Il pasticcio totale della nuova disciplina sull’omicidio stradale

Il Governo è intervenuto su un tema mediatico per eccellenza, aumentando a dismisura le pene per condotte colpose, così cercando di placare la sete di vendetta, più che di giustizia, dell’opinione pubblica.

Quan­do è sta­ta appro­va­ta la nor­ma­ti­va nota sot­to l’inquietante rubri­ca di “omi­ci­dio stra­da­le” (com­pren­den­te anche le lesio­ni per­so­na­li stra­da­li, da poco entra­ta in vigo­re), come tan­ti ho rile­va­to l’aspetto poli­ti­co più ecla­tan­te. Lo Sta­to inter­ve­ni­va (o meglio, come spes­so acca­de in que­sta legi­sla­tu­ra il Gover­no, per­ché di fat­to è lui che legi­fe­ra, e soprat­tut­to un par­ti­to di Gover­no, che ha ampia­men­te riven­di­ca­to come un suo gran­de suc­ces­so que­sta nor­ma­ti­va) su un tema media­ti­co per eccel­len­za, e aumen­ta­va a dismi­su­ra le pene per con­dot­te col­po­se, con con­se­guen­ze a vol­te gra­vis­si­me, ma pur sem­pre con­dot­te col­po­se, così cer­can­do di pla­ca­re la sete di ven­det­ta, più che di giu­sti­zia, dell’opinione pubblica.

Nel­lo stes­so, tem­po, ma in modo mol­to più discre­to, il Gover­no lavo­ra­va e tutt’ora lavo­ra (nel DDL Con­cor­ren­za) ad una dimi­nu­zio­ne dei risar­ci­men­ti per gli stes­si fat­ti, gli inci­den­ti stra­da­li, quin­di per l’approvazione di una tabel­la uni­ca per il risar­ci­men­to del dan­no bio­lo­gi­co che vada a sosti­tui­re quel­le attua­li, per i dan­ni supe­rio­ri al 9%, come pre­di­spo­ste dal Tri­bu­na­le di Mila­no e rese uni­ver­sa­li dal­la Cor­te di Cas­sa­zio­ne (da ulti­mo 10263/15). La dimi­nu­zio­ne dei risar­ci­men­ti pare sia nell’ordine del 40/50% in cer­ti casi.

Al net­to del­le bana­li ed evi­den­ti die­tro­lo­gie (cioè lascian­do fuo­ri le assi­cu­ra­zio­ni), la mano­vra gover­na­ti­va può esse­re sin­te­tiz­za­ta con una sosti­tu­zio­ne di gran par­te del risar­ci­men­to (soprat­tut­to si pen­si alle lesio­ni gra­vi) con una pena mag­gio­re per il respon­sa­bi­le, la tan­to invo­ca­ta “gale­ra”, quin­di con un barat­to di scar­sis­si­ma uti­li­tà pra­ti­ca pri­ma di tut­to per le vit­ti­me.

E tut­ta­via non ave­vo anco­ra avu­to il tem­po mate­ria­le (anche per­ché non sono un pena­li­sta) di leg­ge­re con cal­ma gli arti­co­li approvati.

Così, anche per adem­pie­re al mio obbli­go di for­ma­zio­ne con­ti­nua, sono anda­to ad un con­ve­gno orga­niz­za­to dal­la Came­ra pena­le del­la mia cit­tà, e non ero anco­ra sedu­to men­tre il pre­si­den­te e coor­di­na­to­re dei lavo­ri affer­ma­va come quel­la fos­se la peg­gio­re nor­ma­ti­va pena­le degli ulti­mi 30 anni.

Un ini­zio poco ras­si­cu­ran­te, ma, quan­do sono usci­to, ero con­vin­to che quel­la valu­ta­zio­ne tem­po­ra­le fos­se mol­to pru­den­te e che si doves­se anda­re mol­to più indietro.

Pro­vo a spie­ga­re per­ché, alla luce di quel che ho sen­ti­to ed ho poi veri­fi­ca­to codi­ci alla mano, anche se sono aspet­ti abba­stan­za tec­ni­ci, che spe­ro di ren­de­re com­pren­si­bi­li con gli esempi.

La que­stio­ne fon­da­men­ta­le (e l’unica che pos­so trat­ta­re sen­za entra­re nei tec­ni­ci­smi, ma dav­ve­ro non si trat­ta solo di que­sto) riguar­da la con­for­mi­tà del­le nor­me alla Costi­tu­zio­ne, nell’ambito del prin­ci­pio di ragio­ne­vo­lez­za e ugua­glian­za sostan­zia­le e in gene­ra­le la loro ragio­ne­vo­lez­za intrin­se­ca quan­to alla pro­por­zio­na­li­tà del­le pene anche con rife­ri­men­to a fat­ti­spe­cie simi­li o uguali.

