Giustizia “giusta”? Analizziamo i “referendum giustizia”

Se avessimo legislatori degni di questo nome, che non fossero ostaggio di scelte politiche interessate ma producessero norme nell’interesse dei cittadini, avremmo anche molti meno problemi. Se c’è una possibilità di migliorare la giustizia, la strada è solo e unicamente quella di scegliere meglio i parlamentari.  

Viste le tan­te richie­ste, tor­nia­mo sul tema con un’a­na­li­si spe­ci­fi­ca solo ed esclu­si­va­men­te sui refe­ren­dum “giu­sti­zia”.

Ma pri­ma, una pre­mes­sa che aiu­ta a scegliere.

Sono refe­ren­dum politici.

Sono refe­ren­dum chie­sti da 9 con­si­gli regio­na­li di cen­tro­de­stra e non dai cit­ta­di­ni e dal­le cit­ta­di­ne con le fati­di­che 500.000 fir­me raccolte.

Sono refe­ren­dum che ser­vi­va­no a chi li ha soste­nu­ti, due su tut­ti, come arie­te da usa­re con­tro la magi­stra­tu­ra nel­la loro guer­ra per­so­na­le, come ai vec­chi tem­pi dei giu­sti­zia­li­sti vs garan­ti­sti quan­do Ber­lu­sco­ni era non solo vivo ma anche poli­ti­ca­men­te vispo.

Sono refe­ren­dum che ven­go­no pro­pa­gan­da­ti come se cam­bias­se­ro la “giu­sti­zia” (basta vede­re i pochi mani­fe­sti): sarà vero?

Vedia­mo nel meri­to poi tor­nia­mo alle premesse.

Tre que­si­ti riguar­da­no il fun­zio­na­men­to inter­no dell’ordine giu­di­zia­rio, due inve­ce nor­me penali.

  • Sche­da ver­de, abro­ga­zio­ne dell’obbligo di rac­col­ta fir­me (alme­no 25) per il magi­stra­to che voglia can­di­dar­si al Con­si­glio Supe­rio­re del­la Magi­stra­tu­ra, orga­no supre­mo di auto­go­ver­no dei giudici.

Ora, la rac­col­ta del­le fir­me per le can­di­da­tu­re nel nostro ordi­na­men­to in gene­ra­le ser­ve per garan­ti­re un mini­mo di serie­tà del­la pro­po­sta e un mini­mo di soste­gno ini­zia­le alla candidatura.

I magi­stra­ti in Ita­lia sono oltre 10.000, e la doman­da che vie­ne spon­ta­nea è: dav­ve­ro un magi­stra­to che si can­di­da al CSM (che al momen­to con­ta 16 mem­bri toga­ti) è osta­co­la­to da que­sta rac­col­ta fir­me? Sen­za dimen­ti­ca­re che la rifor­ma Car­ta­bia la andreb­be comun­que, per quan­to irri­le­van­te, ad eli­mi­na­re? Dav­ve­ro ser­vi­va chia­ma­re alle urne milio­ni di ita­lia­ni e italiane?

  • Sche­da gri­gia, abro­ga­zio­ne del divie­to di voto agli avvo­ca­ti nei con­si­gli giu­di­zia­ri, orga­ni distret­tua­li for­ma­ti da magi­stra­ti, pro­fes­so­ri uni­ver­si­ta­ri e, appun­to, avvo­ca­ti, che valu­ta­no la pro­fes­sio­na­li­tà dei magistrati.

Mem­bri di dirit­to sono il Pre­si­den­te del­la Cor­te d’Appello, il Pro­cu­ra­to­re Gene­ra­le del­la Cor­te d’Appello e il Pre­si­den­te del Con­si­glio dell’Ordine degli avvo­ca­ti del capo­luo­go del distret­to. A secon­da del­le dimen­sio­ni del distret­to, pos­so­no esser­ci altri 12 mem­bri, di cui 7 magi­stra­ti, e 5 non toga­ti, fra cui gli avvo­ca­ti, oppu­re altri 10, di cui 5 magi­stra­ti. Quin­di, facen­do i con­ti, fra mem­bri di dirit­to ed elet­ti avre­mo comun­que una mag­gio­ran­za di magi­stra­ti (come è giu­sto che sia).

Anche in que­sto caso la doman­da è: quan­to rileva?

Quan­to potrà esse­re deter­mi­nan­te il voto degli avvo­ca­ti, sicu­ra­men­te mino­ri­ta­rio, rispet­to a quel­lo dei magi­stra­ti, se non per mina­re l’amor pro­prio di que­sti ultimi?

E a cosa ser­ve chia­ma­re al voto l’elettorato anche con­si­de­ran­do che la rifor­ma Car­ta­bia pre­ve­de che gli avvo­ca­ti (che sono quin­di 4 o 5) potran­no espri­me­re un solo voto, quin­di saran­no anco­ra più ininfluenti?

  • Sche­da gial­la, sepa­ra­zio­ne del­le car­rie­re fra giu­di­ci e pub­bli­ci ministeri.

