La legge sulla cittadinanza votata ieri (spiegata bene)

È sta­ta vota­ta ieri dal­la Came­ra il testo di leg­ge che disci­pli­na l’ottenimento del­la cit­ta­di­nan­za per i nati in Ita­lia da geni­to­ri stra­nie­ri e per i bam­bi­ni nati all’estero ma giun­ti in età sco­la­sti­ca in Italia.

Fino­ra (e fino a quan­do anche que­sto testo non sarà leg­ge) non esi­ste­va pos­si­bi­li­tà per i figli di geni­to­ri stra­nie­ri di otte­ne­re la cit­ta­di­nan­za ita­lia­na, se non al rag­giun­gi­men­to del­la mag­gio­re età dopo aver sog­gior­na­to in Ita­lia rego­lar­men­te sin dal­la nasci­ta.

Il testo vota­to dal­la Came­ra pre­ve­de inve­ce del­le pos­si­bi­li­tà aggiun­ti­ve, che di fat­to per­met­to­no ai nati in Ita­lia figli di cit­ta­di­ni stra­nie­ri di otte­ne­re la cit­ta­di­nan­za da subi­to, ma ad alcu­ne condizioni.

 

Che signi­fi­ca “Ius soli temperato”?

La pri­ma con­di­zio­ne è che alme­no uno dei geni­to­ri sia in pos­ses­so del per­mes­so di cit­ta­di­nan­za UE di lun­go perio­do, che di fat­to non ha sca­den­za tem­po­ra­le. Ciò deter­mi­na un’altra serie di requi­si­ti, infat­ti det­to per­mes­so «può esse­re richie­sto da cit­ta­di­ni stra­nie­ri:

  • che sog­gior­na­no rego­lar­men­te in Ita­lia da alme­no 5 anni;
  • che sono tito­la­ri di un per­mes­so di sog­gior­no in cor­so di validità;
  • che pos­so­no dimo­stra­re la dispo­ni­bi­li­tà di un red­di­to non infe­rio­re all’importo annuo dell’assegno socia­le (448,52 euro al mese, per 13 men­si­li­tà, n.d.a.) rife­ri­to ad una qual­sia­si tipo­lo­gia di con­trat­to (deter­mi­na­to o inde­ter­mi­na­to ed anche apprendistato);
  • che han­no supe­ra­to un test di cono­scen­za del­la lin­gua italiana».

Nel con­teg­gio dei cin­que anni si tie­ne con­to che «Le assen­ze del­lo stra­nie­ro dal ter­ri­to­rio nazio­na­le non inter­rom­po­no la dura­ta del perio­do di 5 anni di pos­ses­so, da par­te sua, di un per­mes­so di sog­gior­no e sono inclu­se nel com­pu­to del­lo stes­so, a con­di­zio­ne che sia­no infe­rio­ri a 6 mesi con­se­cu­ti­vi e non supe­ri­no com­ples­si­va­men­te 10 mesi nel quinquennio».

Non può inve­ce esse­re fat­ta richie­sta (fon­te: meltingpot.org):

  • dai tito­la­ri di per­mes­so per moti­vi di stu­dio o for­ma­zio­ne professionale;
  • dai tito­la­ri di per­mes­so per moti­vi uma­ni­ta­ri o a tito­lo di pro­te­zio­ne temporanea;
  • dai richie­den­ti la pro­te­zio­ne internazionale;
  • dai tito­la­ri di visti o per­mes­si di sog­gior­no di bre­ve periodo;
  • dai cit­ta­di­ni stra­nie­ri peri­co­lo­si per l’ordine pub­bli­co o la sicu­rez­za del­lo stato;

Infi­ne, non pos­so­no fare richie­sta i cit­ta­di­ni europei.

Quan­ti sono gli stra­nie­ri pre­sen­ti in Ita­lia ad ave­re, oggi, que­sto tipo di per­mes­so di sog­gior­no? Nel 2014 era­no 2 179 607 (ISTAT), con­tro un tota­le di oltre 5 milio­ni di resi­den­ti stra­nie­ri regolari.

 

Cosa dice­va la pro­po­sta del­la cam­pa­gna “L’Italia sono anche io”?

