Giustizia civile: tanto rumore per (quasi) nulla

La Came­ra ha appro­va­to in manie­ra defi­ni­ti­va la cosid­det­ta mini­ri­for­ma del­la giu­sti­zia civi­le, con­ver­ten­do in leg­ge il decre­to 132, sul qua­le è sta­to “otte­nu­to” il soli­to voto di fiducia.

Dopo che per set­ti­ma­ne si era par­la­to solo del­le ferie dei magi­stra­ti e degli avvo­ca­ti, spes­so in modo del tut­to impro­prio, il prov­ve­di­men­to risul­ta un ten­ta­ti­vo di dimi­nui­re sia il con­ten­zio­so in esse­re che quel­lo futuro.
Per quan­to sia dif­fi­ci­le dare un giu­di­zio pre­ven­ti­vo sui pos­si­bi­li risul­ta­ti, gli accen­ti trion­fa­li­sti­ci che si sono mes­si in moto media­ti­ca­men­te, come sem­pre acca­de per le rifor­me dell’attuale gover­no, appa­io­no mol­to fuo­ri luo­go.

Pri­ma di tut­to per un aspet­to siste­mi­co, posto che, anco­ra una vol­ta, si è scel­ta la stra­da del­le pez­ze inve­ce che del­la rifor­ma radi­ca­le o, più sem­pli­ce­men­te, del­lo stan­zia­men­to di mag­gio­ri risor­se.

Nel meri­to, sen­za voler esse­re trop­po tec­ni­ci, le novi­tà prin­ci­pa­li pos­so­no esse­re rias­sun­te nell’implementazione dell’arbi­tra­to, affi­da­to agli avvo­ca­ti, per smal­ti­re l’arretrato (però sull’accordo del­le par­ti) e nel­la nasci­ta di un nuo­vo isti­tu­to, la nego­zia­zio­ne assi­sti­ta, sem­pre affi­da­ta agli avvo­ca­ti, per abbat­te­re pre­ven­ti­va­men­te il con­ten­zio­so (la pro­ce­du­ra sarà obbli­ga­to­ria per le richie­ste di risar­ci­men­to del dan­no da inci­den­te stradale).

La novi­tà più rile­van­te, tut­ta­via, riguar­da i pro­ce­di­men­ti di sepa­ra­zio­ne per­so­na­le dei coniu­gi e di scio­gli­men­to del matri­mo­nio, o dei suoi effet­ti civi­li (il divor­zio), che può esse­re, in deter­mi­na­ti casi, affi­da­ta agli avvo­ca­ti oppu­re alle stes­se par­ti che han­no facol­tà di rivol­ger­si diret­ta­men­te al Sindaco.

Infi­ne, oltre a modi­fi­che mol­to tec­ni­ci­sti­che sul pro­ces­so di ese­cu­zio­ne for­za­ta sui beni del debi­to­re, e sul pas­sag­gio dal rito ordi­na­rio a quel­lo som­ma­rio del pro­ces­so civi­le, va sot­to­li­nea­ta la modi­fi­ca dell’art. 92 del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le sul­la ripar­ti­zio­ne, da par­te del giu­di­ce del­le spe­se pro­ces­sua­li.

Da ulti­mo, la ridu­zio­ne al solo mese di ago­sto, quin­di a 31 gior­ni, del perio­do di sospen­sio­ne feria­le dei ter­mi­ni pro­ces­sua­li, nor­ma che non riguar­da le vacan­ze di avvo­ca­ti e magi­stra­ti, ma le tem­pi­sti­che di depo­si­to degli atti e del­le sen­ten­ze, non­ché del­la tenu­ta del­le udienze.
Ma andia­mo con ordine.