Que­sto è un ever­green del­la eter­na lot­ta fra avvo­ca­tu­ra (soprat­tut­to le Came­re Pena­li) e magi­stra­tu­ra, e par­te dall’assunto che i magi­stra­ti giu­di­can­ti sia­no più “vici­ni” ai pro­cu­ra­to­ri per que­stio­ni iden­ti­ta­rie o pro­fes­sio­na­li (“la casta!”) e quin­di così vada­no a dan­neg­gia­re gli avvo­ca­ti (e i loro assistiti).

Da avvo­ca­to, a me è sem­pre sem­bra­to che la “vici­nan­za”, quan­do c’è (per­ché è vero che a vol­te c’è), non dipen­da affat­to da que­sto dato, ma dal­la mag­gio­re o mino­re pro­fes­sio­na­li­tà dei magi­stra­ti e dal­le loro opi­nio­ni per­so­na­li sul ruo­lo del­la giu­sti­zia e sul­le garan­zie, che ine­vi­ta­bil­men­te, nel mar­gi­ne di discre­zio­na­li­tà che han­no, con­di­zio­na­no il loro operato.

Ma que­sto non cam­bie­rà mai, indi­pen­den­te­men­te dai “pas­sag­gi” di carriera.

Sem­bre­reb­be più equo, nel caso, pre­ve­de­re che si pos­sa non impe­di­re ma “con­sen­ti­re” il pas­sag­gio solo una vol­ta, come pre­ve­de, fra l’altro, la rifor­ma Cartabia.

  • Sche­da aran­cio­ne, abro­ga­zio­ne di una par­te dell’art. 274 codi­ce pena­le, restrin­gen­do i casi in cui può esse­re chie­sta la custo­dia cau­te­la­re pre­ven­ti­va per peri­co­lo di rei­te­ra­zio­ne del reato.

La custo­dia pre­ven­ti­va, cioè pri­ma di una sen­ten­za defi­ni­ti­va, è con­sen­ti­ta in tre casi: peri­co­lo di fuga, di inqui­na­men­to del­le pro­ve o di rei­te­ra­zio­ne del reato.

Pren­dia­mo la nor­ma attua­le sul­la rei­te­ra­zio­ne che recita:

“c) quan­do, per spe­ci­fi­che moda­li­tà e cir­co­stan­ze del fat­to e per la per­so­na­li­tà del­la per­so­na sot­to­po­sta alle inda­gi­ni o del­l’im­pu­ta­to, desun­ta da com­por­ta­men­ti o atti con­cre­ti o da suoi pre­ce­den­ti pena­li, sus­si­ste il con­cre­to e attua­le peri­co­lo che que­sti com­met­ta gra­vi delit­ti con uso di armi o di altri mez­zi di vio­len­za per­so­na­le o diret­ti con­tro l’or­di­ne costi­tu­zio­na­le ovve­ro delit­ti di cri­mi­na­li­tà orga­niz­za­ta «<o del­la stes­sa spe­cie di quel­lo per cui si pro­ce­de. Se il peri­co­lo riguar­da la com­mis­sio­ne di delit­ti del­la stes­sa spe­cie di quel­lo per cui si pro­ce­de, le misu­re di custo­dia cau­te­la­re sono dispo­ste sol­tan­to se trat­ta­si di delit­ti per i qua­li e’ pre­vi­sta la pena del­la reclu­sio­ne non infe­rio­re nel mas­si­mo a quat­tro anni ovve­ro, in caso di custo­dia cau­te­la­re in car­ce­re, di delit­ti per i qua­li e’ pre­vi­sta la pena del­la reclu­sio­ne non infe­rio­re nel mas­si­mo a cin­que anni non­ché per il delit­to di finan­zia­men­to ille­ci­to dei par­ti­ti di cui all’ar­ti­co­lo 7 del­la leg­ge 2 mag­gio 1974, n. 195, e suc­ces­si­ve modi­fi­ca­zio­ni.»> Le situa­zio­ni di con­cre­to e attua­le peri­co­lo, anche in rela­zio­ne alla per­so­na­li­tà del­l’im­pu­ta­to, non pos­so­no esse­re desun­te esclu­si­va­men­te dal­la gra­vi­ta’ del tito­lo di rea­to per cui si procede.”

Ver­reb­be eli­mi­na­ta la par­te interlineata.

Ciò signi­fi­che­reb­be che il peri­co­lo di rei­te­ra­zio­ne del rea­to sareb­be rile­van­te solo per i gra­vi delit­ti indi­ca­ti e non più per quel­li del­la stes­sa spe­cie per cui si pro­ce­de e che han­no come pena mas­si­ma 4 o 5 anni (per il car­ce­re). Facen­do una rapi­da disa­mi­na di casi con­cre­ti, se il que­si­to pas­sas­se non sareb­be più pos­si­bi­le ad esem­pio dispor­re custo­dia cau­te­la­re in car­ce­re o arre­sti domi­ci­lia­ri per chi è gra­ve­men­te indi­zia­to di vio­len­za ses­sua­le o stalking.

