Una direttiva europea contro l’Uberizzazione

Ci saremmo aspettati di leggere, a questo punto, l’attribuzione ai lavoratori di un potere di messa in discussione non solo degli esiti di un sistema ADM ma anche dei criteri base che lo sottendono, in un’ottica di piena trasparenza - laddove tecnicamente possibile - circa il loro funzionamento. La direttiva si limita però a stabilire forme di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, o dei lavoratori stessi, nel caso in cui le imprese intendessero introdurre nuovi sistemi di monitoraggio o sistemi decisionali automatizzati, o apportare modifiche sostanziali a quei sistemi, con lo scopo di promuovere il dialogo sociale sulla gestione algoritmica. Un po’ poco, forse. Si tratta di un embrione della contrattazione collettiva digitale? È troppo presto per dirlo ma dovremmo cominciare a reclamare questo diritto.

La Com­mis­sio­ne euro­pea ha così deli­be­ra­to il testo di una nuo­va diret­ti­va che pro­met­te di cam­bia­re radi­cal­men­te il model­lo del­la gig eco­no­my, l’ubé­ri­sa­tion o ube­riz­za­zio­ne, ossia l’adozione uni­ver­sa­le del model­lo Uber dell’erosione del dirit­to del lavoro.

La diret­ti­va farà discu­te­re. E a lun­go. I suoi effet­ti non saran­no imme­dia­ti e si pro­spet­ta­no tor­tuo­si per­cor­si attua­ti­vi nei vari pae­si euro­pei. Per­ché nei fat­ti ogni diret­ti­va può lascia­re un mar­gi­ne più o meno ampio nel­la for­ma­zio­ne degli atti di rece­pi­men­to da par­te dei par­la­men­ti nazio­na­li ed è là che tro­ve­re­mo in azio­ne la mac­chi­na lob­bi­sti­ca del­le mul­ti­na­zio­na­li del settore.

I pun­ti chia­ve del­la pro­po­sta sono i seguenti.

Il pri­mo, il più imme­dia­to: la diret­ti­va impo­ne agli sta­ti mem­bri di adot­ta­re pro­ce­du­re appro­pria­te per veri­fi­ca­re e garan­ti­re la cor­ret­ta deter­mi­na­zio­ne del­la con­di­zio­ne lavo­ra­ti­va del­le per­so­ne che svol­go­no lavo­ri di piat­ta­for­ma. Ciò dovreb­be basar­si sul prin­ci­pio del pri­ma­to del­la con­di­zio­ne fat­tua­le, ossia tale deter­mi­na­zio­ne dovreb­be esse­re gui­da­ta prin­ci­pal­men­te dai fat­ti, dal­l’ef­fet­ti­vo svol­gi­men­to del lavo­ro e non da come il rap­por­to è defi­ni­to nel contratto.

È quin­di for­mu­la­to il prin­ci­pio del­la pre­sun­zio­ne del rap­por­to di lavo­ro subor­di­na­to lad­do­ve la piat­ta­for­ma di lavo­ro digi­ta­le è in gra­do di con­trol­la­re deter­mi­na­ti ele­men­ti del­la pre­sta­zio­ne di lavo­ro e, in vir­tù di ciò, gli Sta­ti mem­bri devo­no sta­bi­li­re un qua­dro per garan­ti­re che la pre­sun­zio­ne lega­le si appli­chi a tut­ti i pro­ce­di­men­ti ammi­ni­stra­ti­vi e giu­di­zia­ri per­ti­nen­ti e che anche le auto­ri­tà di con­trol­lo, gli ispet­to­ra­ti del lavo­ro e gli orga­ni­smi di pro­te­zio­ne socia­le, pos­sa­no fare affi­da­men­to su tale cri­te­rio. L’one­re del­la pro­va del­l’as­sen­za di un rap­por­to di lavo­ro subor­di­na­to spet­te­rà all’impresa tito­la­re del­la piat­ta­for­ma digi­ta­le. E per­ché sia indi­vi­dua­to in modo chia­ro e ine­lu­di­bi­le un rap­por­to di lavo­ro subor­di­na­to devo­no sus­si­ste­re alme­no due del­le seguen­ti condizioni:

  • il com­mit­ten­te deter­mi­na effet­ti­va­men­te o è in gra­do di fis­sa­re limi­ti mas­si­mi per il livel­lo di remunerazione;
  • il com­mit­ten­te esi­ge dal sog­get­to che ese­gue il lavo­ro sul­la piat­ta­for­ma il rispet­to di spe­ci­fi­che rego­le vin­co­lan­ti per quan­to riguar­da l’a­spet­to, il com­por­ta­men­to nei con­fron­ti del desti­na­ta­rio del ser­vi­zio o l’e­se­cu­zio­ne del lavoro;
  • il com­mit­ten­te vigi­la sul­l’e­se­cu­zio­ne del lavo­ro o veri­fi­ca la qua­li­tà dei risul­ta­ti del lavo­ro anche per via elettronica;
  • il com­mit­ten­te è in gra­do di limi­ta­re effet­ti­va­men­te la liber­tà dei lavo­ra­to­ri, anche tra­mi­te san­zio­ni, di orga­niz­za­re il pro­prio lavo­ro, in par­ti­co­la­re limi­ta la discre­zio­na­li­tà nel­la scel­ta del­l’o­ra­rio di lavo­ro o dei perio­di di assen­za, nel­la scel­ta se accet­ta­re o meno ulte­rio­ri inca­ri­chi o se avva­ler­si di subap­pal­ta­to­ri o sostituti;
  • il com­mit­ten­te è in gra­do di limi­ta­re effi­ca­ce­men­te la pos­si­bi­li­tà per i lavo­ra­to­ri di crear­si una base di clien­ti o di ese­gui­re lavo­ri per terzi.

