La Legge 3 “Salva suicidi” alla prova del Decreto Liquidità

Il Decreto Liquidità, recentemente varato dal governo, prevede la possibilità di ottenere la sospensione delle rate del mutuo prima casa per tutti e, per le imprese, di rinviare i pagamenti fiscali, ma nulla dice riguardo la sospensione dei piani omologati nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, cioè di quei piani rateali che i debitori devono rispettare per un buon esito della loro procedura.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]di Anna­ma­ria Guidi

Due anni fa, quan­do ho ini­zia­to ad occu­par­mi di Legge3, ho sco­per­to l’esistenza di una real­tà fino a quel momen­to a me del tut­to sco­no­sciu­ta. Ogni gior­no incon­tra­vo per­so­ne in dif­fi­col­tà eco­no­mi­ca, ognu­no con una sto­ria diver­sa ma tut­te carat­te­riz­za­te da una situa­zio­ne di inde­bi­ta­men­to così gra­ve da sem­bra­re pri­va di solu­zio­ne.  

Per­so­ne sfian­ca­te, a vol­te depres­se, sem­pre afflit­te da una pro­fon­da pre­oc­cu­pa­zio­ne per sé e per i figli, che cer­ca­va­no una via di usci­ta dal vor­ti­ce di debi­ti in cui, loro mal­gra­do, si era­no venu­ti a tro­va­re: pri­va­ti cit­ta­di­ni, ope­rai e lavo­ra­to­ri dipen­den­ti mi rac­con­ta­va­no di come ave­va­no sem­pre paga­to rego­lar­men­te il mutuo del­la casa fino al momen­to in cui non ave­va­no più potu­to far­lo per gra­vi moti­vi, come la per­di­ta del lavo­ro, pro­ble­mi di salu­te o inci­den­ti, che ave­va­no impe­di­to loro di pro­se­gui­re una vita rego­la­re; pic­co­li impren­di­to­ri che, a lavo­ri fat­ti, non era­no sta­ti più paga­ti da azien­de fal­li­te nep­pu­re, a vol­te, dal­la Pub­bli­ca Ammi­ni­stra­zio­ne e che ave­va­no subì­to per­di­te tali da non riu­sci­re a rien­tra­re dai fidi in ban­ca, paga­re più for­ni­to­ri, dipen­den­ti e tas­se. Libe­ri pro­fes­sio­ni­sti, agri­col­to­ri, arti­gia­ni sopraf­fat­ti dal­la cri­si del 2008–2010 che ave­va­no pro­va­to a resi­ste­re nel tem­po finan­zian­do la pro­pria atti­vi­tà sen­za riu­sci­re a risol­le­var­si. 

Paro­le come pigno­ra­men­to, asta, ces­sio­ne del quin­to, ingiun­zio­ni di paga­men­to, atti di pre­cet­to, a me fino a quel momen­to sco­no­sciu­te nel loro signi­fi­ca­to con­cre­to, d’un trat­to era­no diven­ta­te pane quotidiano.

Ave­vo sco­per­to che In Ita­lia le fami­glie in sta­to di sovrain­de­bi­ta­men­to, che cioè con il loro patri­mo­nio o red­di­to non sono più in gra­do di ono­ra­re gli impe­gni pre­si, sono più di un milio­ne e mez­zo. Per di più cir­ca 1000 per­so­ne, negli ulti­mi 10 anni, non ce l’avevano fat­ta a sop­por­ta­re il peso dei debi­ti e sono arri­va­ti al gesto estre­mo del suicidio.

Nel 2012 La Comu­ni­tà Euro­pea ha “obbli­ga­to” l’Italia a rati­fi­ca­re una leg­ge, la Leg­ge 27 gen­na­io 2012 N.3, det­ta appun­to “sal­va sui­ci­di”, che trat­ta di dispo­si­zio­ni in mate­ria di com­po­si­zio­ne del­la cri­si da sovrain­de­bi­ta­men­to. È una leg­ge di gran­de buon sen­so e di gran­de impat­to socia­le, già pre­sen­te negli altri sta­ti euro­pei, che con­sen­te ai debi­to­ri “meri­te­vo­li”, cioè che non si sono mac­chia­ti di inde­bi­ta­men­to col­po­so o di atti in fro­de a ter­zi, di ripa­ga­re il pro­prio debi­to in base alle loro rea­li pos­si­bi­li­tà, can­cel­lan­do quel­lo che non sono più in gra­do di paga­re per ogget­ti­ve soprag­giun­te dif­fi­col­tà economiche.

In Spa­gna que­sta leg­ge vie­ne chia­ma­ta “Segun­da Opor­tu­ni­dad”, temi­ne che ben espri­me lo spi­ri­to del­la leg­ge stes­sa che ha l’obiettivo pri­ma­rio di dare la pos­si­bi­li­tà ai sog­get­ti, schiac­cia­ti dai debi­ti, di tor­na­re ad ave­re una pro­pria digni­tà e un ruo­lo pro­dut­ti­vo nel­la società.

La Legge3 con­sen­te infat­ti al debi­to­re di con­cor­da­re, in sede giu­di­zia­le, un pia­no di rien­tro dal pro­prio debi­to attra­ver­so rate di impor­ti sta­bi­li­ti da un giu­di­ce appun­to, sul­la base di ogget­ti­ve e com­pro­va­te dispo­ni­bi­li­tà eco­no­mi­che, pre­sen­ti e futu­re, che con­sen­ta­no da un lato di sana­re, anche se solo par­zial­men­te, la pro­pria posi­zio­ne nei con­fron­ti dei cre­di­to­ri, cioè ban­che, finan­zia­rie, agen­zia del­le entra­te o pri­va­ti, e nel con­tem­po con­sen­ti­re a lui e alla sua fami­glia una vita digni­to­sa e sostenibile.