Di con­ver­so, se fos­se già in vigo­re la modi­fi­ca, non sareb­be sta­to pos­si­bi­le per il GIP di Tori­no dispor­re la custo­dia cau­te­la­re o gli arre­sti domi­ci­lia­ri per alcu­ni gio­va­ni inda­ga­ti per resi­sten­za aggra­va­ta a pub­bli­co uffi­cia­le nel­le mani­fe­sta­zio­ni con­tro l’alternanza scuo­la lavo­ro del feb­bra­io scorso.

Que­sto cosa significa?

Che la nor­ma è spes­so usa­ta a spro­po­si­to, che un sem­pli­ce cri­te­rio di pena mas­si­ma non è uti­le per capi­re quan­do ser­ve la custo­dia pre­ven­ti­va, misu­ra che andreb­be valu­ta­ta caso per caso e in rela­zio­ne al tipo di reato.

Ma la solu­zio­ne non è cer­to toglie­re que­sta facol­tà all’ordinamento per i casi in cui ser­vi­reb­be per evi­tar­la dove non serve.

Come sem­pre, sareb­be neces­sa­rio che il Par­la­men­to rive­des­se la nor­ma e i cri­te­ri, men­tre un’abrogazione rischie­reb­be di appor­ta­re, in modo casua­le, dan­ni o vantaggi.

  • Sche­da ros­sa, abro­ga­zio­ne del­la leg­ge Seve­ri­no in tema di incan­di­da­bi­li­tà e divie­to di rico­pri­re cari­che elet­ti­ve e di gover­no per per­so­ne con­dan­na­te in via defi­ni­ti­va, ma in cer­ti casi non defi­ni­ti­va, per rea­ti di mafia, ter­ro­ri­smo e rea­ti gra­vi con­tro la pub­bli­ca amministrazione.

Ora, tor­nan­do alle pre­mes­se: a qual­cu­no può sem­bra­re nor­ma­le che i con­si­glie­ri regio­na­li di 9 regio­ni, cioè sog­get­ti diret­ta­men­te inte­res­sa­ti dal­la leg­ge Seve­ri­no, pos­sa­no chie­de­re la sua abrogazione?

Que­sta nor­ma­ti­va ha fun­zio­na­to: ha dei limi­ti — sul­le con­dan­ne non defi­ni­ti­ve — che pos­so­no esse­re miglio­ra­ti in Par­la­men­to, ma abro­gar­la per que­sti limi­ti, su ini­zia­ti­va di poten­zia­li inte­res­sa­ti, sem­bre­reb­be dav­ve­ro auto­le­sio­ni­sti­co. Anche dal pun­to di vista di un cit­ta­di­no che ha inte­res­se a che gli elet­ti e le elet­te alme­no non sia­no sta­ti con­dan­na­ti per que­sti reati.

 

In defi­ni­ti­va, il giu­di­zio com­ples­si­vo sui que­si­ti è negativo.

Anche con cin­que SI la “giu­sti­zia” non miglio­re­reb­be affat­to, non sareb­be “giu­sta” come dice la (scar­sa) pub­bli­ci­tà, men­tre appa­re evi­den­te l’uso poli­ti­co del mez­zo refe­ren­da­rio — sen­za pas­sa­re per le fir­me e sen­za alcun col­le­ga­men­to con la volon­tà popo­la­re — da par­te di chi sta com­bat­ten­do bat­ta­glie indi­vi­dua­li e par­ti­ti­che, o sta facen­do cam­pa­gne edi­to­ria­li, che per­so­nal­men­te mi inte­res­sa­no il giu­sto, cioè zero.

Mai come in que­sto caso, l’inutilità di alcu­ni que­si­ti, oltre che la loro scar­sa com­pren­si­bi­li­tà gene­ra­le, e il dan­no che potreb­be­ro por­ta­re gli altri — evi­den­te anche a chi non è del set­to­re (vedi il caso del­la leg­ge Seve­ri­no) — ren­do­no com­pren­si­bi­le la man­ca­ta par­te­ci­pa­zio­ne al voto.

Ma se voto deve esse­re, per me non può che esse­re NO, e non c’entrano nul­la la magi­stra­tu­ra o l’avvocatura, di cui fac­cio par­te, che non van­no dife­se o attac­ca­te come categorie.

Biso­gna come sem­pre valu­ta­re i sin­go­li casi, rispet­tan­do l’autonomia degli uni e la pro­fes­sio­na­li­tà degli altri.

E, a pro­po­si­to di cate­go­rie, se aves­si­mo legi­sla­to­ri degni di que­sto nome, che non fos­se­ro ostag­gio di scel­te poli­ti­che inte­res­sa­te ma pro­du­ces­se­ro nor­me nell’interesse dei cit­ta­di­ni, avrem­mo anche mol­ti meno problemi.

Se c’è una pos­si­bi­li­tà di miglio­ra­re la giu­sti­zia, la stra­da è solo ed uni­ca­men­te quel­la di sce­glie­re meglio i parlamentari. 

 

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