[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1505118380401{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column_text][vc_column_text]Sono arrivate ulteriori conferme dell’intenzione dei governi di Francia, Germania, Italia e Spagna, di proporre al prossimo Consiglio Ecofin una web tax per metter fine al regime fiscale agevolato ‘de facto’ per le multinazionali che sfruttano ambiguamente il principio della “stabile organizzazione” sul suolo nazionale. La fiscalità diretta classica affronta le pesanti problematiche relative al commercio elettronico, dovute ad una serie di difficoltà fra cui quella di caratterizzare la natura del pagamento, di determinare il nesso o il collegamento tra un’operazione imponibile, un’attività e la giurisdizione fiscale di riferimento, oppure talvolta di individuare la transazione stessa e di identificare il contribuente per l’applicazione delle relative imposte sul reddito. Tutte le Big Company del web hanno adottato policy fiscali aggressive, strutturando le proprie organizzazioni in modo da minimizzare il prelievo nei paesi a più alta pressione e privilegiando lo schema delle società operative che operano all’interno dei paesi sulla base di contratti “Commissionaire agreements” e vendendo beni o diritti di proprietà delle società operativa principale, la quale invece non ha stabile organizzazione nel paese e quindi paga le tasse sui proventi di tali alienazioni nella giurisdizione in cui ha sede (di solito, un paradiso fiscale).
La questione è scomoda, per certi versi, poiché andrebbe affrontata con misure volte a ridurre la sfrenata competizione fiscale fra paesi e imporre al sistema la necessaria trasparenza, con metodi come il CCCTB. La web tax, come è stata sinora profilata, è una tassa piatta, una cedolare secca, per così dire. Nei fatti, si tradurrà nella conferma dell’attuale bassa tassazione, specie se saranno applicate le irrisorie aliquote sinora indicate (si tratta di percentuali che oscillano dal 2% al 5%). Persino la versione indiana, chiamata Equalisation Levy (prelievo di perequazione), ha un’aliquota più alta, pari al 6%, sebbene abbia una serie di detrazioni ed eccezioni.
Ad oggi, il prelievo di perequazione ha efficacia solo per le operazioni di vendita di prodotti advertising e quando l’importo complessivo delle transazioni per uno specifico servizio supera durante l’anno la cifra di 1 lakh rupee (circa 100mila rupie, pari a 1314 euro), un modo per tutelare i piccoli inserzionisti. La persona che effettua il pagamento per la pubblicità online deve dedurre dall’importo il prelievo di perequazione e versarlo direttamente al governo indiano entro i primi sette giorni del mese successivo. Il meccanismo è interessante, poiché trasferisce in chi paga il dovere di versare alle casse del paese il prelievo fiscale: esattamente come il reverse charge nel caso dell’IVA.
Non è un modello esente da difetti: il soggetto che effettua il pagamento può — con una multa — non dedurre il prelievo di perequazione, specie quando non è bene a conoscenza della sede effettiva della società con la quale sta operando. Inoltre, l’aliquota del 6% è di poco superiore ai già scarsi prelievi fiscali a cui sono soggette le società operative dei big del Web: per un rapido confronto, ricordatevi dell’aliquota Ires, pari al 24%. Capirete immediatamente che il prelievo perequativo è ancora un trattamento favorevole ai colossi del web. Il mercato dell’adversiting in Italia cresce al ritmo del 10–15% all’anno ed ha raggiunto nel 2016 la cifra ragguardevole di 2,36 miliardi. Una web tax che faccia il suo esordio su aliquote inferiori al 10% sarebbe davvero una occasione persa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]