Decreto Salvini: l’infame decisione di eliminare la protezione umanitaria

Possibile svolgerà un esame analitico del provvedimento appena sarà reso pubblico ma sin da ora intendiamo denunciare, con tutte le nostre forze e con tutta la forza della nostra indignazione, l'annunciata abolizione della protezione umanitaria.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]E così, dopo il decre­to immi­gra­zio­ne Min­ni­ti — Orlan­do che ha can­cel­la­to un gra­do di giu­di­zio (l’ap­pel­lo) per i richie­den­ti asi­lo dinie­ga­ti, intro­du­cen­do un regi­me pro­ces­sua­le di apar­theid, lune­dì assi­ste­re­mo al varo del decre­to immi­gra­zio­ne Sal­vi­ni – Bona­fe­de, che com­ple­te­rà l’o­pe­ra di demo­li­zio­ne del siste­ma di pro­te­zio­ne dei rifu­gia­ti nel nostro pae­se.

Pos­si­bi­le svol­ge­rà un esa­me ana­li­ti­co del prov­ve­di­men­to appe­na sarà reso pub­bli­co ma sin da ora inten­dia­mo denun­cia­re, con tut­te le nostre for­ze e con tut­ta la for­za del­la nostra indi­gna­zio­ne, l’an­nun­cia­ta abo­li­zio­ne del­la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria.

Cosa acca­de­va fino ad oggi?

Acca­de­va che un richie­den­te pro­te­zio­ne inter­na­zio­na­le che non aves­se i requi­si­ti per il rico­no­sci­men­to del­lo sta­tus di rifu­gia­to ai sen­si del­la Con­ven­zio­ne di Gine­vra del 1951 (fon­da­to timo­re di una per­se­cu­zio­ne per­so­na­le e diret­ta) o per il rico­no­sci­men­to del­la pro­te­zio­ne sus­si­dia­ria (fon­da­ti moti­vi per rite­ne­re che se ritor­nas­se nel pae­se d’o­ri­gi­ne cor­re­reb­be un rischio effet­ti­vo di subi­re un dan­no gra­ve), potes­se comun­que rice­ve­re la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria (art. 32 del Decre­to Pro­ce­du­re 25/2008 che rece­pi­sce la Diret­ti­va 2005/85/CE – art. 5 com­ma 6 Testo Uni­co Immigrazione).

Che cos’è que­sta pro­te­zio­ne umanitaria?

E’ una for­ma di pro­te­zio­ne resi­dua­le cui cor­ri­spon­de il rila­scio di un per­mes­so di sog­gior­no tem­po­ra­neo (nor­mal­men­te del­la dura­ta di 1 anno, rin­no­va­bi­le), quan­do ricor­ra­no seri moti­vi, in par­ti­co­la­re di carat­te­re uma­ni­ta­rio o risul­tan­ti da obbli­ghi costi­tu­zio­na­li o inter­na­zio­na­li del­lo sta­to ita­lia­no.

Una simi­le for­ma di pro­te­zio­ne con­sen­te al cit­ta­di­no stra­nie­ro di inte­grar­si, di affran­car­si da con­di­zio­ni di sfrut­ta­men­to o peri­co­lo lega­te alla sua con­di­zio­ne di fra­gi­li­tà e ricat­ta­bi­li­tà (in Ita­lia è anco­ra vigen­te l’i­nu­ti­le e dan­no­so rea­to di immi­gra­zio­ne clan­de­sti­na, art. 10 bis TU Immi­gra­zio­ne, con­si­de­ra­to anche dal­la magi­stra­tu­ra anti­ma­fia un fre­no per l’ac­cer­ta­men­to di rea­ti ben più gra­vi come la trat­ta di esse­ri uma­ni, la ridu­zio­ne in schia­vi­tù, lo sfrut­ta­men­to del­l’im­mi­gra­zio­ne irre­go­la­re), di svol­ge­re atti­vi­tà lavo­ra­ti­va, di ave­re acces­so ai ser­vi­zi pub­bli­ci in con­di­zio­ni di pari­tà e non discriminazione.

Insom­ma, un inve­sti­men­to in tra­spa­ren­za, sicu­rez­za e lega­li­tà.

