Accordo Rider-Just Eat: insistere sui diritti serve sempre

Devo anda­re a ritro­so nel­la memo­ria per ricor­dar­mi nel 2016 il pri­mis­si­mo scio­pe­ro dei fat­to­ri­ni Foo­do­ra, a Tori­no. Per Pos­si­bi­le era pre­sen­te l’immancabile Fran­ce­sca Druet­ti. Ave­va rac­con­ta­to la pro­te­sta per i Qua­der­ni di Pos­si­bi­le. Già alcu­ni mesi pri­ma, nel Mani­fe­sto di Pos­si­bi­le, ave­va­mo inse­ri­to uno spe­ci­fi­co para­gra­fo sul lavo­ro del­la Gig Eco­no­my. Allo­ra la chia­ma­va­mo così, l’economia dei lavo­ret­ti, sul­la scia del fon­da­men­ta­le libro di Ric­car­do Sta­glia­nò, Lavo­ret­ti, appun­to. Il sin­da­ca­to era fred­do e distan­te rispet­to a que­sti nuo­vi lavo­ra­to­ri, appa­ren­te­men­te auto­no­mi e però gui­da­ti da spe­cio­si e inco­no­sci­bi­li algoritmi.

Nel­la ver­sio­ne pub­bli­ca­ta sul Mani­fe­sto, le nostre pro­po­ste di rego­la­zio­ne del set­to­re era­no anco­ra mol­to acer­be, ma ci muo­ve­va­mo nell’incertezza nor­ma­ti­va lun­go il discri­mi­nan­te che sepa­ra il lavo­ro indi­pen­den­te da quel­lo dipen­den­te, frut­to di una lun­ga sedi­men­ta­zio­ne discor­si­va del dibat­ti­to giu­sla­vo­ri­sti­co e però costrui­ta — lo abbia­mo capi­to poco tem­po dopo — su pre­sup­po­sti non effet­ti­vi.

La svol­ta era avve­nu­ta con la cam­pa­gna Giu­sta Paga, che esor­di­va nel 2018. Al suo cen­tro era l’obiettivo del sala­rio mini­mo, para­me­tro che nel­la tor­tuo­sa XVIII Legi­sla­tu­ra qual­cu­no ha dap­pri­ma sven­to­la­to ani­ma­ta­men­te come pro­po­sta iden­ti­ta­ria e poi ha irri­me­dia­bil­men­te archi­via­to. Ma in pochi mesi ave­va­mo accre­sciu­to note­vol­men­te la con­sa­pe­vo­lez­za su quel che voles­se dire il lavo­ro del rider. In par­ti­co­la­re, la par­te­ci­pa­zio­ne alla pri­ma riu­nio­ne dei ciclo fat­to­ri­ni al Labas di Bolo­gna, nell’aprile di tre anni fa, ci ha reso evi­den­te la neces­si­tà di attri­bui­re a que­sti lavo­ra­to­ri le stes­se tute­le e gli stes­si dirit­ti di tut­ti gli altri. E così il Pri­mo mag­gio pub­bli­ca­va­mo il Menù dei dirit­ti e un docu­men­to inti­to­la­to “Ele­men­ti per una Car­ta dei Dirit­ti del­la Gig Eco­no­my”. L’ho ria­per­to poco fa e rileg­gen­do­lo ho tro­va­to al suo inter­no mol­ti degli ele­men­ti ricom­pre­si nell’accordo sigla­to ieri tra le rap­pre­sen­tan­ze dei lavo­ra­to­ri e la socie­tà Just Eat. Un accor­do sto­ri­co che cer­ta­men­te cam­bie­rà le sor­ti del set­to­re in Ita­lia e for­se in Euro­pa. Il ven­to è final­men­te cam­bia­to, così sem­bra, e non pos­sia­mo che esse­re feli­ci per que­sta svolta.

