Il Tribunale dei Ministri ha formulato per Salvini un’accusa di inaudita gravità ma oggi una maggioranza parlamentare asservita, scodinzolante, ostile allo stato di diritto, dimentica della Costituzione e delle Convenzioni internazionali ha concesso la grazia (di non essere processato) a un Ministro che ha rivendicato quelle azioni e se ne è vantato. Ecco perché, per noi, Salvini è Diciotti volte colpevole.
Il Tribunale di Catania – Sezione Reati Ministeriali, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2018 ha emesso una Relazione di 53 pagine, con la quale, dopo una scrupolosa ricostruzione dei fatti (è stata assunta la testimonianza di tutti i soggetti coinvolti: Questore, Prefetto, Comandante della Capitaneria di Porto di Catania, Capo di Gabinetto del Ministro), ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Catania per l’immediata rimessione al Presidente del Senato al fine di avviare la procedura (prevista dall’art. 9 della Legge Costituzionale n. 1/1989) per il rilascio della autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Matteo Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato, come previsto e punito (reclusione da 3 a 15 anni) dall’art. 605, comma 1, 2 n. 2 e 3 del Codice Penale.
Come noto, l’art. 96 della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
Questo il capo di imputazione: “per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso “U. Diciotti” della Guardia Costiera italiana alle ore 23:49 del 20 agosto 2018. In particolare, il Sen. Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC 167–78, Direttiva SOP 009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione – costituente articolazione del Ministero dell’Interno – di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22:30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave “U. Diciotti” ormeggiata nel porto di Catania dalle ore 23:49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età. Fatto commesso in Catania, dal 20 al 25 agosto 2018.”
Fonti di stampa (Il Fatto Quotidiano, 7 febbraio 2019, articolo a firma I. Proietti) documentano che Salvini nella memoria difensiva rivolta alla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato avrebbe affermato che la vicenda Diciotti fu “una iniziativa del Governo Italiano coerente con la politica dello Stato sui flussi migratori, peraltro risultante anche dal Contratto di governo, che non può essere svilita come mera presa di posizione politica avulsa dal contesto generale delle strategie governative, specialmente in occasione di un salvataggio avvenuto solo per far fronte alle omissioni di Malta.”
Ancora, il Corriere della Sera del 6 febbraio 2019, in un articolo a firma F. Sarzanini, riporta la seguente dichiarazione del Ministro Bongiorno, che sembra parlare nella veste di avvocato del collega di Governo: “Mi sento molto tranquilla. Le scelte fatte da Salvini non sono state fatte privatamente, ma da un governo che ha fatto della lotta all’immigrazione uno dei punti salienti della propria attività istituzionale.”
Il contratto di governo tra Lega e 5 Stelle, richiamato come impropria fonte di legittimazione per una scelta che viola la legge penale, sulla specifica questione del salvataggio dei migranti in mare, prevede effettivamente che “si deve puntare alla riduzione della pressione dei flussi sulle frontiere esterne e del conseguente traffico di esseri umani e contestualmente, nella medesima ottica, ad una verifica sulle attuali missioni europee nel Mediterraneo, penalizzanti per il nostro paese, in particolare per le clausole che prevedono l’approdo delle navi utilizzate per le operazioni nei nostri porti nazionali senza alcuna responsabilità condivisa dagli altri stati europei.”
Può sembrare pleonastico ma vista l’incredibile linea difensiva di Salvini è il caso di chiarire che il contratto non ha alcuna rilevanza costituzionale, vincola solo chi lo ha sottoscritto (due forze politiche che insieme hanno assunto la responsabilità di governo) e lo vincola solo politicamente: è esclusa qualsiasi validità giuridica di quel contratto, né tanto meno un accordo tra privati può interferire con norme di rango primario, internazionali, convenzionali e costituzionali che costituiscono il sistema di obbligatoria tutela dei diritti umani fondamentali.