La sua can­cel­la­zio­ne, stan­te la dif­fi­col­tà di veder­si rico­no­sciu­to – dati i limi­ti strin­gen­ti del­la nor­ma­ti­va – una for­ma di pro­te­zio­ne più pie­na e sta­bi­le, com­por­te­rà che miglia­ia di per­so­ne di ori­gi­ne stra­nie­ra, già pre­sen­ti sul ter­ri­to­rio nazio­na­le e di cui è impos­si­bi­le imma­gi­na­re l’e­spul­sio­ne, saran­no costret­te a ripiom­ba­re nel lim­bo del­la irre­go­la­ri­tà, tor­nan­do ad esse­re sog­get­ti emar­gi­na­ti, facil­men­te ricat­ta­bi­li e da sfrut­ta­re come mano­do­pe­ra da par­te dei capo­ra­li, dei dato­ri di lavo­ro sen­za scru­po­li e del­la cri­mi­na­li­tà organizzata.

Insom­ma, un inve­sti­men­to in clan­de­sti­ni­tà, insi­cu­rez­za e ille­ga­li­tà: del resto, biso­gne­rà pure ali­men­ta­re con nuo­vo car­bu­ran­te il fuo­co del­le pau­re col­let­ti­ve da cui si spri­gio­na il fumo del popu­li­smo (fin­ta­men­te) securitario!

Secon­do il Sole 24 Ore (Gagliar­di, 10/4/2018), “Lo scor­so anno [2017, ndr], su un tota­le defi­ni­ti­vo di 81.527 doman­de esa­mi­na­te, la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria è sta­ta rico­no­sciu­ta a 20.166 richie­den­ti asi­lo (il 25% del tota­le dei richie­den­ti asi­lo). Cir­ca 47mila istan­ze (ossia il 58%) sono sta­te respin­te. In 6.827 casi è sta­to con­ces­so lo sta­tus di rifu­gia­to e in altri 6.880 (sem­pre 8%) la pro­te­zio­ne sus­si­dia­ria. I dati del 2016 sul­la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria era­no sta­ti anco­ra più con­te­nu­ti. I per­mes­si di sog­gior­no era­no sta­ti 18.979 (21% del tota­le).

L’im­pat­to sarà, dun­que, devastante.

Ma a noi inte­res­sa squar­cia­re il velo anche sul­la con­di­zio­ne uma­na di chi oggi può con­ta­re sul­la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria e doma­ni si ritro­ve­rà di nuo­vo ai margini.

Sot­to, pote­te vede­re come una Com­mis­sio­ne Ter­ri­to­ria­le per il Rico­no­sci­men­to del­la Pro­te­zio­ne Inter­na­zio­na­le fino ad oggi moti­va­va una sua deci­sio­ne di rico­no­sci­men­to del­la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria a favo­re, per esem­pio, di una gio­va­nis­si­ma ragaz­za nige­ria­na vit­ti­ma di trat­ta e sfrut­ta­men­to ses­sua­le, abu­sa­ta e tor­tu­ra­ta in Libia e costret­ta a pro­sti­tuir­si anche al suo arri­vo in Italia.


Qui, lo stral­cio di una peri­zia medi­co-lega­le che accer­ta la pre­sen­za di esi­ti cica­tri­zia­li cuta­nei e sot­to­cu­ta­nei com­pa­ti­bi­li con ustio­ni cagio­na­te da ter­zi per spe­gni­men­to di siga­ret­te sul cor­po, con feri­te lace­ro-con­tu­se e da taglio.

Ecco, da doma­ni, l’I­ta­lia sarà un pae­se più inci­vi­le e disu­ma­no, per­ché a que­ste don­ne sarà più dif­fi­ci­le dare aiu­to e protezione.

Alla fac­cia del­la Costi­tu­zio­ne, che all’art. 2 rico­no­sce e garan­ti­sce i dirit­ti invio­la­bi­li del­l’uo­mo e richie­de l’a­dem­pi­men­to dei dove­ri inde­ro­ga­bi­li di soli­da­rie­tà e all’art. 10 san­ci­sce il dirit­to di asi­lo per lo stra­nie­ro, al qua­le sia impe­di­to nel suo pae­se l’ef­fet­ti­vo eser­ci­zio del­le liber­tà demo­cra­ti­che garan­ti­te dal­la Costi­tu­zio­ne ita­lia­na e del­la Dichia­ra­zio­ne Uni­ver­sa­le dei dirit­ti del­l’uo­mo che all’art. 13 pro­cla­ma un prin­ci­pio tan­to solen­ne quan­to sem­pli­ce: Ogni indi­vi­duo ha dirit­to alla liber­tà di movi­men­to e di resi­den­za entro i con­fi­ni di ogni Sta­to. Ogni indi­vi­duo ha dirit­to di lascia­re qual­sia­si pae­se, inclu­so il pro­prio, e di ritor­na­re nel pro­prio paese.

Andrea Mae­stri

avvo­ca­to immigrazionista

segre­te­ria nazio­na­le di Possibile[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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