“Cambio di corsia”: la Germania di fronte alla sfida dell’inclusione lavorativa

In tedesco si chiama Spurwechsel, che vuol dire letteralmente “cambio di corsia”: se il migrante trova una strada d'accesso sbarrata (quella dell'asilo), piuttosto che consegnarlo nelle mani di caporali e sfruttatori e della criminalità organizzata (come in Italia), il governo tedesco gli indica una strada alternativa (sei mesi di tempo per trovare un lavoro e quindi continuare a soggiornare in Germania non più come richiedente asilo – diniegato – ma come lavoratore straniero – integrato).

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mentre i caz­za­ri nostra­ni, pur di aggiun­ge­re casi­no al casi­no e tro­va­re pre­te­sti per le loro quo­ti­dia­ne sce­neg­gia­te secu­ri­ta­rie, ren­do­no impos­si­bi­le entra­re e sog­gior­na­re in Ita­lia rego­lar­men­te, negan­do l’a­si­lo anche in pre­sen­za di una mera denun­cia pena­le, in Ger­ma­nia, quel­la nota komu­ni­sta di Ange­la Mer­kel con­sen­ti­rà anche ai richie­den­ti asi­lo dinie­ga­ti di chie­de­re un per­mes­so di sog­gior­no di sei mesi per cer­ca­re lavoro.

Sem­bra che la Can­cel­lie­ra abbia copia­to – alme­no in par­te — la pro­po­sta di leg­ge (Atto Came­ra 4551 del 15 giu­gno 2017) a pri­ma fir­ma Andrea Mae­stri e Giu­sep­pe Civa­ti del­la scor­sa legislatura.

Mini­stri nor­ma­li di un nor­ma­le pae­se euro­peo con una intel­li­gen­za, imma­gi­nia­mo, nel­la media (euro­pea) e pre­ci­sa­men­te i mini­stri del­l’in­ter­no, del lavo­ro e del­l’e­co­no­mia tede­schi, si sono mes­si intor­no ad un tavo­lo e han­no tro­va­to una solu­zio­ne sem­pli­ce, lega­le, tra­spa­ren­te, pra­ti­ca­bi­le, sicu­ra e quin­di genia­le: inve­ce che ingros­sa­re le file degli irre­go­la­ri (loro mal­gra­do) e spen­de­re sol­di pub­bli­ci in espul­sio­ni dif­fi­cil­men­te ese­gui­bi­li, lo Sta­to indi­ca un cana­le lega­le per rima­ne­re in Ger­ma­nia a lavorare.

In tede­sco si chia­ma Spur­we­ch­sel, che vuol dire let­te­ral­men­te “cam­bio di cor­sia”: se il migran­te tro­va una stra­da d’ac­ces­so sbar­ra­ta (quel­la del­l’a­si­lo), piut­to­sto che con­se­gnar­lo nel­le mani di capo­ra­li e sfrut­ta­to­ri e del­la cri­mi­na­li­tà orga­niz­za­ta (come in Ita­lia), il gover­no tede­sco gli indi­ca una stra­da alter­na­ti­va (sei mesi di tem­po per tro­va­re un lavo­ro e quin­di con­ti­nua­re a sog­gior­na­re in Ger­ma­nia non più come richie­den­te asi­lo – dinie­ga­to – ma come lavo­ra­to­re stra­nie­ro – inte­gra­to).

Una rispo­sta seria e poten­te ai popu­li­sti di estre­ma destra del­la AFD.

Pen­sa­te se, rispet­ti­va­men­te, Sal­vi­ni, Di Maio e Tria faces­se­ro la stes­sa cosa in Ita­lia: apri­re la pro­po­sta di leg­ge Mae­stri-Civa­ti, leg­ger­la, spin­ger­si teme­ra­ria­men­te fino a pagi­na 52 e 53 e rico­pia­re pari pari gli artt. 9 (Ingres­so per lavo­ro fuo­ri del­le quo­te annua­li dei lavo­ra­to­ri stra­nie­ri che abbia­no svol­to nei Pae­si di ori­gi­ne spe­ci­fi­ci cor­si fina­liz­za­ti all’inserimento lavo­ra­ti­vo nei set­to­ri pro­dut­ti­vi ita­lia­ni)  e 10 (Ingres­si e sog­gior­ni per ricer­ca di lavoro).

