Giustizia civile: tanto rumore per (quasi) nulla

La Came­ra ha appro­va­to in manie­ra defi­ni­ti­va la cosid­det­ta mini­ri­for­ma del­la giu­sti­zia civi­le, con­ver­ten­do in leg­ge il decre­to 132, sul qua­le è sta­to “otte­nu­to” il soli­to voto di fiducia.

Dopo che per set­ti­ma­ne si era par­la­to solo del­le ferie dei magi­stra­ti e degli avvo­ca­ti, spes­so in modo del tut­to impro­prio, il prov­ve­di­men­to risul­ta un ten­ta­ti­vo di dimi­nui­re sia il con­ten­zio­so in esse­re che quel­lo futuro.
Per quan­to sia dif­fi­ci­le dare un giu­di­zio pre­ven­ti­vo sui pos­si­bi­li risul­ta­ti, gli accen­ti trion­fa­li­sti­ci che si sono mes­si in moto media­ti­ca­men­te, come sem­pre acca­de per le rifor­me dell’attuale gover­no, appa­io­no mol­to fuo­ri luo­go.

Pri­ma di tut­to per un aspet­to siste­mi­co, posto che, anco­ra una vol­ta, si è scel­ta la stra­da del­le pez­ze inve­ce che del­la rifor­ma radi­ca­le o, più sem­pli­ce­men­te, del­lo stan­zia­men­to di mag­gio­ri risor­se.

Nel meri­to, sen­za voler esse­re trop­po tec­ni­ci, le novi­tà prin­ci­pa­li pos­so­no esse­re rias­sun­te nell’implementazione dell’arbi­tra­to, affi­da­to agli avvo­ca­ti, per smal­ti­re l’arretrato (però sull’accordo del­le par­ti) e nel­la nasci­ta di un nuo­vo isti­tu­to, la nego­zia­zio­ne assi­sti­ta, sem­pre affi­da­ta agli avvo­ca­ti, per abbat­te­re pre­ven­ti­va­men­te il con­ten­zio­so (la pro­ce­du­ra sarà obbli­ga­to­ria per le richie­ste di risar­ci­men­to del dan­no da inci­den­te stradale).

La novi­tà più rile­van­te, tut­ta­via, riguar­da i pro­ce­di­men­ti di sepa­ra­zio­ne per­so­na­le dei coniu­gi e di scio­gli­men­to del matri­mo­nio, o dei suoi effet­ti civi­li (il divor­zio), che può esse­re, in deter­mi­na­ti casi, affi­da­ta agli avvo­ca­ti oppu­re alle stes­se par­ti che han­no facol­tà di rivol­ger­si diret­ta­men­te al Sindaco.

Infi­ne, oltre a modi­fi­che mol­to tec­ni­ci­sti­che sul pro­ces­so di ese­cu­zio­ne for­za­ta sui beni del debi­to­re, e sul pas­sag­gio dal rito ordi­na­rio a quel­lo som­ma­rio del pro­ces­so civi­le, va sot­to­li­nea­ta la modi­fi­ca dell’art. 92 del codi­ce di pro­ce­du­ra civi­le sul­la ripar­ti­zio­ne, da par­te del giu­di­ce del­le spe­se pro­ces­sua­li.

Da ulti­mo, la ridu­zio­ne al solo mese di ago­sto, quin­di a 31 gior­ni, del perio­do di sospen­sio­ne feria­le dei ter­mi­ni pro­ces­sua­li, nor­ma che non riguar­da le vacan­ze di avvo­ca­ti e magi­stra­ti, ma le tem­pi­sti­che di depo­si­to degli atti e del­le sen­ten­ze, non­ché del­la tenu­ta del­le udienze.
Ma andia­mo con ordine.

