A sorpresa il governo cancella il condono nel maxi emendamento al Decreto Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio. Stiamo parlando della Dichiarazione Integrativa, uno strumento studiato apposta per far emergere somme non dichiarate al fisco nelle precedenti dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo del 30% nei limiti di 100mila euro di imponibile, applicando ad esse solo un’aliquota del 20%.
Qualcuno griderà alla vittoria, ma le ragioni profonde di questa rinuncia risiedono in una valutazione degli effetti di cassa della misura, dapprima ipotizzati in alcuni miliardi di euro, poi ridimensionati a circa 180 milioni. Perché questo ravvedimento nelle stime? La Dichiarazione Integrativa non avrebbe messo al riparo il contribuente evasore da ulteriori accertamenti e procedimenti penali, fatto che avrebbe drasticamente ridotto l’appetibilità dello strumento. Insomma, per i fautori della Pace Fiscale si sarebbe trattato di un grosso passo falso. Tuttavia, è già pronto il pacchetto di norme sostitutivo che avvierà una nuova stagione della rottamazione delle cartelle esattoriali di cui avevate già sentito parlare su queste stesse colonne: il “saldo e stralcio”, ottenuto pagando una percentuale minima della cartella (25%, 10% o 6%), determinata in base alla specifica situazione economica del contribuente.
Come viene determinata la posizione economica del contribuente? Qui viene il bello. L’aliquota del 6% verrebbe applicata a quei contribuenti con indice della situazione economica equivalente (ISEE individuale, familiare?) minore di 15mila euro, il 10% fra 15mila e 22mila euro, il 25% fra 22mila e 30mila euro, soglia che salirebbe a 40mila in caso di genitore single con figli minori a carico, e a 60mila in caso di presenza di patologie (quali e cosa abbiano a che fare con le cartelle esattoriali non è molto chiaro). L’indicatore ISEE andrebbe però intrecciato con un ulteriore criterio: la differenza fra reddito (imponibile o come risultante da ISEE? Mistero) e la posizione debitoria con il fisco non può superare i 9mila euro, il che escluderebbe tutte le cartelle micro da tale possibilità di liquidazione. Per le imprese invece si tiene conto dell’indice di liquidità, con possibilità di adesione solo se i debiti superano il 20% del valore della produzione e se l’indice di liquidità non supera la soglia dello 0,8%.
Restano confermati i tempi della rateizzazione: cinque anni e rate semestrali. Chi vorrà, potrà diluire a piacimento il proprio debito fiscale, intanto fra cinque anni “chi vivrà, vedrà”. Ovviamente nulla si intende modificare nella procedura di accertamento e riscossione, come avevamo segnalato anzitempo: il sistema di calcolo dell’aggio è ancora normato dall’art. 17 del D. Lgs. 112/1999, la cui base di calcolo equivale alla somma degli importi iscritti a ruolo, degli interessi di mora e delle sanzioni. Continuerà cioè ad essere calcolato in quota fissa percentuale sul totale delle somme dovute, quindi anche sugli interessi di mora medesimi, permettendo così che esso cresca al crescere degli interessi, i quali a loro volta sono in relazione al ritardo di pagamento. La remunerazione dell’agenzia di riscossione aumenta in relazione al ritardo di pagamento, senza alcuna specifica motivazione. Un paradosso che il decisore politico continua a non voler vedere.