Ma nel 2018 noi scri­ve­va­mo un docu­men­to sen­za peri­me­tri. Coin­vol­ge­va tut­ti, lavo­ra­tri­ci e lavo­ra­to­ri del set­to­re digi­ta­le, addet­ti alle con­se­gne e non solo. È poi con­flui­to nel­la pro­po­sta di leg­ge depo­si­ta­ta alla Came­ra a ini­zio legi­sla­tu­ra, l’Atto Came­ra N. 862. Vi ripor­to l’elenco sin­te­ti­co, che ancor ora mi sem­bra por­ta­to­re di con­te­nu­ti innovativi:

  1. Tut­ti i lavo­ra­to­ri han­no pari dirit­ti a pre­scin­de­re dal­la tipo­lo­gia di con­trat­to. Tut­ti i lavo­ra­to­ri devo­no ave­re dirit­to a ferie, malat­tia, infor­tu­nio, con­ge­di parentali.
  2. Giu­sta paga: paga ora­ria più una com­po­nen­te varia­bi­le, incentivante;
  3. Con­tri­bu­zio­ne e assi­cu­ra­zio­ne su infor­tu­ni e malattia;
  4. Inden­ni­tà di uso e manu­ten­zio­ne dei mez­zi propri;
  5. Tra­spa­ren­za del­la retri­bu­zio­ne: le socie­tà tito­la­ri del­le appli­ca­zio­ni di food deli­ve­ry sono obbli­ga­te a dare spe­ci­fi­ca­zio­ne ai clien­ti fina­li del­la quo­ta par­te del costo di con­se­gna che vie­ne ero­ga­ta come retri­bu­zio­ne al lavoratore;
  6. Rischi per la salu­te e la sicu­rez­za dei lavo­ra­to­ri: obbli­go per il com­mit­ten­te / dato­re di lavo­ro di infor­ma­zio­ne e for­ma­zio­ne dei lavo­ra­to­ri di cui all’articolo 36, com­mi 2 e 4, e all’articolo 37 del Decre­to Legi­sla­ti­vo 9 Giu­gno 2008, n. 81. Ai lavo­ra­to­ri devo­no inol­tre esse­re for­ni­ti i neces­sa­ri dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne indi­vi­dua­li in rela­zio­ne alle effet­ti­ve pre­sta­zio­ni richieste;
  7. Esten­sio­ne dell’applicabilità dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015 al set­to­re digitale;
  8. Codi­ce di con­dot­ta: ogni socie­tà del set­to­re adot­ta un codi­ce di con­dot­ta, pat­tui­to con i lavo­ra­to­ri e le loro orga­niz­za­zio­ni collettive;
  9. Tur­na­zio­ne: i tur­ni sono pat­tui­ti fra lavo­ra­to­re ed azien­da, qua­le che sia il mez­zo impie­ga­to per la loro pianificazione;
  10. Log In, Log Out e dirit­to alla discon­nes­sio­ne: l’inizio del tur­no di lavo­ro coin­ci­de con il log in sul­la app. Le appli­ca­zio­ni devo­no esse­re strut­tu­ra­te in modo tale da pre­ve­de­re un dop­pio gate di acces­so, nel secon­do dei qua­li deve esse­re reso espli­ci­to l’ingresso in ser­vi­zio e l’uscita dal ser­vi­zio; deve esse­re assi­cu­ra­ta la discon­nes­sio­ne del lavo­ra­to­re dal­le stru­men­ta­zio­ni tec­no­lo­gi­che di lavo­ro al di fuo­ri del­le fasce di reperibilità;
  11. Istru­zio­ni di lavo­ro: a tut­ti i lavo­ra­to­ri deve esse­re invia­to ade­gua­to mate­ria­le infor­ma­ti­vo cir­ca l’impiego dell’applicazione, le sue fun­zio­ni, le moda­li­tà di accet­ta­zio­ne dei tur­ni di lavo­ro e del­le richie­ste di consegna;
  12. Pri­va­cy e inden­ni­tà per l’uso dei dati: le appli­ca­zio­ni non pos­so­no ave­re acces­so alla rubri­ca del tele­fo­no del lavo­ra­to­re, né ai dati con­ser­va­ti sul tele­fo­no (memo­ria inter­na ed ester­na, sche­da SIM) se non per il loro spe­ci­fi­co e stret­to fun­zio­na­men­to. Il lavo­ra­to­re ha dirit­to di recla­ma­re tut­ti i dati gene­ra­ti dal­la pro­pria atti­vi­tà e chie­de­re che sia­no distrut­ti. Il lavo­ra­to­re ha il dirit­to al rico­no­sci­men­to di una inden­ni­tà per l’uso dei dati, even­tual­men­te pro­dot­ti dall’attività svol­ta tra­mi­te l’applicazione, da com­mi­su­rar­si ai byte generati;
  13. Tra­spa­ren­za del ran­king: i cri­te­ri che deter­mi­na­no il ran­king sono con­cor­da­ti con le orga­niz­za­zio­ni dei lavoratori;
  14. Por­ta­bi­li­tà del ran­king e dirit­to all’azzeramento: l’applicazione con­sen­te al lavo­ra­to­re la facol­tà di gesti­re la por­ta­bi­li­tà del ran­king, in modo tale che pos­sa esser fat­to vale­re su piat­ta­for­me ana­lo­ghe doven­do esso rap­pre­sen­ta­re la sto­ria lavo­ra­ti­va del lavo­ra­to­re (clien­ti ser­vi­ti, pre­sta­zio­ni svol­te); il lavo­ra­to­re ha egual dirit­to a veder azze­ra­to il pun­teg­gio di ran­king, su sua richie­sta moti­va­ta, al pas­sag­gio ad altra piattaforma;
  15. Deve esse­re garan­ti­to il dirit­to col­let­ti­vo dei lavo­ra­to­ri ad asso­ciar­si, rico­no­scen­do le loro orga­niz­za­zio­ni e dan­do rice­vi­men­to ai loro rappresentanti.