Sono nor­me che, di fat­to, aumen­ta­no le pene per fat­ti com­piu­ti in una deter­mi­na­ta situa­zio­ne (la gui­da di vei­co­li a moto­re) con deter­mi­na­te cir­co­stan­ze aggra­van­ti (lo sta­to di ebbrez­za, ma anche spe­ci­fi­che situa­zio­ni di gui­da) e che non con­sen­to­no al giu­di­ce (art. 590 qua­ter) alcu­na facol­tà discre­zio­na­le di giu­di­ca­re le aggra­van­ti equi­va­len­ti ad even­tua­li atte­nuan­ti; la pena base vie­ne cal­co­la­ta sul­le aggra­van­ti e solo poi si appli­ca­no le even­tua­li attenuanti.

L’unico limi­te mas­si­mo del­le aggra­van­ti è che la pena non può supe­ra­re i 18 anni, men­tre la pre­scri­zio­ne è raddoppiata.

Esem­pio: un auto­mo­bi­li­sta pas­sa col ros­so e inve­ste e ucci­de un cicli­sta (589 bis com­ma 5 n. 2) Pena: reclu­sio­ne da 5 a 10 anni, arre­sto facoltativo.

Ma spe­ci­fi­chia­mo meglio la situa­zio­ne, per­ché il dirit­to par­te dai casi concreti.

Un auto­mo­bi­li­sta si distrae un atti­mo per­ché guar­da il cel­lu­la­re, l’arancione diven­ta ros­so, un cicli­sta par­te con il ver­de, l’auto va pia­no, il cicli­sta anche, ma bat­te la testa con­tro il mar­cia­pie­de e pur­trop­po per­de la vita. Che tipo di col­pa è quel­la di chi ha sem­pre gui­da­to bene, mai una mul­ta, mai un inci­den­te, pas­sa col ros­so ai 30 km all’ora per­ché per una vol­ta nel­la vita si distrae? Sem­bre­reb­be una col­pa lie­ve, una distra­zio­ne che capi­ta nel momen­to sba­glia­to e cau­sa un dan­no gra­vis­si­mo. Ma rima­ne una col­pa ogget­ti­va­men­te lie­ve, per­ché la col­pa non può esse­re misu­ra­ta con le con­se­guen­ze. Eppu­re non cam­bia nul­la, si con­fi­gu­ra l’aggravante, la pena rima­ne da 5 a 10 anni, con arre­sto facoltativo.

Inve­ce chiun­que com­met­ta un omi­ci­dio col­po­so con lo stes­so gra­do di col­pa ma in un con­te­sto diver­so (una per­so­na sta cer­can­do di pren­de­re il gat­to sul tet­to di casa, con il gomi­to inav­ver­ti­ta­men­te fa cade­re un mat­to­ne in testa a un pas­san­te che muo­re) è sog­get­to ad una pena che va da sei mesi a 5 anni, sen­za arre­sto (media­ti­co) facoltativo.

Il gra­do di col­pa è iden­ti­co, ma solo nel secon­do caso il Giu­di­ce potrà ade­gua­re la pena alla situa­zio­ne con­cre­ta, nel pri­mo dovrà comun­que par­ti­re dall’ipotesi aggra­va­ta sen­za valu­ta­zio­ni sul gra­do di col­pa, solo per­ché la distra­zio­ne è avve­nu­ta pres­so un sema­fo­ro e non, maga­ri, uscen­do dal can­cel­lo di casa e facen­do cade­re un moto­ci­cli­sta (e qui, non appli­can­do­si l’aggravante, l’omicidio col­po­so sareb­be sta­to puni­to con la pena del pri­mo com­ma, reclu­sio­ne da 2 a 7 anni).

Ades­so non vor­rei aggiun­ge­re (di mio) ulte­rio­ri moti­vi di con­fu­sio­ne ricor­dan­do che ai sen­si dell’art. 3 del­la leg­ge Bal­duz­zi “l’esercente la pro­fes­sio­ne sani­ta­ria che nel­lo svol­gi­men­to del­la pro­pria atti­vi­tà si attie­ne a linee gui­da e buo­ne pra­ti­che accre­di­ta­te dal­la comu­ni­tà scien­ti­fi­ca non rispon­de penal­men­te per col­pa lie­ve”.

Al di là del­le ragio­ni che han­no por­ta­to a que­sta ulti­ma dispo­si­zio­ne, in cui non entro, resta il fat­to che la stes­sa col­pa lie­ve deter­mi­na una pena base di 5 anni nel pri­mo caso, di 2 anni nel secon­do, di sei mesi nel ter­zo e addi­rit­tu­ra non rile­va penal­men­te nell’ultimo.

