La vera storia dell’incostituzionalità della legge Madia

La Corte Costituzionale non ha fatto altro che il proprio dovere, ed ecco perché la soluzione non stara nelle “grandi riforme” ma nell’approvazione di buone leggi, ben pensate e poi ben scritte, nel rispetto della Costituzione e in particolare di quanto previsto a tutela delle autonomie.

Alcu­ni gior­ni fa, la Cor­te costi­tu­zio­na­le ha dichia­ra­to inco­sti­tu­zio­na­le la “leg­ge Madia”, uno dei fio­ri all’occhiello del Gover­no in cari­ca, che ha con­su­ma­to mol­to rapi­da­men­te i pas­sag­gi richie­sti dal bica­me­ra­li­smo per­fet­to (due mesi nel­la secon­da Came­ra che ha appor­ta­to alcu­ne modi­fi­che su cui quel­la che era per pri­ma inter­ve­nu­ta ha deli­be­ra­to in due settimane).

Natu­ral­men­te, essen­do la pro­nun­cia inter­ve­nu­ta in pros­si­mi­tà del voto sul refe­ren­dum costi­tu­zio­na­le, di que­sta è sta­ta data una let­tu­ra con­di­zio­na­ta a quel­lo. In par­ti­co­la­re, i soste­ni­to­ri del­la rifor­ma costi­tu­zio­na­le (a par­ti­re dal Gover­no e da espo­nen­ti di mag­gio­ran­za che pure rico­pro­no cari­che isti­tu­zio­na­li), timo­ro­si che que­sto potes­se esse­re por­ta­to come esem­pio di cat­ti­va legi­sla­zio­ne, han­no inte­so attac­ca­re il siste­ma e soste­ne­re – dav­ve­ro poco avve­du­ta­men­te – che la rifor­ma costi­tu­zio­na­le risol­ve­reb­be tut­to questo.

La Cor­te costi­tu­zio­na­le “bloc­ca”, il siste­ma è sopraf­fat­to dal­la “buro­cra­zia” (nel­la qua­le non è chia­ro se si inten­da far rien­tra­re anche l’organo di giu­sti­zia costi­tu­zio­na­le), sia­mo afflit­ti da lac­ci e lac­ciuo­li. Insom­ma, il pove­ro Gover­no che cer­ca “di cam­bia­re le cose” (da qua­si tre anni) come può far­ce­la in que­sta situazione?

Ecco, la situa­zio­ne è quel­la di un ordi­na­men­to che ha una Costi­tu­zio­ne rigi­da, che sta cioè sopra la leg­ge. Que­sto ser­ve ad evi­ta­re che chi ha la mag­gio­ran­za par­la­men­ta­re in un deter­mi­na­to momen­to pos­sa fare tut­to ciò che vuo­le. Ser­ve a garan­ti­re – qua­le che sia la mag­gio­ran­za (del­la nazio­ne, leghi­sta, pen­ta­stel­la­ta, ecc.) – che il pro­gram­ma di gover­no che legit­ti­ma­men­te si inten­de attua­re si muo­va nei “palet­ti” fis­sa­ti dal­la Costi­tu­zio­ne che garan­ti­sce tut­ti i cit­ta­di­ni da qua­lun­que abu­so. Per­ché maga­ri un Gover­no che inten­de abu­sa­re del­la pro­pria posi­zio­ne non lo abbia­mo mai avu­to (o for­se sì?) e maga­ri non lo avre­mo mai (chis­sà), ma pen­sa­te se que­sto malau­gu­ra­ta­men­te si veri­fi­cas­se, non sareb­be il caso di poter­lo “bloc­ca­re”?

Che la Cor­te costi­tu­zio­na­le “bloc­chi”, o meglio annul­li, le leg­gi con­tra­rie alla Costi­tu­zio­ne è una garan­zia per tut­ti, dà un sen­so al fat­to di ave­re un Costi­tu­zio­ne rigi­da. Stu­pi­sce che un poli­ti­co di lun­go cor­so che ha rico­per­to impor­tan­ti inca­ri­chi isti­tu­zio­na­li com­men­ti l’incostituzionalità del­la leg­ge Madia dicen­do “Che cos’altro ha in ser­bo la Cor­te costi­tu­zio­na­le pri­ma del 4 dicembre?”.

Nel­la sen­ten­za n. 251 si fa pre­sen­te come, inci­den­do la leg­ge di dele­ga su mate­rie ine­stri­ca­bil­men­te di com­pe­ten­za esclu­si­va regio­na­le, di com­pe­ten­za esclu­si­va sta­ta­le e con­cor­ren­te, in attua­zio­ne del prin­ci­pio di lea­le col­la­bo­ra­zio­ne, doves­se esse­re rag­giun­ta, in sede di con­fe­ren­za Sta­to-Regio­ni, un’intesa.

Si trat­ta di una con­clu­sio­ne rispet­to alla qua­le la rifor­ma costi­tu­zio­na­le in que­stio­ne non avreb­be por­ta­to sostan­zia­li cam­bia­men­ti. Infat­ti que­sta, pur eli­mi­nan­do la pote­stà legi­sla­ti­va con­cor­ren­te, man­tie­ne alle Regio­ni ampia pote­stà legi­sla­ti­va. Anzi, alle Regio­ni con­ti­nue­reb­be a rima­ne­re la com­pe­ten­za su tut­to ciò che non è espres­sa­men­te asse­gna­to allo Sta­to, con la con­se­guen­za che mol­te del­le mate­rie che la leg­ge Madia coin­vol­ge rimar­reb­be­ro comun­que di com­pe­ten­za esclu­si­va regio­na­le e quin­di l’intesa sareb­be comun­que necessaria.

A meno di non invo­ca­re ogni vol­ta l’interesse nazio­na­le o esi­gen­ze di tute­la dell’unità giu­ri­di­ca del­la Repubblica.

Tut­ta­via, un uso trop­po este­so di que­sti con­cet­ti fini­reb­be per svuo­ta­re sostan­zial­men­te di com­pe­ten­ze legi­sla­ti­ve le Regio­ni stes­se, ridu­cen­do­li a enti ammi­ni­stra­ti­vi. Ed è evi­den­te come que­sto sareb­be in con­trad­di­zio­ne, oltre che pro­ba­bil­men­te con l’art. 5 del­la Costi­tu­zio­ne (la Repub­bli­ca “pro­muo­ve” le auto­no­mie), con la stes­sa rifor­ma costi­tu­zio­na­le, lad­do­ve inse­ri­sce in Sena­to (orga­no che rima­ne pre­va­len­te­men­te legi­sla­ti­vo) rap­pre­sen­tan­ti dei Con­si­gli regio­na­li, con fun­zio­ni di “rac­cor­do” tra i diver­si livel­li di gover­no. Per di più, l’invocazione dell’interesse nazio­na­le o dell’unità giu­ri­di­ca del­la Repub­bli­ca, in casi come que­sto, sareb­be cer­ta­men­te ogget­to d’impugnazione da par­te di Regio­ni (nel caso il Vene­to) pron­te a difen­de­re il pro­prio ruo­lo (pro­prio come avve­nu­to nel caso di spe­cie), dan­do così comun­que luo­go a ulte­rio­re contenzioso.

In defi­ni­ti­va sem­bra che anco­ra una vol­ta la solu­zio­ne non sta­reb­be nel­le “gran­di rifor­me” ma nell’appro­va­zio­ne di buo­ne leg­gi, ben pen­sa­te e poi ben scrit­te, nel rispet­to del­la Costi­tu­zio­ne e in par­ti­co­la­re di quan­to pre­vi­sto a tute­la del­le autonomie.

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