[vc_row][vc_column][vc_column_text]E così, dopo il decreto immigrazione Minniti — Orlando che ha cancellato un grado di giudizio (l’appello) per i richiedenti asilo diniegati, introducendo un regime processuale di apartheid, lunedì assisteremo al varo del decreto immigrazione Salvini – Bonafede, che completerà l’opera di demolizione del sistema di protezione dei rifugiati nel nostro paese.
Possibile svolgerà un esame analitico del provvedimento appena sarà reso pubblico ma sin da ora intendiamo denunciare, con tutte le nostre forze e con tutta la forza della nostra indignazione, l’annunciata abolizione della protezione umanitaria.
Cosa accadeva fino ad oggi?
Accadeva che un richiedente protezione internazionale che non avesse i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 (fondato timore di una persecuzione personale e diretta) o per il riconoscimento della protezione sussidiaria (fondati motivi per ritenere che se ritornasse nel paese d’origine correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave), potesse comunque ricevere la protezione umanitaria (art. 32 del Decreto Procedure 25/2008 che recepisce la Direttiva 2005/85/CE – art. 5 comma 6 Testo Unico Immigrazione).
Che cos’è questa protezione umanitaria?
E’ una forma di protezione residuale cui corrisponde il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo (normalmente della durata di 1 anno, rinnovabile), quando ricorrano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano.”
Una simile forma di protezione consente al cittadino straniero di integrarsi, di affrancarsi da condizioni di sfruttamento o pericolo legate alla sua condizione di fragilità e ricattabilità (in Italia è ancora vigente l’inutile e dannoso reato di immigrazione clandestina, art. 10 bis TU Immigrazione, considerato anche dalla magistratura antimafia un freno per l’accertamento di reati ben più gravi come la tratta di esseri umani, la riduzione in schiavitù, lo sfruttamento dell’immigrazione irregolare), di svolgere attività lavorativa, di avere accesso ai servizi pubblici in condizioni di parità e non discriminazione.
Insomma, un investimento in trasparenza, sicurezza e legalità.
La sua cancellazione, stante la difficoltà di vedersi riconosciuto – dati i limiti stringenti della normativa – una forma di protezione più piena e stabile, comporterà che migliaia di persone di origine straniera, già presenti sul territorio nazionale e di cui è impossibile immaginare l’espulsione, saranno costrette a ripiombare nel limbo della irregolarità, tornando ad essere soggetti emarginati, facilmente ricattabili e da sfruttare come manodopera da parte dei caporali, dei datori di lavoro senza scrupoli e della criminalità organizzata.
Insomma, un investimento in clandestinità, insicurezza e illegalità: del resto, bisognerà pure alimentare con nuovo carburante il fuoco delle paure collettive da cui si sprigiona il fumo del populismo (fintamente) securitario!
Secondo il Sole 24 Ore (Gagliardi, 10/4/2018), “Lo scorso anno [2017, ndr], su un totale definitivo di 81.527 domande esaminate, la protezione umanitaria è stata riconosciuta a 20.166 richiedenti asilo (il 25% del totale dei richiedenti asilo). Circa 47mila istanze (ossia il 58%) sono state respinte. In 6.827 casi è stato concesso lo status di rifugiato e in altri 6.880 (sempre 8%) la protezione sussidiaria. I dati del 2016 sulla protezione umanitaria erano stati ancora più contenuti. I permessi di soggiorno erano stati 18.979 (21% del totale).”
L’impatto sarà, dunque, devastante.
Ma a noi interessa squarciare il velo anche sulla condizione umana di chi oggi può contare sulla protezione umanitaria e domani si ritroverà di nuovo ai margini.
Sotto, potete vedere come una Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale fino ad oggi motivava una sua decisione di riconoscimento della protezione umanitaria a favore, per esempio, di una giovanissima ragazza nigeriana vittima di tratta e sfruttamento sessuale, abusata e torturata in Libia e costretta a prostituirsi anche al suo arrivo in Italia.
Qui, lo stralcio di una perizia medico-legale che accerta la presenza di esiti cicatriziali cutanei e sottocutanei compatibili con ustioni cagionate da terzi per spegnimento di sigarette sul corpo, con ferite lacero-contuse e da taglio.
Ecco, da domani, l’Italia sarà un paese più incivile e disumano, perché a queste donne sarà più difficile dare aiuto e protezione.
Alla faccia della Costituzione, che all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e all’art. 10 sancisce il diritto di asilo per lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che all’art. 13 proclama un principio tanto solenne quanto semplice: Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Andrea Maestri
avvocato immigrazionista
segreteria nazionale di Possibile[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]