Altro esem­pio. Un auto­mo­bi­li­sta in sta­to di gra­ve ebbrez­za alco­li­ca fa cade­re due moto­ci­cli­sti che per­do­no entram­bi la vita. Pena base da 8 a 12 anni aumen­ta­ta fino al tri­plo ai sen­si dell’ultimo com­ma dell’art. 589 bis, sen­za che pos­sa supe­ra­re il limi­te mas­si­mo dei 18 anni (di pena irrogata).

Un cicli­sta com­met­te la stes­sa vio­la­zio­ne nel­le stes­se con­di­zio­ni, ma, non cir­co­lan­do su un vei­co­lo a moto­re, rispon­de­rà del pri­mo com­ma, da 2 a 7 anni, e si discu­te­rà se sarà appli­ca­bi­le l’aggravante dell’aumento.

Ma anco­ra, se a far cade­re i due moto­ci­cli­sti sarà un pas­seg­ge­ro di un’autovettura che apre la por­tie­ra per scen­de­re sen­za accor­ger­si del pas­sag­gio del­la moto, pur trat­tan­do­si di cir­co­la­zio­ne stra­da­le, ma non essen­do “con­du­cen­te”, non ci sarà discus­sio­ne, rispon­de­rà sicu­ra­men­te solo con la pena base da 2 a 7 anni.

Infi­ne, se i due moto­ci­cli­sti cadran­no per­ché inav­ver­ti­ta­men­te quel­lo di pri­ma che cer­ca­va il gat­to sul tet­to fa cade­re il mat­to­ne davan­ti alla ruo­ta del­la moto, allo­ra la pena base sarà da 6 mesi a 5 anni.

L’ultima chic­ca. Un auto­mo­bi­li­sta in gra­ve sta­to di ebbrez­za inve­ste un pedo­ne cau­san­do­gli, per for­tu­na, solo lesio­ni alla per­so­na, con pro­gno­si di 50 gior­ni. In que­sto caso, 590 bis com­ma 2, la pena base è da 3 a 5 anni. Il mini­mo è iden­ti­co alla stes­sa fat­ti­spe­cie dolo­sa (art. 583), cioè quan­do l’investimento è volon­ta­rio e non per col­pa (da 3 a 7 anni). La strut­tu­ra del­la nor­ma­ti­va, incre­di­bil­men­te, ren­de più con­ve­nien­te que­sta ulti­ma ipotesi.

Por­ta­te pazien­za e seguitemi.

Come abbia­mo visto il Giu­di­ce nel­la nuo­va ipo­te­si col­po­sa aggra­va­ta non può eli­de­re le aggra­van­ti con le even­tua­li atte­nuan­ti, quin­di la pena base, in ipo­te­si, per un pat­teg­gia­men­to (di soli­to è il mini­mo) sarà sicu­ra­men­te più bas­sa per l’investimento dolo­so (dolo­so!) rispet­to a quel­lo col­po­so.

Nel 590 bis la pena base per il pat­teg­gia­men­to sarà di 3 anni, con ridu­zio­ne di un ter­zo per le atte­nuan­ti gene­ri­che, diven­te­rà 2 anni, con ridu­zio­ne di un ulte­rio­re ter­zo per il rito del pat­teg­gia­men­to, sarà di 16 mesi.

Inve­ce in caso di lesio­ni dolo­se, dopo che le atte­nuan­ti gene­ri­che avran­no eli­so l’aggravante dell’art. 583 e ricon­dot­to la fat­ti­spe­cie all’art. 582, si par­ti­rà dal­la pena base di que­sto arti­co­lo (da tre mesi a 3 anni), quin­di: tre mesi meno un ter­zo per il rito, si potrà pat­teg­gia­re a 2 mesi.

Incre­di­bi­le ma vero, con­ver­rà dire di aver­lo fat­to appo­sta. Ed è assur­do che una fat­ti­spe­cie col­po­sa abbia con­se­guen­ze più gra­vi del­la iden­ti­ca fat­ti­spe­cie dolosa.

Ecco, è ragio­ne­vo­le pre­su­me­re, e auspi­ca­re, che la Cor­te Costi­tu­zio­na­le pos­sa inter­ve­ni­re su tan­ti pun­ti (e ho tra­la­scia­to quel­li tec­ni­ci!). E’ ragio­ne­vo­le anche auspi­ca­re che la nor­ma­ti­va ven­ga modi­fi­ca­ta, e, come acca­de in qua­si tut­ti i Pae­si evo­lu­ti, le respon­sa­bi­li­tà col­po­se, tut­te, sia­no trat­ta­te in modo omogeneo.