tribunale-parrucconi

Quan­to all’arbi­tra­to, vi sono seri dub­bi sul fat­to che pos­sa esse­re una misu­ra dif­fu­sa ed effet­ti­va­men­te uti­le, per il sem­pli­ce moti­vo che è deman­da­to alla volon­tà con­giun­ta del­le parti.
Ora, se un cit­ta­di­no si rivol­ge all’Autorità giu­di­zia­ria, lo fa pro­prio per­ché vor­reb­be ave­re la cer­tez­za che un giu­di­ce ter­zo diri­me­rà la sua ver­ten­za con impar­zia­li­tà, e dif­fi­cil­men­te si fide­rà di un avvo­ca­to, soprat­tut­to dopo che per anni que­sta cate­go­ria (la mia, per inci­so, ma tran­quil­li, pote­te con­ti­nua­re a leg­ge­re gra­tui­ta­men­te) è sta­ta accu­sa­ta pro­prio di aver con­tri­bui­to alla pro­li­fe­ra­zio­ne del con­ten­zio­so, quin­di di esse­re in malafede.
Ecco, sen­za voler apri­re inter­mi­na­bi­li paren­te­si, dubi­to si pos­sa pre­ten­de­re che i cit­ta­di­ni ripon­ga­no imme­dia­ta­men­te fidu­cia in quel­le per­so­ne che lo stes­so pre­mier (ulti­mo di una lun­ga serie di poli­ti­ci) ha irri­so, recen­te­men­te pro­prio con rife­ri­men­to alla sospen­sio­ne dei ter­mi­ni pro­ces­sua­li nel perio­do feriale.
Una vol­ta deci­so di avva­ler­si dell’avvocatura per l’abbattimento del con­ten­zio­so, sareb­be sta­to più oppor­tu­no ren­de­re la pra­ti­ca obbli­ga­to­ria e non facol­ta­ti­va, e soprat­tut­to in qual­che modo ele­va­re i pro­fes­sio­ni­sti pre­scel­ti, anche tem­po­ra­nea­men­te, alla magi­stra­tu­ra onoraria.

La stes­sa obie­zio­ne vale per la nego­zia­zio­ne assi­sti­ta, che ricor­da mol­to la fal­li­ta media­zio­ne, e diven­ta una con­di­zio­ne di pro­ce­di­bi­li­tà, cioè un adem­pi­men­to indi­spen­sa­bi­le per agi­re in giu­di­zio, per i sini­stri stradali.
Que­sta novi­tà è un sal­to nel buio, essen­do deman­da­te ai decre­ti attua­ti­vi le moda­li­tà con­cre­te di attua­zio­ne (chi paga, si chie­de il cit­ta­di­no?), per quan­to non si sia­no com­mes­si gli stes­si erro­ri del­la media­zio­ne, che, di fat­to, era diven­ta­ta un busi­ness per le socie­tà che, in cam­bio di un lau­to cor­ri­spet­ti­vo, “for­ma­va­no” i media­to­ri, non neces­sa­ria­men­te pro­fes­sio­ni­sti del set­to­re legale.
Sta­re­mo a vede­re, e ne par­le­re­mo a tem­po debi­to, sen­za però dimen­ti­ca­re che, a oggi, è solo uno spot.

Le cau­se matri­mo­nia­li sono un po’ il fio­re all’occhiello, sem­pre e solo, pur­trop­po media­ti­ca­men­te, del­la riforma.
Nul­la è cam­bia­to sul­la tem­pi­sti­ca, posto che la sepa­ra­zio­ne deve comun­que dura­re tre anni, con buo­na pace del­le pro­po­ste di leg­ge che la vole­va­no ridur­re a 12 mesi, sem­pre in deter­mi­na­te ipotesi.
Redat­tri­ce di quel testo base e fir­ma­ta­ria del pro­get­to, insie­me a D’Alessandro di For­za Ita­lia, era la già depu­ta­ta Ales­san­dra Moret­ti, pro­get­to da cui si è sepa­ra­ta emi­gran­do nel par­la­men­to euro­peo, dal qua­le divor­zie­rà per lan­ciar­si nel­la can­di­da­tu­ra a gover­na­tri­ce del Vene­to. Ma que­sto è un altro problema.

