Decreto Sicurezza Bis: un vero e proprio manuale di incostituzionalità

Il decre­to-bis appro­da­to in Con­si­glio dei Mini­stri è un vero e pro­prio manua­le di inco­sti­tu­zio­na­li­tà.

Come al soli­to si usa lo stru­men­to ecce­zio­na­le del decre­to-leg­ge gover­na­ti­vo in assen­za dei pre­sup­po­sti di straor­di­na­ria neces­si­tà e urgen­za pre­vi­sti dal­la Costi­tu­zio­ne: la pisto­la fuman­te che sbu­giar­da le cat­ti­ve inten­zio­ni di Capi­tan Disu­ma­no è l’at­tri­bu­zio­ne in via strut­tu­ra­le del pote­re di ini­bi­re l’in­gres­so alle navi nel mare ter­ri­to­ria­le per moti­vi di ordi­ne e sicu­rez­za pub­bli­ca al Mini­stro del­l’In­ter­no, spo­glian­do­ne il mini­stro natu­ra­le, che è quel­lo del­le infra­strut­tu­re e dei trasporti.

Si trat­ta di mate­ria ordi­na­men­ta­le, di stret­ta com­pe­ten­za par­la­men­ta­re, su cui sareb­be d’ob­bli­go un serio ed appro­fon­di­to dibat­ti­to pub­bli­co e inve­ce basta il gabi­net­to (in sen­so tec­ni­co) del mini­stro del­l’in­ter­no per riscri­ve­re le regole.

Ma l’in­co­sti­tu­zio­na­li­tà più fla­gran­te emer­ge dal meri­to del prov­ve­di­men­to: la puni­zio­ne con san­zio­ni ammi­ni­stra­ti­ve pecu­nia­rie abnor­mi (da 10.000 a 50.000 euro) di coman­dan­te, arma­to­re e pro­prie­ta­rio del­le navi usa­te per sal­va­re – dove­ro­sa­men­te – vite uma­ne in mare è l’ul­ti­mo capi­to­lo, il più spor­co e inde­cen­te, del­la guer­ra alle ONG (e ai dirit­ti uma­ni) inau­gu­ra­ta dal codi­ce Min­ni­ti nel 2017 e pro­se­gui­ta con la “chiu­su­ra dei por­ti” e il “seque­stro di per­so­na con sal­va­con­dot­to mini­ste­ria­le” di Salvini.

Ovvia­men­te un decre­to-leg­ge non può far venir meno gli obbli­ghi inter­na­zio­na­li che deri­va­no dal­le Con­ven­zio­ni di Ambur­go, di Mon­te­go-bay, di Gine­vra, dal­la Con­ven­zio­ne Euro­pea dei Dirit­ti del­l’Uo­mo, dal­la Car­ta dei dirit­ti fon­da­men­ta­li del­l’U­nio­ne Euro­pea e dal­la stes­sa Costi­tu­zio­ne ita­lia­na: le navi del­le ONG avran­no tut­to il dirit­to e tut­to il dove­re — come ogni nave che incor­ra in un nau­fra­gio o in per­so­ne che ver­si­no in sta­to di peri­co­lo in mare — di inter­ve­ni­re per met­te­re in sal­vo i nau­fra­ghi e con­dur­li nel por­to sicu­ro più vici­no.

Ma se il decre­tac­cio-bis fos­se appro­va­to, la loro liber­tà di azio­ne, fina­liz­za­ta al sal­va­tag­gio di vite uma­ne, sareb­be minac­cia­ta, ritar­da­ta e osta­co­la­ta dal­le inter­fe­ren­ze del mini­stro dell’interno.

Il finan­zia­men­to di ope­ra­zio­ni di poli­zia sot­to coper­tu­ra, poi, solo per il con­tra­sto del delit­to di favo­reg­gia­men­to del­l’im­mi­gra­zio­ne clan­de­sti­na è sin­to­ma­ti­co del­lo sco­po elet­to­ra­li­sti­co del­la nor­ma: quel­le risor­se, 500.000 euro per il 2019, 1 milio­ne di euro per il 2020 e 1 milio­ne e mez­zo di euro per il 2021 anda­va­no piut­to­sto desti­na­te alla lot­ta al lavo­ro nero, allo sfrut­ta­men­to lavo­ra­ti­vo e ses­sua­le, al capo­ra­la­to, alla ridu­zio­ne in schia­vi­tù, al traf­fi­co di esse­ri umani.

Con la modi­fi­ca di alcu­ne nor­me del­la Leg­ge 152/1975 (Dispo­si­zio­ni a tute­la del­l’or­di­ne pub­bli­co) si ina­spri­sco­no pene e si intro­du­co­no nuo­ve fat­ti­spe­cie di rea­to per limi­ta­re il dis­sen­so in occa­sio­ni di mani­fe­sta­zio­ni in luo­go pubblico.

L’ul­te­rio­re stret­ta secu­ri­ta­ria riguar­da l’art. 131 bis del codi­ce pena­le, che fino ad oggi pre­ve­de­va che nei rea­ti per i qua­li è pre­vi­sta la pena deten­ti­va non supe­rio­re nel mas­si­mo a cin­que anni la puni­bi­li­tà è esclu­sa quan­do, per le moda­li­tà del­la con­dot­ta e per l’e­si­gui­tà del dan­no o del peri­co­lo, l’of­fe­sa è di par­ti­co­la­re tenui­tà e il com­por­ta­men­to risul­ta non abituale.

Se il decre­to-bis sarà appro­va­to, per i rea­ti di resi­sten­za, vio­len­za e minac­cia a pub­bli­co uffi­cia­le non si potrà mai esclu­de­re la puni­bi­li­tà nem­me­no quan­do si trat­ti di fat­to di lie­vis­si­ma enti­tà, che non abbia cagio­na­to alcun dan­no e del tut­to occa­sio­na­le.

Oltre alla esclu­sio­ne del­la non puni­bi­li­tà per spe­cia­le tenui­tà del fat­to, i rea­ti di resi­sten­za, vio­len­za e minac­cia­ta sono aggra­va­ti se com­mes­si in occa­sio­ne di mani­fe­sta­zio­ni pub­bli­che ed è pre­vi­sta la reclu­sio­ne da 1 a 5 anni per il rea­to di dan­neg­gia­men­to com­mes­so duran­te pub­bli­che manifestazioni.

Infi­ne, è pre­vi­sta l’i­sti­tu­zio­ne di un fon­do di pre­mia­li­tà per le poli­ti­che di rim­pa­trio che dovreb­be finan­zia­re inte­se bila­te­ra­li con pae­si che accet­ti­no la riam­mis­sio­ne di cit­ta­di­ni stra­nie­ri irre­go­la­ri, a sca­pi­to del­le misu­re di rim­pa­trio volon­ta­rio e assi­sti­to già deca­pi­ta­te col pri­mo decre­to Salvini.

Insom­ma, lo sta­to di poli­zia è ser­vi­to: con una gra­ve limi­ta­zio­ne del­le liber­tà di tut­ti i cit­ta­di­ni in occa­sio­ne di mani­fe­sta­zio­ni pub­bli­che e con una ulte­rio­re inie­zio­ne di disu­ma­ni­tà e cini­smo sul tema del­l’ac­co­glien­za e del­la pro­te­zio­ne internazionale.

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