Dice­va che ha dirit­to alla cit­ta­di­nan­za ita­lia­na «chi è nato nel ter­ri­to­rio del­la Repub­bli­ca da geni­to­ri stra­nie­ri di cui alme­no uno sia legal­men­te sog­gior­nan­te in Ita­lia da alme­no un anno» (un anno, non cin­que, alle stes­se con­di­zio­ni reddituali).

Infat­ti i pro­mo­to­ri han­no dif­fu­so una nota ieri, nel­la qua­le sosten­go­no che «la pre­vi­sio­ne di uno ius soli tem­pe­ra­to che con­di­zio­na il futu­ro di bam­bi­ne e bam­bi­ni alla situa­zio­ne eco­no­mi­ca del­la fami­glia, intro­du­cen­do, col requi­si­to del per­mes­so Ue per lun­go sog­gior­nan­ti di uno dei geni­to­ri, una discri­mi­na­zio­ne che vio­la l’ar­ti­co­lo 3 del­la Costi­tu­zio­ne. Ita­lia sono anch’io si augu­ra, che, in secon­da let­tu­ra, la leg­ge ven­ga miglio­ra­ta supe­ran­do alme­no le cri­ti­ci­tà più macroscopiche»

Tra le cri­ti­ci­tà più macro­sco­pi­che cita­no, in par­ti­co­la­re, «l’as­sen­za di una nor­ma che con­sen­ta la sem­pli­fi­ca­zio­ne del­le pro­ce­du­re rela­ti­ve alla natu­ra­liz­za­zio­ne degli adul­ti, con un tra­sfe­ri­men­to di com­pe­ten­ze dal mini­ste­ro del­l’In­ter­no ai sin­da­ci e il supe­ra­men­to, attra­ver­so nor­me cer­te di rife­ri­men­to, del­la discre­zio­na­li­tà che oggi carat­te­riz­za le deci­sio­ni in materia».

 

E lo “ius culturae”?

Il testo vota­to ieri pre­ve­de che, paral­le­la­men­te allo “ius soli tem­pe­ra­to”, ci sia un’al­tra stra­da che si pos­sa segui­re, e cioè: «il mino­re stra­nie­ro nato in Ita­lia o che vi ha fat­to ingres­so entro il com­pi­men­to del dodi­ce­si­mo anno di età che, ai sen­si del­la nor­ma­ti­va vigen­te, ha fre­quen­ta­to rego­lar­men­te, nel ter­ri­to­rio nazio­na­le, per alme­no cin­que anni, uno o più cicli pres­so isti­tu­ti appar­te­nen­ti al siste­ma nazio­na­le di istru­zio­ne o per­cor­si di istru­zio­ne e for­ma­zio­ne pro­fes­sio­na­le trien­na­le o qua­drien­na­le ido­nei al con­se­gui­men­to di una qua­li­fi­ca pro­fes­sio­na­le, acqui­sta la cit­ta­di­nan­za ita­lia­na. Nel caso in cui la fre­quen­za riguar­di il cor­so di istru­zio­ne pri­ma­ria, è altre­sì neces­sa­ria la con­clu­sio­ne posi­ti­va del cor­so medesimo».

 

In con­clu­sio­ne

Andrea Mae­stri ieri è inter­ve­nu­to alla Came­ra moti­van­do il voto di asten­sio­ne di Pos­si­bi­le, soste­nen­do che «con que­sta leg­ge esclu­dia­mo dall’accesso alla cit­ta­di­nan­za cen­ti­na­ia di miglia­ia di bam­bi­ne e bam­bi­ni, discri­mi­nan­do il loro dirit­to in base al cen­so dei geni­to­ri, si per­ché anco­ra­re il dirit­to dei bam­bi­ni nati in Ita­lia alla tito­la­ri­tà del per­mes­so di sog­gior­no di lun­go perio­do da par­te dei geni­to­ri signi­fi­ca sot­to­met­te­re quel dirit­to alla sus­si­sten­za di requi­si­ti di reddito».