Resta da capi­re come i cin­que pun­ti potran­no inte­grar­si con il cor­pus nor­ma­ti­vo e giu­di­zia­le che ha peri­me­tra­to la pre­sun­zio­ne del rap­por­to di lavo­ro subor­di­na­to in Ita­lia, in par­ti­co­la­re con gli artt. 2094 e 2104 del Codi­ce civi­le lad­do­ve sono indi­vi­dua­ti gli indi­ci di subor­di­na­zio­ne e il pote­re diret­ti­vo del dato­re di lavo­ro. Come altre­sì det­to nel caso dei rider, le pre­sta­zio­ni lavo­ra­ti­ve sono ero­ga­te in segui­to a spe­ci­fi­ci ordi­ni rego­la­ti e impar­ti­ti tra­mi­te l’applicazione. E sem­pre per il tra­mi­te di essa, vie­ne eser­ci­ta­to il pote­re di con­trol­lo rispet­to alla pre­sta­zio­ne erogata.

La diret­ti­va inten­de tut­ta­via por­re dei limi­ti alla facol­tà dei com­mit­ten­ti / dato­ri di lavo­ro di eser­ci­ta­re tale con­trol­lo attra­ver­so gli algo­rit­mi che sot­ten­do­no alle appli­ca­zio­ni. È sta­bi­li­to che i com­mit­ten­ti / dato­ri di lavo­ro deb­ba­no infor­ma­re i lavo­ra­to­ri del­la piat­ta­for­ma sul­l’u­so e sul­le carat­te­ri­sti­che chia­ve dei siste­mi deci­sio­na­li auto­ma­tiz­za­ti (Auto­ma­ted Deci­sion Making systems, ADM) uti­liz­za­ti per pren­de­re o sup­por­ta­re deci­sio­ni che influi­sco­no in modo signi­fi­ca­ti­vo sul­le con­di­zio­ni di lavo­ro dei lavo­ra­to­ri del­la piat­ta­for­ma mede­si­ma. Le piat­ta­for­me di lavo­ro digi­ta­li non dovreb­be­ro trat­ta­re alcun dato per­so­na­le rela­ti­vo ai lavo­ra­to­ri del­la piat­ta­for­ma che non sia intrin­se­ca­men­te con­nes­so e stret­ta­men­te neces­sa­rio per l’e­se­cu­zio­ne del con­trat­to (con­ver­sa­zio­ni pri­va­te, dati sul­lo sta­tus di salu­te ecc.) e dovran­no inol­tre valu­ta­re tut­ti i rischi che gli ADM com­por­ta­no per la sicu­rez­za e la salu­te dei lavo­ra­to­ri, al fine di garan­ti­re che tali siste­mi non eser­ci­ti­no in alcun modo pres­sio­ni inde­bi­te sui di essi, o met­ta­no a rischio la loro salu­te fisi­ca e men­ta­le. Deve esse­re dispo­sta una sor­ve­glian­za uma­na su tali siste­mi. I lavo­ra­to­ri han­no il dirit­to di otte­ne­re spie­ga­zio­ni cir­ca gli esi­ti di un siste­ma ADM che influi­sco­no in modo signi­fi­ca­ti­vo sul­le loro con­di­zio­ni di lavo­ro. Le piat­ta­for­me devo­no dare rispo­ste scrit­te alle deci­sio­ni di sospen­de­re gli account dei lavoratori.

Ci sarem­mo aspet­ta­ti di leg­ge­re, a que­sto pun­to, l’attribuzione ai lavo­ra­to­ri di un pote­re di mes­sa in discus­sio­ne non solo degli esi­ti di un siste­ma ADM ma anche dei cri­te­ri base che lo sot­ten­do­no, in un’ottica di pie­na tra­spa­ren­za — lad­do­ve tec­ni­ca­men­te pos­si­bi­le — cir­ca il loro fun­zio­na­men­to. La diret­ti­va si limi­ta però a sta­bi­li­re for­me di con­sul­ta­zio­ne dei rap­pre­sen­tan­ti dei lavo­ra­to­ri, o dei lavo­ra­to­ri stes­si, nel caso in cui le impre­se inten­des­se­ro intro­dur­re nuo­vi siste­mi di moni­to­rag­gio o siste­mi deci­sio­na­li auto­ma­tiz­za­ti, o appor­ta­re modi­fi­che sostan­zia­li a quei siste­mi, con lo sco­po di pro­muo­ve­re il dia­lo­go socia­le sul­la gestio­ne algo­rit­mi­ca. Un po’ poco, for­se. Si trat­ta di un embrio­ne del­la con­trat­ta­zio­ne col­let­ti­va digi­ta­le? È trop­po pre­sto per dir­lo ma dovrem­mo comin­cia­re a recla­ma­re que­sto diritto.

Nel com­ples­so, la diret­ti­va è un con­cre­to pas­so in avan­ti. Dob­bia­mo con­so­li­da­re i suoi con­te­nu­ti, tra­du­cen­do­li in una riven­di­ca­zio­ne chia­ra e net­ta dei dirit­ti dei lavo­ra­to­ri al tem­po del lavo­ro digitale.

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