L’idea è quella di condividere con voi una serie di quesiti, sui temi fondamentali della vita politica del nostro Paese. Ora, la sfida referendaria consentirebbe di restituire ai cittadini la sovranità che hanno smarrito, rispetto a quanto successo in Parlamento in questi due anni.
I quesiti che abbiamo depositato sono otto, scaricabili qui per la vidimazione e immediatamente utilizzabili, in presenza di un autenticatore, per la raccolta delle firme. Otto quesiti che sono legati all’Italicum, al Jobs Act, allo Sblocca Italia, alla Buona Scuola. Altri materiali di promozione e diffusione seguiranno nei prossimi giorni.
Nessuna paternità, ovviamente, se non la proposta di provarci. E nessuna primogenitura. Sarebbe bello se i ‘progenitori’ fossero diversi e fossero più di un milione di cittadine e cittadini liberi.
PS: se avete scaricato la prima versione dei moduli, su cui era erroneamente riportato il numero di Gazzetta Ufficiale 163, scaricateli di nuovo: i moduli giusti sono infatti quelli che riportano il numero 164 e la data del 22 luglio nel nome del file Pdf.
I quesiti
1° QUESITO: Eliminazione dei capilista bloccati e delle candidature plurime
SCOPO DEL QUESITO: eliminare i capolista bloccati. Se si ammette il voto di preferenza per gli altri candidati, superando così le perplessità che questo crea, è irrazionale escluderlo poi per i capolista, creando due tipologie di candidati.
Contestualmente si elimina la possibilità di candidarsi in più (dieci) collegi prevista, appunto, per i soli capolista.
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Volete voi che siano abrogati:
la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: “i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione” e alle parole: “salvo i capolista nel limite di dieci collegi”; articolo 1, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “tra quelli che non sono capolista”;
articolo 1, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole: “dapprima, i capolista nei collegi, quindi”; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 2, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e il nominativo del candidato capolista”;
articolo 18-bis, comma 3, come modificato dall’articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “da un candidato capolista e”, nonché alle parole: “A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unità più prossima”;
articolo 19, comma 1, come sostituito dall’articolo 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali”;
articolo 22, primo comma, numero 3), come modificato dall’articolo 2, comma 14, lettera a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e al quarto”;
articolo 31, comma 2, come sostituito dall’articolo 2, comma 17, lettera b), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale”;
articolo 59-bis, comma 1, inserito dall’articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”: “1. Se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa”;
articolo 59-bis, comma 5, inserito dall’articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”: “5. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo”;
articolo 84, comma 1, come modificato dall’articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;
articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall’articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;
articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall’articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”?
2° QUESITO: Eliminazione della legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati e candidature plurime
SCOPO DEL QUESITO: Eliminare la legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati e candidature plurime
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Volete che sia abrogata la legge 6 maggio 2015, n. 52 recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati»?
3° QUESITO: Riconversione ecologica dell’economia: eliminazione delle trivellazioni in mare
SCOPO DEL QUESITO: fermare le trivellazioni in mare
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Volete voi che sia abrogato l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”, e alle seguenti parole: “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?
4° QUESITO: Riconversione ecologica dell’economia: eliminazione del carattere strategico delle trivellazioni
SCOPO DEL QUESITO: Ricondurre nell’ambito di procedure ordinarie la attività di trivellazione
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Volete voi che sia abrogato l’articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parti:
comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese”; “rivestono carattere di interesse strategico e”; “, urgenti e indifferibili”; “, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
comma 1 bis, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alle parole: “sulla terraferma”; nonché alle parole: “In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8‑bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell’adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”;
comma 5, limitatamente alle parole: “prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca”; nonché alle parole: “, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,”;
comma 6, lett. b), limitatamente alle parole: “, per le attività da svolgere in terraferma”?
5° QUESITO: Riconversione ecologica dell’economia: dalle grandi alle piccole opere
SCOPO DEL QUESITO: Superare la politica delle “Grandi opere”, espressione di una visione datata e latrice di corruzione comma 6, lett. b), limitatamente alle parole: “, per le attività da svolgere in terraferma”?
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Volete voi che siano abrogati la legge 21 dicembre 2001, n. 443, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, nonché gli articoli 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”?
6° QUESITO: Tutela del lavoratore: esclusione del demansionamento
SCOPO DEL QUESITO: Eliminare la possibilità di demansionamento, anche per mera organizzazione aziendale, togliendo tutele alle lavoratrici e ai lavoratori
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Volete voi che sia abrogato:
l’articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, limitatamente alle parole: “in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche”,nonché alle parole: “previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera”;
nonché l’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, relativamente alle seguenti parti:
comma 2: “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”;
comma 3: “Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”;
comma 4: “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi”;
comma 5: “Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”;
comma 6: “Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”;
comma 9, limitatamente alle seguenti parole: “Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma,”?
