Nella puntata di ieri di Presa Diretta, fra gli altri argomenti, è stata diffusa un’intervista al deputato della Lega e sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, primo firmatario della proposta di legge del proprio partito sulla difesa “sempre legittima”.
Vale la pena trascriverla e commentarla.
“La difesa è sempre legittima nel senso che esiste un diritto sacrosanto del cittadino in alcuni luoghi e in alcuni contesti, ad esempio nelle abitazioni, ad esempio sul luogo di lavoro, di poter reagire ad una aggressione.”
Questo principio è esattamente quello che ha condotto alla scrittura, nel lontano 1931, addirittura in epoca fascista, dell’art. 52 del codice penale, il quale ha unicamente subordinato tale diritto ad alcuni presupposti, cioè il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la proporzionalità della difesa rispetto all’offesa.
L’esclusione della punibilità in presenza dei requisiti di legge va ben oltre l’abitazione e il luogo di lavoro, ma si applica ovunque.
Siamo già più avanti, insomma, da più di ottant’anni.
“Noi vogliamo estendere e migliorare la legge che è stata modificata nel 2006 perché negli ultimi anni, dal nostro punto di vista c’è stata una recrudescenza del crimine nel senso che 10 anni fa, 15 anni fa quando il ladro ti entrava in casa, entrava in casa quando tendenzialmente non c’era nessuno e tendenzialmemte entrava in casa per appropriarsi di beni materiali, oggi invece ti entrano in casa anche di giorno.”
In realtà non è una legge, ma un articolo del codice penale, ma i dati riportati sono, appunto raccontati dal punto di vista della Lega (un barlume di onestà intellettuale?), sono opinioni, non omogenei ai dati diffusi dal suo stesso ministero degli interni, posto che secondo le statistiche appena diffuse sono diminuite le rapine (da 31.904 a 28.390, il 12,3% in meno) e i furti (da 1.302.636 a 1.189.499, il 9,5% in meno).
“Esiste il diritto di reagire quando, quando devi difendere un bene, un bene fondamentale che è il bene della vita, che è il bene dell’incolumità della famiglia o dei propri figli.”
Esatto, che è quello che la norma già vigente definisce diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, in modo ben più ampio della sola incolumità personale o dei familiari.
Anche qui siamo più avanti.
“Volete togliere la proporzionalità fra difesa e offesa?”
“Noi vogliamo che la proporzionalità, che la valutazione della proporzionalità fosse, sia legata a dei parametri non di natura soggettiva ma a parametri di natura oggettiva, quando c’è la violazione della proprietà, quando l’aggerssione venga portata con violenza o minaccia, quando i soggetti entrano armati, travisati, sono due o più persone e vi è infrazione dell’ingresso dell’abitazione, parametri oggettivi esattamente come avviene e come è definito dal codice penale francese”
Allora, questo è il passaggio chiave.
La proporzionalità è per definizione un giudizio, una valutazione, che non si può ancorare a parametri oggettivi.
È necessario prendere in esame due situazioni di fatto e confrontarle.
Se la proporzionalità rimane nella norma, come pare, tutto questo discorso è aria fritta, così come è aria fritta anche solo pensare che non debba essere un magistrato a valutare se a fronte di un reato, magari un omicidio, posto in essere per asserita legittima difesa, anche in presenza dei requisiti citati, sia applicabile l’esimente.
Incidentalmente, l’applicazione attuale dell’art. 52 C.P. è ancora una volta più ampia di quanto raccontato dal sottosegretario Molteni, perché ricomprende la cd. legittima difesa putativa, cioè quando l’agente ha reagito credendo ragionevolmente che sussistesse il pericolo ma questo non c’era (ad esempio l’intruso con la pistola giocattolo).
E veniamo alla frottola più grande, quella del codice penale francese, la cui norma corrispondente è praticamente uguale alla nostra:
“N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte” (Non è penalmente responsabile la persona che, a fronte di un reato ingiustificato nei propri confronti o altrui, compia nello stesso tempo un atto determinato dalla necessità della legittima digfesa propria o altrui, salvo che vi sia sproporzione fra i mezzi di difesa impiegati e la gravità del reato).
In realtà ciò a cui si riferisce l’onorevole Molteni è la presunzione di legittima difesa, prevista dal codice penale francese, quando il reato avviene per respingere di notte un ingresso per effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato oppure per difendersi contro furti o saccheggi effettuati con violenza.
Ma ciò non ha nulla a che vedere con la (giuridicamente) fantascientifica proposta leghista, perché il codice francese prevede in questo caso che la legittima difesa sia presunta e che quindi sia la pubblica accusa a dover sostenere l’onere della prova, cioè che i requisiti non sussistano.
L’accertamento dei fatti avviene comunque, c’è solo un’inversione dell’onere probatorio, e sarà sempre un magistrato a valutare la sussistenza dell’esimente, mentre mai potrà accadere che chi, ad esempio, spara nottetempo senza che sussistano i presupposti previsti dalla norma possa non essere neppure indagato.
Stupisce che Molteni, in Parlamento dal 2008, non abbia ancora compreso l’attuale portata della norma, e cosa serva davvero, nel caso, per modificarla.
Ma questo non sorprende ascoltando i comizi di Salvini, in particolare quello che la stessa trasmissione ha proposto prima dell’intervista: “Entro un anno voglio portare a casa un principio sacrosanto che costa zero, il diritto alla legittima difesa per la gente perbene a casa sua, nel suo negozio, nel suo capannone”.
Un diritto che esiste già e riguarda una questione giuridica che non può essere affrontata con la ruspa, sorvolando sulla grammatica, una enorme presa in giro degli elettori, la promessa di una norma impossibile da configurare e da applicare, tanto che neanche il primo firmatario è riuscito a spiegare in modo comprensibile la differenza con la disposizione attuale.