Migranti economici o rifugiati? La questione è spinosa, la distinzione è difficile — a volte impossibile -, e spesso si presta a fini secondari, che non sono quelli della tutela delle persone e dei loro diritti. Perché se la distinzione è difficile, al contrario è molto semplice differenziare a parole, rimpolpando la retorica dell’invasione, o differenziare sulla base della nazione di provenienza, scordandosi che il diritto a ricevere protezione è un diritto individuale, che non può essere legato a flussi e nemmeno alla propria provenienza, ma deve tenere conto della condizione del singolo migrante, dei rischi ai quali è esposto in patria, del viaggio che ha compiuto, dei luoghi attraverso i quali è transitato. Scappare da un paese in cui non ci sono conflitti ma trascorrere un anno in una prigione libica solo perché si è clandestini è motivo sufficiente per avere protezione?
La Convenzione di Ginevra (1951) riconosce lo status di rifugiato a colui che:
nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato.
La nostra Costituzione (art. 10), invece, crea una fattispecie molto più ampia:
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Attenzione al particolare: le libertà garantite dalla nostra Costituzione, non dalla Costituzione dello Stato di cui è cittadino lo straniero.
La distinzione si è fatta ancor più difficile nei giorni scorsi, quando la prima sezione civile del Tribunale ordinario di Milano si è pronunciata rispetto al ricorso riguardante un diniego nel riconoscimento dello status di rifugiato a SWOBCR92S21Z317Z, un ragazzo nato in Gambia nel 1992.
Nell’ordinanza il giudice, sostanzialmente, conferma che a SWOBCR92S21Z317Z non si può riconoscere lo status di rifugiato, non si può riconoscere la protezione sussidiaria, non si può riconoscere diritto d’asilo ex art. 10 della Costituzione, ma che si può riconoscere la protezione umanitaria.
Nell’affermare tale diritto, si fa riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione:
“Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano”.
E prosegue:
Vanno esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza. Trattasi del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione […]. Appare invero inconfutabile che la compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione comporta gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti quanto al riconoscimento della protezione umanitaria […]. Si badi infatti che la salute e l’accesso all’alimentazione sono diritti inalienabili dell’individuo, appartenenti all’uomo in quanto tale, dal momento che derivano dall’affermazione del più universale diritto alla vita ed all’integrità fisica di cui rappresentano una delle declinazioni principali.
Dopo aver elencato gli obblighi costituzionali e internazionali, e dopo aver fornito dati sulla situazione economica e sociale in cui versa il Gambia, la conclusione è di una banalità quasi rivoluzionaria:
E la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine sono del tutto inadeguate è in re ipsa. Apparirebbe infatti contraddittoria ed inverosimile la scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così tanto lungo, incerto e rischioso per la propria vita, se nel Paese di origine godesse di condizioni di vita sopra la soglia di accettabilità ed adeguatezza.
La sentenza integrale è disponibile qui, la notizia invece l’ho appresa tramite Meltingpot.org.