pa lie­ve deter­mi­na una pena base di 5 anni nel pri­mo caso, di 2 anni nel secon­do, di sei mesi nel ter­zo e addi­rit­tu­ra non rile­va penal­men­te nell’ultimo.

Altro esem­pio. Un auto­mo­bi­li­sta in sta­to di gra­ve ebbrez­za alco­li­ca fa cade­re due moto­ci­cli­sti che per­do­no entram­bi la vita. Pena base da 8 a 12 anni aumen­ta­ta fino al tri­plo ai sen­si dell’ultimo com­ma dell’art. 589 bis, sen­za che pos­sa supe­ra­re il limi­te mas­si­mo dei 18 anni (di pena irrogata).

Un cicli­sta com­met­te la stes­sa vio­la­zio­ne nel­le stes­se con­di­zio­ni, ma, non cir­co­lan­do su un vei­co­lo a moto­re, rispon­de­rà del pri­mo com­ma, da 2 a 7 anni, e si discu­te­rà se sarà appli­ca­bi­le l’aggravante dell’aumento.

Ma anco­ra, se a far cade­re i due moto­ci­cli­sti sarà un pas­seg­ge­ro di un’autovettura che apre la por­tie­ra per scen­de­re sen­za accor­ger­si del pas­sag­gio del­la moto, pur trat­tan­do­si di cir­co­la­zio­ne stra­da­le, ma non essen­do “con­du­cen­te”, non ci sarà discus­sio­ne, rispon­de­rà sicu­ra­men­te solo con la pena base da 2 a 7 anni.

Infi­ne, se i due moto­ci­cli­sti cadran­no per­ché inav­ver­ti­ta­men­te quel­lo di pri­ma che cer­ca­va il gat­to sul tet­to fa cade­re il mat­to­ne davan­ti alla ruo­ta del­la moto, allo­ra la pena base sarà da 6 mesi a 5 anni.

L’ultima chic­ca. Un auto­mo­bi­li­sta in gra­ve sta­to di ebbrez­za inve­ste un pedo­ne cau­san­do­gli, per for­tu­na, solo lesio­ni alla per­so­na, con pro­gno­si di 50 gior­ni. In que­sto caso, 590 bis com­ma 2, la pena base è da 3 a 5 anni. Il mini­mo è iden­ti­co alla stes­sa fat­ti­spe­cie dolo­sa (art. 583), cioè quan­do l’investimento è volon­ta­rio e non per col­pa (da 3 a 7 anni). La strut­tu­ra del­la nor­ma­ti­va, incre­di­bil­men­te, ren­de più con­ve­nien­te que­sta ulti­ma ipotesi.

Por­ta­te pazien­za e seguitemi.

Come abbia­mo visto il Giu­di­ce nel­la nuo­va ipo­te­si col­po­sa aggra­va­ta non può eli­de­re le aggra­van­ti con le even­tua­li atte­nuan­ti, quin­di la pena base, in ipo­te­si, per un pat­teg­gia­men­to (di soli­to è il mini­mo) sarà sicu­ra­men­te più bas­sa per l’investimento dolo­so (dolo­so!) rispet­to a quel­lo col­po­so.

Nel 590 bis la pena base per il pat­teg­gia­men­to sarà di 3 anni, con ridu­zio­ne di un ter­zo per le atte­nuan­ti gene­ri­che, diven­te­rà 2 anni, con ridu­zio­ne di un ulte­rio­re ter­zo per il rito del pat­teg­gia­men­to, sarà di 16 mesi.

Inve­ce in caso di lesio­ni dolo­se, dopo che le atte­nuan­ti gene­ri­che avran­no eli­so l’aggravante dell’art. 583 e ricon­dot­to la fat­ti­spe­cie all’art. 582, si par­ti­rà dal­la pena base di que­sto arti­co­lo (da tre mesi a 3 anni), quin­di: tre mesi meno un ter­zo per il rito, si potrà pat­teg­gia­re a 2 mesi.

Incre­di­bi­le ma vero, con­ver­rà dire di aver­lo fat­to appo­sta. Ed è assur­do che una fat­ti­spe­cie col­po­sa abbia con­se­guen­ze più gra­vi del­la iden­ti­ca fat­ti­spe­cie dolosa.

Ecco, è ragio­ne­vo­le pre­su­me­re, e auspi­ca­re, che la Cor­te Costi­tu­zio­na­le pos­sa inter­ve­ni­re su tan­ti pun­ti (e ho tra­la­scia­to quel­li tec­ni­ci!). E’ ragio­ne­vo­le anche auspi­ca­re che la nor­ma­ti­va ven­ga modi­fi­ca­ta, e, come acca­de in qua­si tut­ti i Pae­si evo­lu­ti, le respon­sa­bi­li­tà col­po­se, tut­te, sia­no trat­ta­te in modo omogeneo.

Eppu­re sareb­be basta­to poco, cioè non legi­fe­ra­re sull’onda dell’emotività popu­li­sta e del rela­ti­vo, spe­ra­to, ritor­no elet­to­ra­le. La doman­da fina­le, per­ché poi fac­cio anche poli­ti­ca, è la seguen­te: quan­do que­sto avver­rà, chi si è attri­bui­to gli ono­ri, accet­te­rà anche le responsabilità?

Non cre­do.

(Un rin­gra­zia­men­to all’amico e Col­le­ga Ful­vio Orlan­do per la pre­zio­sa consulenza).

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