Eppu­re sareb­be basta­to poco, cioè non legi­fe­ra­re sull’onda dell’emotività popu­li­sta e del rela­ti­vo, spe­ra­to, ritor­no elet­to­ra­le. La doman­da fina­le, per­ché poi fac­cio anche poli­ti­ca, è la seguen­te: quan­do que­sto avver­rà, chi si è attri­bui­to gli ono­ri, accet­te­rà anche le responsabilità?

Non cre­do.

(Un rin­gra­zia­men­to all’amico e Col­le­ga Ful­vio Orlan­do per la pre­zio­sa consulenza).

AIUTACI a scrivere altri articoli come quello che hai appena letto con una donazione e con il 2x1000 nella dichiarazione dei redditi aggiungendo il codice S36 nell'apposito riquadro dedicato ai partiti politici.

Se ancora non la ricevi, puoi registrarti alla nostra newsletter.
Partecipa anche tu!

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Congresso 2024: regolamento congressuale

Il con­gres­so 2024 di Pos­si­bi­le si apre oggi 5 apri­le: dif­fon­dia­mo in alle­ga­to il rego­la­men­to con­gres­sua­le ela­bo­ra­to dal Comi­ta­to Organizzativo.

Il salario. Minimo, indispensabile. Una proposta di legge possibile.

Già nel 2018 Pos­si­bi­le ha pre­sen­ta­to una pro­po­sta di leg­ge sul sala­rio mini­mo. In quel­la pro­po­sta, l’introduzione di un sala­rio mini­mo lega­le, che rico­no­sces­se ai mini­mi tabel­la­ri un valo­re lega­le erga omnes quan­do que­sti fos­se­ro al di sopra del­la soglia sta­bi­li­ta, for­ni­va una inno­va­ti­va inter­pre­ta­zio­ne del­lo stru­men­to, sino a quel tem­po bloc­ca­to dal timo­re di ero­de­re pote­re con­trat­tua­le ai sin­da­ca­ti. Il testo del 2018 è sta­to riscrit­to e miglio­ra­to in alcu­ni dispo­si­ti­vi ed è pron­to per diven­ta­re una pro­po­sta di leg­ge di ini­zia­ti­va popolare.

500.000 firme per la cannabis: la politica si è piantata? Noi siamo per piantarla e mobilitarci.

500.000 fir­me per toglie­re risor­se e giro d’affari alle mafie, per garan­ti­re la qua­li­tà e la sicu­rez­za di cosa vie­ne ven­du­to e con­su­ma­to, per met­te­re la paro­la fine a una cri­mi­na­liz­za­zio­ne e a un proi­bi­zio­ni­smo che non han­no por­ta­to a nes­sun risul­ta­to. La can­na­bis non è una que­stio­ne secon­da­ria o risi­bi­le, ma un tema serio che riguar­da milio­ni di italiani.

Possibile per il Referendum sulla Cannabis

La can­na­bis riguar­da 5 milio­ni di con­su­ma­to­ri, secon­do alcu­ni addi­rit­tu­ra 6, mol­ti dei qua­li sono con­su­ma­to­ri di lun­go cor­so che ne fan­no un uso mol­to con­sa­pe­vo­le, non peri­co­lo­so per la società.
Pre­pa­ra­te lo SPID! Sarà una cam­pa­gna bre­vis­si­ma, dif­fi­ci­le, per cui ser­vi­rà tut­to il vostro aiu­to. Ma si può fare. Ed è giu­sto provarci.

Corridoi umanitari per chi fugge dall’Afghanistan, senza perdere tempo o fare propaganda

La prio­ri­tà deve esse­re met­te­re al sicu­ro le per­so­ne e non può esse­re mes­sa in discus­sio­ne da rim­pal­li tra pae­si euro­pei. Il dirit­to d’asilo è un dirit­to che in nes­sun caso può esse­re sot­to­po­sto a “vin­co­li quan­ti­ta­ti­vi”. Ser­vo­no cor­ri­doi uma­ni­ta­ri, e cioè vie d’accesso sicu­re, lega­li, tra­spa­ren­ti attra­ver­so cui eva­cua­re più per­so­ne possibili. 

L’indipendenza delle persone con disabilità passa (anche) dall’indipendenza economica

È la Gior­na­ta Inter­na­zio­na­le del­le Per­so­ne con Disa­bi­li­tà, e anco­ra una vol­ta riba­dia­mo quan­to sia urgen­te e neces­sa­rio un cam­bia­men­to socia­le e cul­tu­ra­le per la pie­na indi­pen­den­za di tut­te e tut­ti. C’è tan­to da fare, dal­la revi­sio­ne del­le pen­sio­ni di inva­li­di­tà a un pia­no per l’eliminazione del­le bar­rie­re archi­tet­to­ni­che, pas­san­do per il tabù — da abbat­te­re al più pre­sto — sull’assistenza ses­sua­le. Una for­ma fon­da­men­ta­le di auto­no­mia è quel­la economica.