SUPERATE LE 420.000 FIRME!
Sono 220mila firme in 48 ore. La campagna per il referendum sulla cannabis non necessita di ulteriori commenti, bastano le cifre. Sono certo che in Parlamento terranno conto di questo dato impressionante, contro le ipocrisie, contro le bugie, contro il fallimentare proibizionismo che ci portiamo dietro da più di 40 anni.Giuseppe Civati
COME POSSO FIRMARE?
- Firmo con SPID
L’autenticazione SPID sarà utilizzata per firmare il quesito con una firma digitale. - Firmo con il mio dispositivo
Ho un dispositivo di firma digitale (smart card, chiavetta USB o servizio di firma digitale remota) - Non ho SPID o una firma digitale
Non ho SPID, CIE o un altra firma. Voglio usare il servizio TrustPro QTSP per firmare subito.
IL QUESITO
Il quesito referendario riferito al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al d.P.R. 309/1990, è stato formulato con il duplice intento di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative di una serie di condotte in materia di droghe.
In primo luogo si propone di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi sostanza* intervenendo sulla disposizione di cui all’art. 73, comma 1, e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis, con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito di cui all’art. 74, intervenendo sul 73, comma 4.
Sul piano amministrativo, infine, il quesito propone di eliminare la sanzione della sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all’uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa, intervenendo sull’art. 75, comma 1, lettera a).
*si mantengono le condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le condotte diverse dall’uso personale.
IL QUESITO DEPOSITATO
“Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza“, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;
Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;
Articolo 75, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?”