In particolare, il diritto internazionale umanitario (tra tutte, la Convenzione di Amburgo denominata SAR) che impone il trasferimento dei migranti tratti in salvo in mare nel porto sicuro più vicino (POS, place of safety), non è toccato (né potrebbe esserlo) dal contratto di governo.
Affermare poi, come fa la Ministra Bongiorno, che la “lotta all’immigrazione” è uno dei punti salienti dell’attività istituzionale risulta quanto meno inesatto: forse la Ministra intendeva dire lotta all’immigrazione irregolare ma il fenomeno migratorio non può costituire terreno di lotta politica bensì materia di seria e rigorosa disciplina, nel rispetto dei vincoli giuridici richiamati.
Che poi le scelte fatte da Salvini non siano state fatte “privatamente” conferma la correttezza della tesi accusatoria: Salvini ha agito da Ministro, abusando dei suoi poteri ed è esattamente l’aggravante contestata dal Tribunale dei Ministri.
Insieme all’aggravante che più dovrebbe suscitare sconcerto in uno stato di diritto e che invece sembra rimanere sulla sfondo del dibattito politico: Salvini ha privato della libertà personale anche “soggetti minori di età” compiendo la più odiosa delle violazioni, quella del sacro principio che impone, senza eccezioni o deroghe, di considerare sempre con carattere di priorità il superiore interesse del bambino (art. 3 comma 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 176/1991).
Ecco, allora, che di fronte alle convenzioni internazionali e alla Costituzione, di fronte al diritto internazionale umanitario e di fronte alla legge penale, il Ministro Salvini è diciotti volte colpevole:
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L’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma un principio generale ed universalmente riconosciuto e cioè che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.” E’ il diritto di migrare, che ogni stato sovrano può certamente disciplinare e governare ma non cancellare con assurdi e impraticabili divieti.
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L’art. 2 della Costituzione prevede che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Tra i diritti umani inviolabili c’è quello di condurre i naufraghi nel porto sicuro più vicino e la solidarietà non è roba da buonisti ma preciso obbligo giuridico di tutte le componenti della repubblica.
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L’art. 10 comma 3 della Costituzione stabilisce che “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.” E’ il diritto d’asilo, che la legislazione ordinaria in materia di protezione internazionale declina nelle tre forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria (abrogata dal decreto-legge Salvini n. 113/2018).
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L’art. 13 della Costituzione assicura che “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.” Anche per questo la privazione della libertà personale di 177 migranti consumata attraverso il divieto di sbarco nel porto di Catania ha violato l’inviolabilità della libertà personale.
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L’art. 95 comma 2 della Costituzione stabilisce che “I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.” L’assunzione di corresponsabilità postuma da parte del premier Conte e del Ministro Toninelli serve solo a confondere le acque e a rivendicare politicamente una scelta illegittima che Salvini ha assunto nell’esercizio dei poteri di ministro dell’interno, senza alcuna deliberazione collegiale del consiglio dei ministri.
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L’art. 93 della Costituzione stabilisce che i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Forse è il caso di ricordare il contenuto della formula che anche Salvini pronunciò al Quirinale: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione.”
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L’art. 96 della Costituzione ci ricorda che i membri del Governo non possono agire al di sopra della legge e per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti alla giurisdizione ordinaria, ovviamente previa autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, che nel caso di Salvini è il Senato. Lo stato di diritto sta funzionando e nessuno, nemmeno il Capitano può dolersi di una presunta invasione di campo da parte della magistratura nella sfera della discrezionalità politica dell’azione di governo.
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L’art. 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
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Salvini afferma che “La gestione, il monitoraggio ed il controllo dei flussi migratori appaiono avere connotati essenziali per l’interesse pubblico nazionale, sussistendo chiari profili attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica” ma l’art. 3 della CEDU vieta, senza deroghe ed eccezioni (nemmeno legate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), di sottoporre le persone a trattamenti inumani e degradanti, come quello di impedirne lo sbarco in un porto sicuro per giorni.