tribunale-parrucconi

Quan­to all’arbi­tra­to, vi sono seri dub­bi sul fat­to che pos­sa esse­re una misu­ra dif­fu­sa ed effet­ti­va­men­te uti­le, per il sem­pli­ce moti­vo che è deman­da­to alla volon­tà con­giun­ta del­le parti.
Ora, se un cit­ta­di­no si rivol­ge all’Autorità giu­di­zia­ria, lo fa pro­prio per­ché vor­reb­be ave­re la cer­tez­za che un giu­di­ce ter­zo diri­me­rà la sua ver­ten­za con impar­zia­li­tà, e dif­fi­cil­men­te si fide­rà di un avvo­ca­to, soprat­tut­to dopo che per anni que­sta cate­go­ria (la mia, per inci­so, ma tran­quil­li, pote­te con­ti­nua­re a leg­ge­re gra­tui­ta­men­te) è sta­ta accu­sa­ta pro­prio di aver con­tri­bui­to alla pro­li­fe­ra­zio­ne del con­ten­zio­so, quin­di di esse­re in malafede.
Ecco, sen­za voler apri­re inter­mi­na­bi­li paren­te­si, dubi­to si pos­sa pre­ten­de­re che i cit­ta­di­ni ripon­ga­no imme­dia­ta­men­te fidu­cia in quel­le per­so­ne che lo stes­so pre­mier (ulti­mo di una lun­ga serie di poli­ti­ci) ha irri­so, recen­te­men­te pro­prio con rife­ri­men­to alla sospen­sio­ne dei ter­mi­ni pro­ces­sua­li nel perio­do feriale.
Una vol­ta deci­so di avva­ler­si dell’avvocatura per l’abbattimento del con­ten­zio­so, sareb­be sta­to più oppor­tu­no ren­de­re la pra­ti­ca obbli­ga­to­ria e non facol­ta­ti­va, e soprat­tut­to in qual­che modo ele­va­re i pro­fes­sio­ni­sti pre­scel­ti, anche tem­po­ra­nea­men­te, alla magi­stra­tu­ra onoraria.

La stes­sa obie­zio­ne vale per la nego­zia­zio­ne assi­sti­ta, che ricor­da mol­to la fal­li­ta media­zio­ne, e diven­ta una con­di­zio­ne di pro­ce­di­bi­li­tà, cioè un adem­pi­men­to indi­spen­sa­bi­le per agi­re in giu­di­zio, per i sini­stri stradali.
Que­sta novi­tà è un sal­to nel buio, essen­do deman­da­te ai decre­ti attua­ti­vi le moda­li­tà con­cre­te di attua­zio­ne (chi paga, si chie­de il cit­ta­di­no?), per quan­to non si sia­no com­mes­si gli stes­si erro­ri del­la media­zio­ne, che, di fat­to, era diven­ta­ta un busi­ness per le socie­tà che, in cam­bio di un lau­to cor­ri­spet­ti­vo, “for­ma­va­no” i media­to­ri, non neces­sa­ria­men­te pro­fes­sio­ni­sti del set­to­re legale.
Sta­re­mo a vede­re, e ne par­le­re­mo a tem­po debi­to, sen­za però dimen­ti­ca­re che, a oggi, è solo uno spot.

Le cau­se matri­mo­nia­li sono un po’ il fio­re all’occhiello, sem­pre e solo, pur­trop­po media­ti­ca­men­te, del­la riforma.
Nul­la è cam­bia­to sul­la tem­pi­sti­ca, posto che la sepa­ra­zio­ne deve comun­que dura­re tre anni, con buo­na pace del­le pro­po­ste di leg­ge che la vole­va­no ridur­re a 12 mesi, sem­pre in deter­mi­na­te ipotesi.
Redat­tri­ce di quel testo base e fir­ma­ta­ria del pro­get­to, insie­me a D’Alessandro di For­za Ita­lia, era la già depu­ta­ta Ales­san­dra Moret­ti, pro­get­to da cui si è sepa­ra­ta emi­gran­do nel par­la­men­to euro­peo, dal qua­le divor­zie­rà per lan­ciar­si nel­la can­di­da­tu­ra a gover­na­tri­ce del Vene­to. Ma que­sto è un altro problema.