Tor­nan­do all’argomento, emer­ge con chia­rez­za, anche alla luce dell’abbandono del­la pur timi­da pro­po­sta Moretti‑D’Alessandro, la vera cri­ti­ci­tà, che è tut­ta poli­ti­ca.
Inve­ce di eli­mi­na­re la sepa­ra­zio­ne, che è una inu­ti­le per­di­ta di tem­po, non ci vuo­le un avvo­ca­to per capir­lo ma basta vive­re nel­la vita vera, si è man­te­nu­to il dop­pio bina­rio.
Due pro­ce­di­men­ti, che sia­no davan­ti al sin­da­co o in Tri­bu­na­le, con o sen­za avvo­ca­to, sono sem­pre due pro­ce­di­men­ti, e costa­no il dop­pio, in tem­po e/o in denaro.
Se è vero che si potrà anda­re, in casi limi­ta­ti, diret­ta­men­te davan­ti al Sin­da­co sen­za assi­sten­za lega­le, anche que­sta pro­ce­du­ra appa­re comun­que com­pli­ca­ta e por­te­rà mol­ti, in ogni caso, a sen­tir­si più sicu­ri (e così dovreb­be esse­re vista l’im­por­tan­za) con l’assistenza di un professionista.

Sen­za dimen­ti­ca­re i pro­ble­mi suc­ces­so­ri che por­ta la sepa­ra­zio­ne, rima­sti inal­te­ra­ti e ai qua­li nes­su­no pen­sa mai, posto che anche dopo la sepa­ra­zio­ne i coniu­gi riman­go­no tali, e se uno dei due pas­sa a miglior vita, l’altro ere­di­ta come coniu­ge, anche se entram­bi maga­ri con­vi­vo­no già con altre per­so­ne, che però non han­no alcun dirit­to, ad esem­pio di assi­sten­za o di scel­ta in caso di malat­tia, e tan­to meno, come det­to, ereditario.
Nel­la vita rea­le non è che ci si sepa­ra al pri­mo tem­po­ra­le e poi si medi­ta per tre anni. Nel­la vita rea­le, ci si sepa­ra dopo mesi, se non anni, di sof­fe­ren­ze e di cal­va­rio fami­lia­re, quin­di quan­do la deci­sio­ne è matu­ra­ta e medi­ta­ta e ineludibile.
Nel­la vita rea­le le ipo­te­si di ricon­ci­lia­zio­ne fami­lia­re sono qua­si ine­si­sten­ti, e del resto anche dopo un divor­zio, se pro­prio una cop­pia aves­se fat­to un erro­re mador­na­le, ci si può rispo­sa­re con la stes­sa persona.

La real­tà è che un vero cam­bia­men­to si potreb­be otte­ne­re solo con il divor­zio imme­dia­to, sen­za dupli­ca­zio­ne di pro­ce­di­men­ti giu­di­zia­li o stra­giu­di­zia­li, e quin­di di costi, sen­za atte­se, sen­za inu­ti­li “rodag­gi”, che sono una pale­se foglia di fico appog­gia­ta sull’impossibilità di rag­giun­ge­re un’intesa con la pat­tu­glia poli­ti­ca, rigo­ro­sa­men­te bipar­ti­san, che non ragio­na, per così dire, lai­ca­men­te sul codi­ce civi­le e sul­la rela­ti­va procedura.
E se pro­prio si voles­se riflet­te­re sul “rodag­gio”, nul­la impe­di­reb­be di subor­di­na­re la defi­ni­ti­vi­tà del­le sole con­di­zio­ni con­te­nu­te nel divor­zio al decor­re­re di un cer­to perio­do di tem­po, anche un anno, con la pre­vi­sio­ne di un auto­ma­ti­smo (l’assenza di oppo­si­zio­ni, per esem­pio) per la loro defi­ni­ti­vi­tà, e pur­chè ciò non inci­da sul­la imme­dia­tez­za del­lo scio­gli­men­to del vin­co­lo matri­mo­nia­le, con un uni­co pro­ce­di­men­to con­sen­sua­le, che sia giu­di­zia­le o meno.