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L’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati stabilisce che “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.” E’ il principio di non refoulement che vieta di respingere, collettivamente od individualmente, i migranti verso paesi insicuri (come la Libia, che non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra e sul cui territorio sono presenti campi di concentramento dove le persone vengono torturate, stuprate, sottoposte a trattamenti disumani e degradanti).
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L’art. 2 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/98) prevede che “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti” In un avverbio (“comunque”) è racchiusa tutta la bellezza del diritto umanitario italiano: che si tratti di ingresso regolare o irregolare, di migrazione economica o per richiesta di asilo, allo straniero comunque presente alla frontiera sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana: di nuovo, sbarcare i migranti (in particolare, minori e soggetti vulnerabili) prostrati dal naufragio e affaticati da una lunga navigazione è un preciso obbligo giuridico, non una facoltà discrezionalmente opinabile del ministro di turno.
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L’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/98) stabilisce che “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.” Non serve aggiungere altro.
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Particolare attenzione, per legge (art. 17 D.Lgs. 142/2015, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.) doveva essere assicurata a quei migranti presenti sulla Diciotti portatrici di esigenze particolari o vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali. Tutele concretamente esperibili solo a sbarco avvenuto, per cui impedire o ritardare lo sbarco ha comportato la negazione o il ritardo di assistenza e cure per soggetti che per legge devono ricevere attenzione prioritaria.
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L’art. 3 comma 1 della Convenzione di New York del 20/11/1989 sui diritti del fanciullo stabilisce che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.”
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Non a caso e niente affatto impropriamente, il Tribunale di Catania – Sezione Reati Ministeriali contesta l’aggravante di avere commesso il fatto “anche in danno di soggetti minori di età.” come prevede l’art. 605 comma 3 c.p. “Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.”
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La Legge 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” prevede il diritto dei minori di essere accolti in strutture idonee e di ottenere un permesso di soggiorno per minore età ma “lo sbarco dei 29 minori veniva autorizzato dal Ministro Sen. Salvini, attraverso la nota “catena di comando”, solamente la sera del 22 agosto e solo dopo l’intervento della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania che, con nota del 21 agosto indirizzata al Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione, aveva intimato l’immediato sbarco dei minori non accompagnati presenti a bordo.” (Relazione del Tribunale di Catania, Sezione Reati Ministeriali).
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La Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979, cd. Convenzione SAR) chiarisce che “Le Parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare. Esse fanno ciò senza tener conto della nazionalità o dello statuto di detta persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata.”
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Hybris è una parola greca antica che significa tracotanza, presunzione, prevaricazione: commette hybris chi si pone consapevolmente al di sopra della legge e rivendica per se stesso uno statuto di immunità (che in questo caso è anche parlamentare).
Tutti questi profili ed ognuno di essi possono essere compendiati in quella parte della Relazione che sancisce la riconducibilità dell’omessa indicazione del POS (place of safety, porto sicuro più vicino) e del correlato divieto di sbarco ad una precisa direttiva del Ministro dell’Interno: “La circostanza che dietro la decisione del Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione di non esitare tempestivamente la richiesta di indicazione di POS avanzata in data 17 agosto da MRCC Roma vi sia stata la precisa volontà del Ministro dell’Interno risulta desumibile con certezza, oltre che dalle numerose esternazioni del Ministro stesso agli organi di stampa nei giorni antecedenti e susseguenti l’ormeggio della nave “U. Diciotti” nel porto di Catania, anche dalle dichiarazioni rese dai massimi vertici amministrativi preposti al comando delle strutture interne del Ministero dell’Interno investite della questione.”
Un processo avrebbe potuto accertare (ed in ipotesi persino, eventualmente escludere) tale gravissima responsabilità ma oggi il Senato ha sospeso in Italia lo stato di diritto ed ha graziato un Ministro diciotti volte colpevole.
Andrea Maestri, avvocato per i diritti umani
membro della segreteria nazionale di Possibile