Per spie­ga­re cosa signi­fi­ca nel­la pra­ti­ca quo­ti­dia­na tut­to ciò è arri­va­ta con un tem­pi­smo per­fet­to una sen­ten­za di una cau­sa segui­ta dal­lo stes­so Andrea Mae­stri, che rac­con­ta: «Mini­ste­ro del­l’In­ter­no, Pre­fet­tu­ra e Que­stu­ra di Raven­na ave­va­no nega­to ad una signo­ra di ori­gi­ne maroc­chi­na, madre di 2 mino­ri nati in Ita­lia e spo­sa­ta con un con­na­zio­na­le già tito­la­re del­la car­ta di sog­gior­no a tem­po inde­ter­mi­na­to, il rila­scio del per­mes­so di sog­gior­no UE per lun­go­sog­gior­nan­ti per moti­vi fami­lia­ri, per asse­ri­ta insuf­fi­cien­za del red­di­to: 14.495 euro inve­ce di 14.547,32 euro (impor­to annuo del­l’as­se­gno socia­le in pre­sen­za di 2 mino­ri nel nucleo fami­lia­re). Per una dif­fe­ren­za di 52,32 euro a que­sta signo­ra veni­va nega­to il dirit­to ad un tito­lo di sog­gior­no sta­bi­le. Il TAR del­l’E­mi­lia-Roma­gna, sede di Bolo­gna, con la sen­ten­za n. 855 del 12 otto­bre 2015 ha annul­la­to il dinie­go que­sto­ri­le del per­mes­so di sog­gior­no e il riget­to del ricor­so gerar­chi­co pre­fet­ti­zio, dichia­ran­do il dirit­to del­la signo­ra al p.d.s. e con­dan­nan­do Mini­ste­ro, Pre­fet­tu­ra e Que­stu­re alle spe­se pro­ces­sua­li (2000 euro più one­ri di legge)».

E Mae­stri pro­se­gue: «Que­sta sen­ten­za con­sen­te di svol­ge­re un ragio­na­men­to serio sul­l’im­pat­to che la nuo­va leg­ge sul­la cit­ta­di­nan­za, licen­zia­ta ieri dal­la Came­ra dei Depu­ta­ti e tra­smes­sa la Sena­to, avrà in con­cre­to. Lo ius soli mol­to tem­pe­ra­to intro­dot­to dal­la mag­gio­ran­za ren­zia­na-alfa­nia­na subor­di­na il dirit­to all’ac­qui­sto del­la cit­ta­di­nan­za ita­lia­na da par­te dei bam­bi­ni stra­nie­ri nati in Ita­lia al pos­ses­so del­la car­ta di sog­gior­no a tem­po inde­ter­mi­na­to (che oggi si chia­ma per­mes­so di sog­gior­no per lun­go­sog­gior­nan­ti) da par­te di alme­no uno dei due geni­to­ri. E come si vede dal­la sen­ten­za cita­ta, le Que­stu­re nega­no que­sto per­mes­so a tem­po inde­ter­mi­na­to (e in sede di aggior­na­men­to lo revo­ca­no, rila­scian­do un per­mes­so di sog­gior­no ordi­na­rio, annua­le, rin­no­va­bi­le) se il red­di­to è insuf­fi­cien­te: come si vede, que­sto acca­de anche a fron­te di una mini­ma dif­fe­ren­za tra il red­di­to dichia­ra­to e quel­lo mini­mo fis­sa­to dal­la leg­ge. E’ dun­que evi­den­te che il dirit­to dei bam­bi­ni nati in Ita­lia è un dirit­to mon­co, dimez­za­to, con­ces­so, indi­ret­to, con­di­zio­na­to, insom­ma non è un dirit­to pieno».

«Ma non è meno discu­ti­bi­le il nuo­vo ius cul­tu­rae, cioè il dirit­to a con­se­gui­re la cit­ta­di­nan­za se si è nati in Ita­lia o si è arri­va­ti pri­ma del com­pi­men­to dei 12 anni di età e si sia fre­quen­ta­to un ciclo di stu­di “posi­ti­va­men­te”: anche qui, se un bam­bi­no vie­ne boc­cia­to a scuo­la (maga­ri pro­prio per­ché non è riu­sci­to a supe­ra­re fra­gi­li­tà ini­zia­li lega­te alla lin­gua o per­ché ver­sa in con­di­zio­ni di han­di­cap o disa­bi­li­tà tali da com­pro­met­te­re il buon esi­to del per­cor­so sco­la­sti­co ecc.) nien­te cit­ta­di­nan­za. Di qui le buo­ne ragio­ni del voto di asten­sio­ne dei depu­ta­ti di Pos­si­bi­le, che regi­stra­no il mez­zo pas­so in avan­ti fat­to con la nuo­va leg­ge ma nel­lo stes­so tem­po ne denun­cia­no tut­ti i limi­ti e le intol­le­ra­bi­li storture».

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