Insom­ma, la subal­ter­ni­tà a pres­sio­ni ester­ne non pro­pria­men­te lai­che è più for­te che mai, e non ci si pote­va aspet­ta­re nul­la di diver­so da un gover­no che anno­ve­ra mini­stri che han­no come model­lo Amin­to­re Fan­fa­ni, quel­lo che dice­va: “Vole­te il divor­zio? Allo­ra dove­te sape­re che dopo ver­rà l’a­bor­to. E dopo anco­ra, il matri­mo­nio tra omo­ses­sua­li. E maga­ri vostra moglie vi lasce­rà per scap­pa­re con la serva”.

Infi­ne due paro­le van­no spe­se sul pic­co­lo ma poten­zial­men­te deva­stan­te inci­so che riguar­da la ripar­ti­zio­ne del­le spe­se pro­ces­sua­li.
Il Giu­di­ce non potrà più “com­pen­sa­re” in tut­to o par­zial­men­te, le spe­se di una lite quan­do pro­nun­cia la sen­ten­za, se non in caso di soc­com­ben­za reci­pro­ca o di novi­tà del­la questione.
Vie­ne meno la pos­si­bi­li­tà di non far paga­re a chi per­de la par­cel­la dell’avvocato dell’avversario (oltre al pro­prio) nei casi in cui la ragio­ne­vo­lez­za impo­ne­va, nono­stan­te un cer­to esi­to pro­ces­sua­le, di sta­tui­re che ognu­no si limi­tas­se a paga­re, appun­to, il proprio.
Que­sto per­ché si vuo­le disin­cen­ti­va­re ad ogni costo il con­ten­zio­so, di fat­to tut­ta­via ponen­do una con­di­zio­ne di pro­ce­di­bi­li­tà per cen­so.
È evi­den­te che solo chi si potrà per­met­te­re eco­no­mi­ca­men­te una scon­fit­ta pro­ces­sua­le godrà del pie­no dirit­to san­ci­to dall’art. 24 com­ma 1 del­la Costi­tu­zio­ne (“Tut­ti pos­so­no agi­re in giu­di­zio per la tute­la dei pro­pri dirit­ti e inte­res­si legittimi.”).

Si pen­si agli effet­ti, ad esem­pio, sul con­ten­zio­so che riguar­da le san­zio­ni ammi­ni­stra­ti­ve, cioè le multe.
Oggi i Giu­di­ci di Pace com­pen­sa­no le spe­se pro­ces­sua­li qua­si per pras­si, eccet­to casi spe­ci­fi­ci; doma­ni dovran­no con­dan­na­re il cit­ta­di­no, anche se agi­sce per­so­nal­men­te, non solo a paga­re la mul­ta ma anche le spe­se dell’amministrazione, e vice­ver­sa, con­dan­na­re l’amministrazione a paga­re, nel caso, l’avvocato al cittadino.
Un gio­co al mas­sa­cro che da un lato dis­sua­de­rà dal ricor­so anche chi ha ragio­ne da ven­de­re, se non se ne potrà per­met­te­re le con­se­guen­ze, dall’altro, non dis­sua­de chi è abba­stan­za ric­co da poter “per­de­re. Inol­tre rischia di inci­de­re pesan­te­men­te sui bilan­ci del­le ammi­ni­stra­zio­ni loca­li, che non solo non avran­no entra­te, ma avran­no anche le usci­te per le spe­se lega­li.  Più sale il valo­re del­la cau­sa, più gli effet­ti sul cen­so saran­no rile­van­ti per il con­ten­zio­so ordi­na­rio. Insom­ma, non pro­prio una nor­ma di sinistra.

Ma for­se, a for­za di fare stra­ni para­go­ni e ardi­ti paral­le­li­smi, qual­cu­no ha per­so dav­ve­ro l’orientamento.

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