Mol­ta par­te di que­ste richie­ste è ormai sta­ta acqui­si­ta e le orga­niz­za­zio­ni che per­si­sto­no a man­te­ne­re i lavo­ra­to­ri in con­di­zio­ni di sfrut­ta­men­to si col­lo­ca­no al di là del con­fi­ne eti­co. Que­sto ci ricor­da che insi­ste­re paga sem­pre, che lot­ta­re per le cau­se (che sem­bra­no ini­zial­men­te) per­se è giu­sto, è necessario.

Chi scri­ve è con­vin­to che anche le par­ti fino­ra non con­si­de­ra­te, in par­ti­co­la­re l’indennità per l’uso dei dati — vera minie­ra di ric­chez­za sul­la qua­le le socie­tà costrui­sco­no valo­ri di capi­ta­liz­za­zio­ne sem­pre più gran­di — pri­ma o poi ver­ran­no discus­se. A pri­ma vista, l’accordo con Just Eat non rego­la l’uso del ran­king, for­se per­ché disin­ne­sca­to da altri pun­ti del testo, come il limi­te del­le quat­tro con­se­gne l’ora, sta­bi­li­to per ridur­re i rischi per la sicu­rez­za dei lavo­ra­to­ri, oppu­re dal­la garan­zia di un ora­rio mini­mo di lavo­ro. In ogni caso, l’auspicio è che si pos­sa arri­va­re se non alla estir­pa­zio­ne defi­ni­ti­va del ran­king, a una sua rego­la­zio­ne tale per cui ne deri­vi­no solo bene­fi­ci per i lavo­ra­to­ri (ran­king inte­so come una sor­ta di refe­ren­za da spen­de­re nel pas­sag­gio ad altra appli­ca­zio­ne). Allo stes­so tem­po non sap­pia­mo se è sta­to rego­la­to il dirit­to alla discon­nes­sio­ne, se è sta­to defi­ni­to chia­ra­men­te l’ingresso in tur­no e il suo termine.

Con­ti­nue­re­mo a soste­ne­re le ragio­ni del­la pro­te­sta dei rider cer­can­do di appor­ta­re al dibat­ti­to ulte­rio­ri sti­mo­li. Con­ti­nue­re­mo a soste­ne­re anche tut­ti gli altri lavo­ra­to­ri del set­to­re digi­ta­le, alle pro­fes­sio­ni emer­gen­ti e rele­ga­te nel lim­bo del­le col­la­bo­ra­zio­ni occa­sio­na­li, con la con­vin­zio­ne che il dirit­to del lavo­ro deb­ba esse­re este­so in qual­che modo a tut­te le fat­ti­spe­cie contrattuali.

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