È stata votata ieri dalla Camera il testo di legge che disciplina l’ottenimento della cittadinanza per i nati in Italia da genitori stranieri e per i bambini nati all’estero ma giunti in età scolastica in Italia.
Finora (e fino a quando anche questo testo non sarà legge) non esisteva possibilità per i figli di genitori stranieri di ottenere la cittadinanza italiana, se non al raggiungimento della maggiore età dopo aver soggiornato in Italia regolarmente sin dalla nascita.
Il testo votato dalla Camera prevede invece delle possibilità aggiuntive, che di fatto permettono ai nati in Italia figli di cittadini stranieri di ottenere la cittadinanza da subito, ma ad alcune condizioni.
Che significa “Ius soli temperato”?
La prima condizione è che almeno uno dei genitori sia in possesso del permesso di cittadinanza UE di lungo periodo, che di fatto non ha scadenza temporale. Ciò determina un’altra serie di requisiti, infatti detto permesso «può essere richiesto da cittadini stranieri:
- che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
- che sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- che possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (448,52 euro al mese, per 13 mensilità, n.d.a.) riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
- che hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana».
Nel conteggio dei cinque anni si tiene conto che «Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel quinquennio».
Non può invece essere fatta richiesta (fonte: meltingpot.org):
- dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;
- dai titolari di permesso per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea;
- dai richiedenti la protezione internazionale;
- dai titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
- dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato;
Infine, non possono fare richiesta i cittadini europei.
Quanti sono gli stranieri presenti in Italia ad avere, oggi, questo tipo di permesso di soggiorno? Nel 2014 erano 2 179 607 (ISTAT), contro un totale di oltre 5 milioni di residenti stranieri regolari.
Cosa diceva la proposta della campagna “L’Italia sono anche io”?
Diceva che ha diritto alla cittadinanza italiana «chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno» (un anno, non cinque, alle stesse condizioni reddituali).
Infatti i promotori hanno diffuso una nota ieri, nella quale sostengono che «la previsione di uno ius soli temperato che condiziona il futuro di bambine e bambini alla situazione economica della famiglia, introducendo, col requisito del permesso Ue per lungo soggiornanti di uno dei genitori, una discriminazione che viola l’articolo 3 della Costituzione. Italia sono anch’io si augura, che, in seconda lettura, la legge venga migliorata superando almeno le criticità più macroscopiche»
Tra le criticità più macroscopiche citano, in particolare, «l’assenza di una norma che consenta la semplificazione delle procedure relative alla naturalizzazione degli adulti, con un trasferimento di competenze dal ministero dell’Interno ai sindaci e il superamento, attraverso norme certe di riferimento, della discrezionalità che oggi caratterizza le decisioni in materia».
E lo “ius culturae”?
Il testo votato ieri prevede che, parallelamente allo “ius soli temperato”, ci sia un’altra strada che si possa seguire, e cioè: «il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo».
In conclusione
Andrea Maestri ieri è intervenuto alla Camera motivando il voto di astensione di Possibile, sostenendo che «con questa legge escludiamo dall’accesso alla cittadinanza centinaia di migliaia di bambine e bambini, discriminando il loro diritto in base al censo dei genitori, si perché ancorare il diritto dei bambini nati in Italia alla titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo da parte dei genitori significa sottomettere quel diritto alla sussistenza di requisiti di reddito».
Per spiegare cosa significa nella pratica quotidiana tutto ciò è arrivata con un tempismo perfetto una sentenza di una causa seguita dallo stesso Andrea Maestri, che racconta: «Ministero dell’Interno, Prefettura e Questura di Ravenna avevano negato ad una signora di origine marocchina, madre di 2 minori nati in Italia e sposata con un connazionale già titolare della carta di soggiorno a tempo indeterminato, il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti per motivi familiari, per asserita insufficienza del reddito: 14.495 euro invece di 14.547,32 euro (importo annuo dell’assegno sociale in presenza di 2 minori nel nucleo familiare). Per una differenza di 52,32 euro a questa signora veniva negato il diritto ad un titolo di soggiorno stabile. Il TAR dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, con la sentenza n. 855 del 12 ottobre 2015 ha annullato il diniego questorile del permesso di soggiorno e il rigetto del ricorso gerarchico prefettizio, dichiarando il diritto della signora al p.d.s. e condannando Ministero, Prefettura e Questure alle spese processuali (2000 euro più oneri di legge)».
E Maestri prosegue: «Questa sentenza consente di svolgere un ragionamento serio sull’impatto che la nuova legge sulla cittadinanza, licenziata ieri dalla Camera dei Deputati e trasmessa la Senato, avrà in concreto. Lo ius soli molto temperato introdotto dalla maggioranza renziana-alfaniana subordina il diritto all’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei bambini stranieri nati in Italia al possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato (che oggi si chiama permesso di soggiorno per lungosoggiornanti) da parte di almeno uno dei due genitori. E come si vede dalla sentenza citata, le Questure negano questo permesso a tempo indeterminato (e in sede di aggiornamento lo revocano, rilasciando un permesso di soggiorno ordinario, annuale, rinnovabile) se il reddito è insufficiente: come si vede, questo accade anche a fronte di una minima differenza tra il reddito dichiarato e quello minimo fissato dalla legge. E’ dunque evidente che il diritto dei bambini nati in Italia è un diritto monco, dimezzato, concesso, indiretto, condizionato, insomma non è un diritto pieno».
«Ma non è meno discutibile il nuovo ius culturae, cioè il diritto a conseguire la cittadinanza se si è nati in Italia o si è arrivati prima del compimento dei 12 anni di età e si sia frequentato un ciclo di studi “positivamente”: anche qui, se un bambino viene bocciato a scuola (magari proprio perché non è riuscito a superare fragilità iniziali legate alla lingua o perché versa in condizioni di handicap o disabilità tali da compromettere il buon esito del percorso scolastico ecc.) niente cittadinanza. Di qui le buone ragioni del voto di astensione dei deputati di Possibile, che registrano il mezzo passo in avanti fatto con la nuova legge ma nello stesso tempo ne denunciano tutti i limiti e le intollerabili storture».