La can­cel­la­zio­ne defi­ni­ti­va del debi­to, la cosid­det­ta esde­bi­ta­zio­ne, avvie­ne dopo quat­tro anni dall’omologa del giu­di­ce (tale è la dura­ta mini­ma del pia­no di rien­tro). Una del­le con­di­zio­ni “sine qua non” per otte­ne­re la can­cel­la­zio­ne e libe­rar­si defi­ni­ti­va­men­te dai debi­ti è l’adempimento rego­la­re del pia­no con­cor­da­to con il giudice.

Il man­ca­to rispet­to di que­sto pia­no può far deca­de­re la pro­ce­du­ra stes­sa e ripor­ta­re quin­di il sog­get­to inde­bi­ta­to alla situa­zio­ne ori­gi­na­ria, per­den­do di fat­to i bene­fi­ci a cui la leg­ge stes­sa ave­va rico­no­sciu­to il dirit­to d’accesso.

Ma que­sto è il pun­to. Il rispet­to del pia­no omo­lo­ga­to diven­ta impro­ba­bi­le per i debi­to­ri che, in emer­gen­za Covid-19, subi­sco­no una ridu­zio­ne del red­di­to o addi­rit­tu­ra lo per­do­no. 

L’unico stru­men­to a dispo­si­zio­ne del bene­fi­cia­rio del­la legge3 per giu­sti­fi­ca­re una ina­dem­pien­za del pia­no è ad oggi una istan­za di modi­fi­ca da pre­sen­ta­re al giu­di­ce, accom­pa­gna­ta da una atte­sta­zio­ne di fat­ti­bi­li­tà redat­ta da un pro­fes­sio­ni­sta, per­cor­so mac­chi­no­so e len­to che non rispon­de alla fase di emer­gen­za attua­le.

Il Decre­to Liqui­di­tà, recen­te­men­te vara­to dal gover­no, pre­ve­de la pos­si­bi­li­tà di otte­ne­re la sospen­sio­ne del­le rate del mutuo pri­ma casa per tut­ti e, per le impre­se, di rin­via­re i paga­men­ti fisca­li, ma nul­la dice riguar­do la sospen­sio­ne dei pia­ni omo­lo­ga­ti nell’ambito del­la com­po­si­zio­ne del­la cri­si da sovrain­de­bi­ta­men­to, cioè di quei pia­ni ratea­li che i debi­to­ri devo­no rispet­ta­re per un buon esi­to del­la loro procedura.

Così men­tre a chi ha il mutuo per la casa vie­ne offer­ta una pro­ce­du­ra per decre­to per otte­ne­re la sospen­sio­ne del­le rate, al debi­to­re che già ver­sa in con­di­zio­ni eco­no­mi­che ancor più cri­ti­che que­sta age­vo­la­zio­ne è di fat­to nega­ta, met­ten­do a rischio il buon esi­to dell’intera pro­ce­du­ra di esde­bi­ta­zio­ne.  

Inol­tre, sem­pre lo stes­so Decre­to Liqui­di­tà del 9 apri­le 2020 pre­ve­de-giu­sta­men­te- il rin­vio a set­tem­bre 2021 del Nuo­vo Codi­ce del­la Cri­si d’Impresa e dell’Insolvenza, che, se fos­se entra­to in vigo­re come pre­vi­sto nell’agosto di quest’anno, avreb­be reso insol­ven­ti la mag­gior par­te del­le azien­de che in que­sto momen­to stan­no affron­tan­do l’enorme pro­ble­ma del calo di fat­tu­ra­to e che si tro­ve­reb­be­ro in dif­fi­col­tà nel rispet­ta­re le sca­den­ze. 

Il gover­no non ha tenu­to con­to però che all’interno di que­sto Nuo­vo Codi­ce sono inse­ri­te anche le nuo­ve pro­ce­du­re di com­po­si­zio­ne del­la cri­si da sovrain­de­bi­ta­men­to, cioè una “nuo­va Legge3” la cui entra­ta in vigo­re sareb­be sta­ta inve­ce auspi­ca­bi­le anti­ci­pa­re e non posti­ci­pa­re, con­si­de­ra­te le miglio­rie appor­ta­te in ter­mi­ni di sem­pli­fi­ca­zio­ne e agevolazioni.

la sospen­sio­ne dei pia­ni omo­lo­ga­til’entrata in vigo­re anti­ci­pa­ta del­la Nuo­va Legge3, scor­po­ra­ta in via ecce­zio­na­le, per l’emergenza in cor­so, dal Nuo­vo Codi­ce del­la Cri­si dell’Impresa, sono pre­vi­sti dal Decre­to Liquidità.

Urge quin­di, che le for­ze poli­ti­che sen­si­bi­li al tema pro­pon­ga­no in Par­la­men­to un emen­da­men­to che pon­ga rime­dio a que­ste omis­sio­ni, con­sa­pe­vo­li che quest’ultime potreb­be­ro costi­tui­re una ulte­rio­re pena­liz­za­zio­ne di miglia­ia di fami­glie che già sono in con­di­zio­ne di estre­ma dif­fi­col­tà, che cer­ca­no di met­ter­si in rego­la, vani­fi­can­do il loro sfor­zo e l’impegno vol­to a ricon­qui­star­si una vita deco­ro­sa, pri­va di affan­ni.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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