7° QUESITO: Tutela del lavoratore dai licenziamenti illegittimi.
SCOPO DEL QUESITO: Eliminare la nuova normativa sui licenziamenti e assicurare uguali protezioni in merito tra vecchi e nuovi assunti
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Volete voi che sia abrogato:
l’articolo 1, comma 7, lettera c) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, che dispone: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”;
nonché il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?
8° QUESITO: Tutela della docenza e dell’apprendimento: eliminazione del potere di chiamata del preside-manager.
SCOPO DEL QUESITO: evitare la precarizzazione progressiva di tutti i docenti nominati a tempo indeterminato sopprimendo il potere di scelta del dirigente scolastico e l’incarico triennale.
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Volete voi che sia abrogato l’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti:
comma 18: “18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”;
comma 73: “73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.”;
comma 79: “79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”;
comma 80: “80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.”;
comma 81: “81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.”;
comma 82: “82. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.”;
comma 108, limitatamente alle parole: “ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”;
comma 109, lettera a), limitatamente alle parole: “, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso”;
comma 109, lettera c), limitatamente alle parole: “, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti”?
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Come raccogliere le firme
La prima operazione da fare, una volta ricevuti i moduli per la raccolta, è quella della Vidimazione dei fogli.
Successivamente si raccolgono le firme che vanno autenticate, ed infine certificate.
La Vidimazione
Viene effettuata dal cancelliere della Corte di Appello o del Tribunale, oppure ancora dal Segretario Comunale, nel riquadro in alto a destra del modulo di raccolta firme.
Il vidimatore ci permette di sapere i limiti territoriali di utilizzabilità del modulo riferiti alla sede di competenza dell’autenticatore/trice. Per esempio se il modulo è stato vidimato dal cancelliere del tribunale di Bologna può essere utilizzato in presenza di un notaio dell’ordine dei notai di Bologna o di un cancelliere del tribunale di Bologna e non, per esempio, in presenza di un notaio o di un cancelliere di Firenze.
Si veda, in ogni caso, a L’Autenticazione.
Quindi i moduli devono essere vidimati presso la cancelleria del tribunale ( il modulo è utilizzabile su tutto il territorio su cui è competente il tribunale) e della Corte di Appello (il modulo è utilizzabile su tutto il territorio su cui è competente la Corte di Appello), o dal segretario comunale, in questo caso, anche se ci sono posizioni controversie, il modulo può essere firmato solo dai residenti nel comune dove opera quel segretario generale. La vidimazione deve avvenire, dice la legge, entro due giorni.
E’ importante però evitare contrasti su questo punto, non è conveniente. Semmai se si instaurano buoni rapporti ci si può offrire di aiutare il cancelliere (noi mettiamo i timbri, lui firma i moduli)
Se il modulo non è stato vidimato non può essere usato per raccogliere le firme.
ATTENZIONE: La vidimazione è valida se c’è il timbro dell’ufficio, il timbro del cancelliere (o del segretario comunale) con la firma e la data di vidimazione (occhio agli errori di data) Il termine per la raccolta delle firme (90 giorni) scatta a partire dalla data della prima vidimazione del primo modulo. Quindi informarsi, per sapere quando termina la raccolta.
IN OGNI CASO TUTTE LE FIRME DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE IN CASSAZIONE DA TRE RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PROMOTORE ENTRO IL 30 SETTEMBRE. 5 GIORNI PRIMA, QUINDI, TUTTE LE FIRME RACCOLTE DOVRANNO ESSERE INVIATE…
L’Autenticazione
Quando si raccolgono le firme deve essere presente un autenticatore/trice.
Gli autenticatori/trici autorizzati sono:
AUTENTICATORE | DOVE PUO’ AUTENTICARE |
PRESIDENTE PROVINCIA | nella propria provincia |
ASSESSORE PROVINCIALE | |
FUNZIONARIO INCARICATO DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA | |
CONSIGLIERE PROVINCIALE | |
SEGRETARIO PROVINCIALE | |
SINDACO | nel proprio comune |
CONSIGLIERE COMUNALE | |
ASSESSORE COMUNALE | |
FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO | |
SEGRETARIO COMUNALE | |
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE | nella propria circoscrizione |
VICEPRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE | |
NOTAIO | nei comuni compresi nel proprio distretto giudiziario |
CANCELLIERE DI CORTE DI APPELLO | |
CANCELLIERE DI TRIBUNALE | |
COLLABORATORE CANCELLERIA DI CORTE DI APPELLO | |
COLLABORATORE CANCELLERIA DI TRIBUNALE | |
GIUDICE DI PACE | |
SEGRETARIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA |
In base alla circolare del Ministero degli Interni n.158/99 che interpreta l’art.14 della legge 53 del 1990 che a sua volta ha modificato la legge 352 del 1970, ogni
autenticatore/trice ha competenza ad autenticare le firme di tutti i cittadini italiani purchè lo faccia all’interno del territorio di sua competenza. Per esempio un consigliere comunale (o un dipendente comunale autorizzato dal sindaco, oppure il segretario comunale) può autenticare la firma di un cittadino residente in qualsiasi comune d’Italia purché lo faccia materialmente all’interno del territorio del proprio comune di competenza.
