[vc_row][vc_column][vc_column_text]di Roberta Burroni
Qualcuno si sarà chiesto: ma cosa ci fa all’interno del Decreto Legge n. 109 del settembre 2018, noto come “Decreto Genova”, una disposizione, di un solo articolo (Art. 41), che detta “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”? E come accade che quella che dovrebbe concretizzarsi come una “buona pratica” dell’economia circolare nel nostro paese diventi un’emergenza nazionale (l’ennesima), tanto da dover essere assimilata a crolli di ponti e terremoti?
Proviamo a fare un rapido riassunto:
- in data 11 settembre 2017 con Delibera di Giunta n. 7076 recante «Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, (…)per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali (.…)» la Regione Lombardia a trazione Lega, con presidente Maroni, approvava nuovi parametri e relativi limiti di concentrazione per idrocarburi (C10-C40) e fenoli, ai fini dell’autorizzazione allo spandimento e all’uso di tali fanghi come concimi in agricoltura, innalzando di ben 200 volte rispetto alle norme vigenti(da 50 mg/Kg a 10.000 mg/Kg), quello relativo ai contenuti di idrocarburi;
- in data 6 aprile 2018, 51 sindaci di altrettanti comuni del Lodigiano e del Pavese hanno presentato un ricorso al Tar per annullare questa delibera della Regione Lombardia, considerando un fatto gravissimo l’innalzamento di quei valori che avrebbero consentito di far finire immediatamente nei campi coltivati come concimi e, di conseguenza, sui prodotti della nostra tavola, fanghi prodotti dai depuratori fognari con contenuti di idrocarburi che in base al “Codice dell’ambiente” superano di gran lunga i 500 mg/Kg, limite oltre il quale un terreno non può avere altra destinazione d’uso che quello di “una discarica di rifiuti tossici”;
- in data 20 luglio 2018 il Tar Lombardia, con sentenza n. 1782/2018, ha dato piena ragione ai comuni ricorrenti annullando la delibera regionale nella parte in cui, ai fini dell’avvio dei fanghi da depurazione all’utilizzo in agricoltura, modificava i parametri precedenti[1] rimandando, relativamente ai limiti da applicare allo spandimento dei fanghi per i parametri idrocarburi (C10-C40) e fenoli, direttamente alle disposizioni del d.lgs. 152/06, e richiamando esplicitamente i limiti previsti dall’allegato 5 al titolo V della parte Quarta (50 mg/kg);
Ecco che scatta l’emergenza, che in Lombardia assume la dimensione di 3.000 tonnellate di fanghi di depurazione alla settimana che i cosiddetti “fanghisti”, le aziende che li smaltiscono spandendoli sui terreni agricoli, non ritirano più dato che molto difficilmente i fanghi di depurazione, ricchi d’acqua, possono rispettare il limite dei 50 mg/Kg di idrocarburi previsto dal Dlgs 152/2006 per i suoli preso come riferimento stabilito dal TAR.
Emergenza nell’emergenza, dato che i fanghi non utilizzabili in agricoltura vanno a discarica o all’incenerimento, pratica peraltro sanzionabile in base alle norme europee, e con i conseguenti danni per l’ambiente e per la salute delle persone.
In realtà si tratta di una “emergenza nazionale” che come molte (pseudo) emergenze nazionali, ha ormai una connotazione storica che si trascina da anni e da legislature precedenti, tra pantani normativi e incapacità della politica di far fronte comune nell’interesse dei cittadini, e che rischia di diventare oggetto dell’ennesima maxi sanzione che la comunità europea sarà costretta a comminarci a valle di quella pari a 55 milioni di euro già pervenuta per la “maladepurazione” e per i ritardi nella realizzazione dei nostri impianti fognari e di depurazione.
Da troppo tempo la problematica dell’uso agricolo dei fanghi da depurazione sta provocando scossoni e criticità nella gestione “virtuosa” di questi prodotti derivanti dal ciclo della depurazione delle acque reflue, civili ed industriali, tanto che nel nostro paese si è instaurata una vera e propria diatriba interpretativa se su tali prodotti (i fanghi) siano da applicare i parametri degli allegati del D.lgs 99/92, integrato con eventuali disposizioni regionali, che costituisce ad oggi il quadro normativo specifico per l’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura, oppure i più restrittivi parametri contenuti nella Tab. 1, Colonna A, dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente), che disciplina in realtà le bonifiche dei suoli: suoli che però per valori molto più bassi di quelli consentiti per gli eventuali fanghi da spargervi sopra, vengono considerati contaminati e quindi da bonificare.
La contraddizione è evidente, così come è evidente che vada risolta a livello nazionale, dove da tempo langue una bozza di decreto di revisione e di chiarimento delle norme attuali da applicare, sia per garantire la corretta gestione del processo di smaltimento dei fanghi di depurazione, sia per garantire che ciò avvenga senza arrecare danni ulteriori e peggiori ad ambiente e popolazione!
Intanto la Regione Lombardia il 3 agosto 2018 ha deliberato l’impugnazione, con richiesta di sospensione al Consiglio di Stato, della sentenza fanghi emanata dal TAR Lombardia, chiamando in causa direttamente il Ministro dell’ambiente Sergio Costa affinché provveda in tempi brevi alla «emanazione di un decreto che possa risolvere questa situazione di stallo».