Que­sti due arti­co­let­ti, appro­va­ti con un decre­to-leg­ge faci­le faci­le e velo­ce velo­ce, risol­ve­reb­be­ro un buon 80% dei pro­ble­mi che il proi­bi­zio­ni­smo migra­to­rio (se vuoi entra­re in Ita­lia paga i traf­fi­can­ti e gli sca­fi­sti e rischia la vita in mare o nel deser­to per­ché i cana­li lega­li sono impra­ti­ca­bi­li) ha pro­vo­ca­to nel nostro pae­se (e fuo­ri, nei cam­pi di deten­zio­ne libi­ci, per esempio).

Ma non lo faran­no, per­ché a loro la Bos­si-Fini va benis­si­mo così com’è: sen­za quel­la come fareb­be­ro ad ave­re car­ne fre­sca quo­ti­dia­na da frul­la­re nel­la loro olia­tis­si­ma cen­tri­fu­ga propagandistica?

Art. 9.
(Ingres­so per lavo­ro fuo­ri del­le quo­te annua­li dei lavo­ra­to­ri stra­nie­ri che abbia­no svol­to nei Pae­si di ori­gi­ne spe­ci­fi­ci cor­si fina­liz­za­ti all’in­se­ri­men­to lavo­ra­ti­vo nei set­to­ri pro­dut­ti­vi ita­lia­ni).
      1. All’ar­ti­co­lo 23, com­ma 3, del decre­to legi­sla­ti­vo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiun­to, in fine, il seguen­te perio­do: «Gli stra­nie­ri che abbia­no fre­quen­ta­to e con­clu­so posi­ti­va­men­te nei Pae­si di ori­gi­ne cor­si fina­liz­za­ti all’in­se­ri­men­to lavo­ra­ti­vo mira­to nei set­to­ri pro­dut­ti­vi ita­lia­ni ope­ran­ti in Ita­lia e che dimo­stri­no la cono­scen­za del­la lin­gua ita­lia­na, pos­so­no otte­ne­re, al di fuo­ri del­le quo­te annua­li deter­mi­na­te ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 21, un visto di ingres­so per lavo­ro subor­di­na­to ovve­ro un visto di ingres­so per ricer­ca di lavo­ro limi­ta­ta­men­te all’im­pie­go pres­so dato­ri di lavo­ro del set­to­re pro­dut­ti­vo per il qua­le abbia­no svol­to la for­ma­zio­ne professionale».

Art. 10.
(Ingres­si e sog­gior­ni per ricer­ca di lavo­ro).
      1. Dopo l’ar­ti­co­lo 27-qua­ter del decre­to legi­sla­ti­vo 25 luglio 1998, n. 286, è inse­ri­to il seguente:

«Art. 27-quin­quies.(Ingres­si e sog­gior­ni per ricer­ca di lavo­ro).1. Nel­l’am­bi­to del­la pro­gram­ma­zio­ne del­le quo­te di ingres­si sta­bi­li­ta ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 21 deve esse­re sem­pre pre­vi­sta ogni anno anche una quo­ta di visti di ingres­so per ricer­ca di lavo­ro da rila­scia­re agli stra­nie­ri che desi­de­ri­no cer­car­si diret­ta­men­te un’oc­cu­pa­zio­ne in Italia.

2. Al fine di poter otte­ne­re il rila­scio del visto di ingres­so per ricer­ca di lavo­ro lo stra­nie­ro deve in ogni caso dimo­stra­re di dispor­re dei mez­zi eco­no­mi­ci per il viag­gio di anda­ta e di ritor­no e di risor­se eco­no­mi­che sta­bi­li e deri­van­ti da fon­ti leci­te per un anno dal suo ingres­so in Ita­lia di impor­to non infe­rio­re all’im­por­to annuo del­l’as­se­gno socia­le e di dispor­re legal­men­te in Ita­lia di un allog­gio ad uso di abi­ta­zio­ne e di un’as­si­cu­ra­zio­ne per le spe­se sani­ta­rie o dei mez­zi eco­no­mi­ci neces­sa­ri per l’i­scri­zio­ne volon­ta­ria al Ser­vi­zio sani­ta­rio nazionale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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