Fanno eccezione i cancellieri del Tribunale e della Corte di Appello che mantengono una competenza relativa ai comuni compresi nella relativa circoscrizione (vedere Circolare del Ministero degli Interni luglio/99).
Nota: i consiglieri provinciali e comunali devono prima comunicare la loro disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco. Si tratta solo di
una comunicazione che non comporta autorizzazione.
I Cancellieri possono autenticare le firme dentro i loro uffici in orario di lavoro, per uscire fuori dagli uffici (fuori orario di lavoro) devono essere autorizzati dal presidente del tribunale o della Corte di Appello. I Giudici di Pace, per poter autenticare le firme, devono essere autorizzati dal coordinatore dei giudici di pace. I funzionari comunali e provinciali devono essere autorizzati, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente della Provincia. Su che cosa è funzionario si va ad interpretazione. E’ prassi in molti Comuni considerare I dipendenti dal 6° livello compreso in su, in altri tutti i dipendenti; in ogni caso la dizione “funzionario” non va intesa come inquadrato nei livelli alti definiti di funzionariato. La tesi che conviene sostenere (vista la non chiarezza della legge) è che per funzionario si intende, qualsiasi dipendente, senza, però, poter imporre questa interpretazione.
Ad un cittadino che deve firmare deve essere richiesto il documento di identità valido:
è il modo in cui l’autenticatore/trice identifica la persona e per noi il modo per evitare errori. Nel caso del referendum (come per la presentazione delle liste elettorali) sul modulo deve essere riportato anche il tipo di documento ed il numero (documenti validi: Carta di Identità, Patente, Passaporto) , sugli altri che pure hanno una foto attraverso la quale si può identificare il firmatario, meglio non rischiare.
Possono firmare solo i cittadini italiani con diritto di voto, quindi con 18 anni compiuti al momento in cui firmano, con esclusione di quelli che hanno perso il diritto di voto.
La prima cosa da chiedere è il comune di residenza e, se avete dei dubbi, l’età o se è cittadino italiano. Se non ha l’età o non è cittadino italiano non può firmare. Sul modulo va scritto quanto richiesto Nome cognome, luogo e data di nascita, comune di residenza ed indirizzo, tipo documento e numero).
Scrivere SEMPRE in stampatello.
Prestate attenzione a casi particolari, come ad esempio i nomi doppi, che vanno indicati entrambi, se sono indicati nel documento di identità.
La Certificazione
Di ogni firmatario va certificata l’iscrizione alle liste elettorali da parte del comune di competenza. Questo vuol dire che il modulo va consegnato all’ufficio elettorale del comune di residenza dei firmatari. Se l’ufficio elettorale di un comune riscontra che il firmatario è effettivamente elettore di quel Comune scrive il numero di iscrizione alle liste elettorali del firmatario di fianco alla firma nell’apposito spazio, e compila, firma e timbra l’apposito spazio posto alla fine del modulo. Può succedere che uno dei firmatari non risulti residente in quel comune. Se l’ufficio elettorale è efficiente e disponibile può dirvi dove si è trasferito (ma non è tenuto a farlo). Nel caso vi comunichino il nuovo indirizzo potete far fare la certificazione nel nuovo
Comune di Residenza.
Nel caso non sia possibile certificare una firma, viene annullata solo quella firma e non tutto il modulo.
Dovete, come sempre, controllare che lo spazio per la certificazione sia compilato in tutte le sue parti e ci siano tutti i timbri. Controllate la data della certificazione, non può essere antecedente alla data dell’autenticazione e della vidimazione.
Se la certificazione non viene fatta le firme non valgono, se non vengono certificate alcune firme, saranno solo queste a non valere.
Questi referendum si propongono anche come una campagna alla maniera del crowdfunding — nel senso di “contributo collettivo” — per capire se ci sono 5000 persone in Italia che si rendono disponibili a raccogliere 100 firme ciascuna, nelle modalità previste dalla legge. Una campagna crowd, partecipata, fin dalla scelta dei temi e dei quesiti e dalla raccolta delle adesioni.
Mi impegno a raccogliere personalmente almeno 100 firme per ogni referendum
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