Il Movimento 5 Stelle, in particolare quello lombardo, si è schierato a suo tempo nettamente contro la maggioranza regionale leghista, presentando una interrogazione per il ritiro della delibera ritenuta un grave danno per la popolazione e l’ambiente, e ha giustamente plaudito per la vittoria al Tar da parte dei comuni ricorrenti contro la Regione Lombardia.
Oggi, con un po’ più di difficoltà, plaude anche all’art. 41 inserito “al volo” nel Decreto Genova, che al momento trova la seguente “crasi giallo-verde”:
- la “verde” , che annulla i tanto plauditi effetti della sentenza del Tar, ribadendo la validità dei più larghi parametri del D.Lgs 99/92 per la concentrazione di varie sostanze (non propriamente innocue) nei fanghi da depurazione utilizzabili come concimi in agricoltura;
- la “gialla”, che toglie uno “zero” ai 10.000 mg/Kg di idrocarburi leghisti e li porta a 1.000, un limite di concentrazione comunque 20 volte maggiore di quello a suo tempo auspicato da M5S Lombardia e dai 51 Comuni ricorrenti.
Vediamo il cuore, ma proviamo a metterci un po’ di testa.
In un suo comunicato Legambiente ci fa notare che ricollocare l’asticella sui 1.000 mg/kg tal quale, considerato il tenore di acqua dei fanghi, equivale a valori compresi tra 5.000 e 8.000 mg/kg sulla sostanza secca. Un valore potenzialmente molto vicino ai 10.000 mg/Kg indicato nell’abrogata delibera della Regione Lombardia, per quanto temperato dalla prescrizione di procedere alla caratterizzazione tossicologica del prodotto, limitatamente ai traccianti di cancerogenicità, distinguendo la natura degli “idrocarburi C10-C40”, che possono provenire anche da numerose sostanze di origine vegetale, o essere molecole di origine petrolifera, ma non tossiche.
Legambiente evidenzia come in questo provvedimento si sia rinunciato a disciplinare «la datata disciplina relativa ai fanghi (DM 99 del 1992), introducendo parametri più restrittivi anche per gli altri contaminanti (metalli pesanti) già disciplinati e, soprattutto, per i contaminanti attualmente non disciplinati (molecole organiche tossiche, IPA, farmaci, diossine e furani, ecc.), contrariamente a quanto previsto dal testo da tempo in discussione e approvato anche dalle regioni in sede di Conferenza Unificata lo scorso 1 agosto».
Chiediamo che stavolta l’emergenza sia breve, meglio se brevissima, che riparta rapidamente il lavoro sul testo di revisione del DM 99/92 e che la nuova disciplina per i fanghi da destinare a impiego agronomico contempli almeno due degli aspetti emersi dalla Conferenza Unificata che, attualmente, non compaiono:
- l’estensione delle procedure di controllo e tracciatura attualmente previste per i fanghi di depurazione in quanto classificati rifiuti, anche ai cosiddetti ‘gessi di defecazione’, che altro non sono che gli stessi fanghi trattati con un procedimento di sanificazione (con calce e acido solforico e/o altri reagenti e additivi) e che li esclude sia dalle procedure di tracciabilità sia dalle attività di controllo previste per i fanghi, usandoli direttamente sui campi, ma che non li depura dalla eventuale tossicità delle sostanze presenti;
- qualificare l’intera filiera depurazione-fanghi-suolo, ovvero gestire l’intero processo di depurazione sin dagli impianti di trattamento delle acque reflue, impostando “percorsi che premino innovazioni e miglioramenti nei processi di ottenimento e lavorazione dei fanghi ai fini del miglior destino possibile, anche in ottica di economia circolare”. Produrre quindi ‘fanghi di qualità o di alta qualità’ a partire dalla possibilità di distinguere l’origine delle acque trattate (civili o industriali) da impiegare per uso agronomico, tradizionale o biologico, partendo ed “un livello di base (fanghi idonei) a cui corrispondono impieghi limitati ed escludenti le colture alimentari e foraggere”. Questo significa non limitarsi a stabilire dei parametri mirati solo a “certificarne i limiti oltre i quali ne è interdetto l’impiego in campo” ma utilizzabili anche “per una caratterizzazione merceologica, definendo le qualità agronomiche, chimiche e biologiche attestanti un’origine, una lavorazione e una tracciabilità che premino la qualità e la sicurezza del materiale ottenuto e distribuito in agricoltura”.
Il tema “fanghi” è delicato. Vanno certamente cercati limiti e procedure che mettano in sicurezza il suolo e i cittadini, ed evitino di dirottare i fanghi a discarica o all’incenerimento, con maggiori, diverse forme di inquinamento e danni all’ambiente e alla salute delle persone e nuove pesanti sanzioni.
[1] ( a) un valore-limite pari a “mg/kg ss (sostanza secca)<10.000” per il parametro “Idrocarburi (C10-C40)”; b) un valore-limite pari “mg/kg Σ <50” per i parametri “Nonilfenolo”, “Nonilfenolo monoetossilato”, Nonilfenolo dietossilato”),[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]