[vc_row][vc_column][vc_column_text]C’è un Tribunale ad Agrigento, che dispensa giustizia in sede civile e penale (perché contrariamente a quanto afferma quel tale, non si fa giustizia con gli arresti).
Il 7 ottobre 2009 il Tribunale di Agrigento ha pronunziato la sentenza n. 954/2009 con la quale ha assolto con formula piena il capitano ed il primo ufficiale della nave Cap Anamur, nonché il legale rappresentante dell’omonima ONG tedesca che ne era proprietaria.
Il capo di imputazione era di aver (in concorso fra loro, al fine di procurarsi un profitto sia diretto che indiretto, anche consistito nella pubblicità e risonanza internazionale ottenuta ed inoltre un profitto relativo alla vendita a terzi delle immagini e delle informazioni relative ai fatti per cui era processo, utilizzando la motonave Cap Anamur battente bandiera tedesca nonché prospettando falsamente alle Autorità dello Stato competenti una situazione di emergenza anche sanitaria a bordo della nave) compiuto attività diretta a favorire l’ingresso clandestino nel territorio nazionale di 37 cittadini extracomunitari di nazionalità mista, consistita nel trasporto nelle acque territoriali italiane e quindi allo sbarco sul territorio nazionale dei 37 , con l’aggravante di aver agito in tre persone riunite e di aver introdotto più di cinque cittadini extracomunitari.
Il dibattimento aveva accertato che:
- Il 20 giugno 2004 la motonave aveva avvistato un gommone con 37 persone a bordo, in un tratto di mare di acque internazionali sito a 46 miglia dalle coste della Libia, a 90 miglia da Lampedusa e a 160 miglia da Malta;
- Era accertato come il gommone, poi rinvenuto a bordo, imbarcava acqua e non era in grado di portare a termine la traversata;
- Le persone imbarcate dichiaravano in maggioranza di provenire dal Sudan;
- Valutate le condizioni, essendo il porto sicuro più vicino in acque italiane, il capitano escludeva Lampedusa a causa delle dimensioni della motonave e si dirigeva verso Porto Empedocle;
- Il capitano seguiva la procedura contattando il mandatario marittimo della Commissione Rifugiati ONU a Roma e chiedendo successivamente l’autorizzazione all’approdo alle autorità italiane;
- L’autorizzazione era negata, e la nave rimaneva al limite delle acque territoriali per una decina di giorni, fino a quando la situazione sulla nave diveniva ingovernabile, quindi veniva autorizzata ad ormeggiare ad un miglio dal porto;
- La mattina del 12 luglio 2004, ricevuta l’autorizzazione, procedeva all’attracco e allo sbarco.
Il Tribunale di Agrigento accertava la sussistenza della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 del codice penale, nella specie adempimento di un dovere imposto da una norma di diritto internazionale. Il dato oggettivo emerso in dibattimento era l’avvenuto salvataggio di 37 persone in pericolo di scomparsa in mare. Veniva escluso che la presenza della nave nella zona del salvataggio fosse da ricondurre ad una sorta di “pattugliamento” delle acque a scopo di lucro diretto o indiretto.
Premettendo che il nostro ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ai sensi dell’art. 10 della Costituzione, il Tribunale specificava come fra queste rientrassero quelle degli accordi internazionali in vigore in Italia, con carattere di sovraordinazione rispetto alla disciplina interna.
Prima di tutto era citata la Convenzione di Montego Bay (UNCLOS), art. 98, che impone al comandante di una nave di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare e di recarsi il più presto possibile in soccorso ove venga informato di tale necessità. La norma non è derogabile in base all’art. 311 della stessa convenzione. In senso conforme dispone l’art. 10 della convenzione sul soccorso in mare del 1989 SALVAGE, così come la convenzione SOLAS del 1974, resa esecutiva in Italia nel 1980. Infine, la convenzione SAR (Search and Rescue), resa esecutiva in Italia nel 1989, che ugualmente prevede l’obbligo di soccorso.
Questo obbligo è rafforzato dall’art. 1158 del codice della navigazione italiano che sanziona penalmente l’omissione, da parte del comandante di nave, italiana o straniera, di prestare assistenza o tentare il salvataggio nei casi in cui sussiste l’obbligo stesso.
Ma secondo il Tribunale l’operazione di salvataggio non poteva dirsi conclusa, poiché “doveva caratterizzarsi (anche) dalla conduzione delle persone soccorse in una località sicura”. La nave infatti è luogo provvisorio di salvataggio, con obbligo di condurre le persone nel POS, Place of Safety, cioè “luogo di sicurezza”, più vicino.
L’obbligatorietà dell’operazione di salvataggio non si limita, quindi, alla raccolta dei naufraghi, ma si compone anche necessariamente della necessità di garantire ai medesimi il diritto universamente riconosciuto di essere condotti sulla terraferma.
Il Tribunale ha confermato come la Libia (già nel 2004) non potesse essere considerato “luogo di sicurezza”, non avendo ratificato la convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Gli imputati avevano altresì escluso Malta, per quanto fosse oggettivamente più distante, in ragione delle risultanze di una risoluzione del parlamento europeo del 6 aprile 2006.
Peraltro, l’individuazione del POS nulla aveva a che vedere con gli accordi del regolamento di Dublino sull’accoglienza e la redistribuzione dei migranti.
Venivano rigettate tutte le tesi della Procura relative al presunto scopo di lucro indicato nel capo di imputazione.
Non essendo stato vietato l’ingresso nelle acque internazionali ed essendo stato autorizzato il successivo attracco, il Tribunale si esimeva dal valutare se la scriminante avrebbe operato anche in caso di divieto di attracco.
Tuttavia precisava che il solo dubbio sulla sussistenza della scriminante avrebbe comunque portato all’assoluzione con formula dubitativa.
Quindi, riassumendo ad uso del dibattito attuale sul comportamento della capitana di SeaWatch3 Carola Rackete:
- salvare vite umane in mare è un obbligo previsto dalle convenzioni internazionali alle quali l’Italia aderisce, sovraordinate rispetto alle norme di diritto “interno”;
- l’obbligo non si esaurisce con il salvataggio in senso stretto, ma necessita anche il successivo sbarco del naufraghi nel POS (luogo di sicurezza) più vicino, che nel caso SeaWatch3 è indubitabilmente Lampedusa, per le stesse ragioni indicate in sentenza;
- la violazione dell’obbligo complessivamente inteso è fonte di responsabilità penale del capitano ai sensi dell’art. 1158 Codice della Navigazione;
- eventuali reati relativi all’immigrazione clandestina sono scriminati dalla causa di giustificazione di cui all’art. 51 codice penale, adempimento di un dovere.
Resta da valutare, anche se appare abbastanza ovvio, se la scriminante operi anche a fronte di un ordine palesemente illegittimo, alla luce delle convenzioni internazionali citate, che impedisca l’approdo, nonché in subordine se possa intervenire anche l’applicazione dell’art. 54 codice penale sullo stato di necessità.
C’è un Tribunale ad Agrigento.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]