Tor­nan­do all’argomento, emer­ge con chia­rez­za, anche alla luce dell’abbandono del­la pur timi­da pro­po­sta Moretti‑D’Alessandro, la vera cri­ti­ci­tà, che è tut­ta poli­ti­ca.
Inve­ce di eli­mi­na­re la sepa­ra­zio­ne, che è una inu­ti­le per­di­ta di tem­po, non ci vuo­le un avvo­ca­to per capir­lo ma basta vive­re nel­la vita vera, si è man­te­nu­to il dop­pio bina­rio.
Due pro­ce­di­men­ti, che sia­no davan­ti al sin­da­co o in Tri­bu­na­le, con o sen­za avvo­ca­to, sono sem­pre due pro­ce­di­men­ti, e costa­no il dop­pio, in tem­po e/o in denaro.
Se è vero che si potrà anda­re, in casi limi­ta­ti, diret­ta­men­te davan­ti al Sin­da­co sen­za assi­sten­za lega­le, anche que­sta pro­ce­du­ra appa­re comun­que com­pli­ca­ta e por­te­rà mol­ti, in ogni caso, a sen­tir­si più sicu­ri (e così dovreb­be esse­re vista l’im­por­tan­za) con l’assistenza di un professionista.

Sen­za dimen­ti­ca­re i pro­ble­mi suc­ces­so­ri che por­ta la sepa­ra­zio­ne, rima­sti inal­te­ra­ti e ai qua­li nes­su­no pen­sa mai, posto che anche dopo la sepa­ra­zio­ne i coniu­gi riman­go­no tali, e se uno dei due pas­sa a miglior vita, l’altro ere­di­ta come coniu­ge, anche se entram­bi maga­ri con­vi­vo­no già con altre per­so­ne, che però non han­no alcun dirit­to, ad esem­pio di assi­sten­za o di scel­ta in caso di malat­tia, e tan­to meno, come det­to, ereditario.
Nel­la vita rea­le non è che ci si sepa­ra al pri­mo tem­po­ra­le e poi si medi­ta per tre anni. Nel­la vita rea­le, ci si sepa­ra dopo mesi, se non anni, di sof­fe­ren­ze e di cal­va­rio fami­lia­re, quin­di quan­do la deci­sio­ne è matu­ra­ta e medi­ta­ta e ineludibile.
Nel­la vita rea­le le ipo­te­si di ricon­ci­lia­zio­ne fami­lia­re sono qua­si ine­si­sten­ti, e del resto anche dopo un divor­zio, se pro­prio una cop­pia aves­se fat­to un erro­re mador­na­le, ci si può rispo­sa­re con la stes­sa persona.

La real­tà è che un vero cam­bia­men­to si potreb­be otte­ne­re solo con il divor­zio imme­dia­to, sen­za dupli­ca­zio­ne di pro­ce­di­men­ti giu­di­zia­li o stra­giu­di­zia­li, e quin­di di costi, sen­za atte­se, sen­za inu­ti­li “rodag­gi”, che sono una pale­se foglia di fico appog­gia­ta sull’impossibilità di rag­giun­ge­re un’intesa con la pat­tu­glia poli­ti­ca, rigo­ro­sa­men­te bipar­ti­san, che non ragio­na, per così dire, lai­ca­men­te sul codi­ce civi­le e sul­la rela­ti­va procedura.
E se pro­prio si voles­se riflet­te­re sul “rodag­gio”, nul­la impe­di­reb­be di subor­di­na­re la defi­ni­ti­vi­tà del­le sole con­di­zio­ni con­te­nu­te nel divor­zio al decor­re­re di un cer­to perio­do di tem­po, anche un anno, con la pre­vi­sio­ne di un auto­ma­ti­smo (l’assenza di oppo­si­zio­ni, per esem­pio) per la loro defi­ni­ti­vi­tà, e pur­chè ciò non inci­da sul­la imme­dia­tez­za del­lo scio­gli­men­to del vin­co­lo matri­mo­nia­le, con un uni­co pro­ce­di­men­to con­sen­sua­le, che sia giu­di­zia­le o meno.

Insom­ma, la subal­ter­ni­tà a pres­sio­ni ester­ne non pro­pria­men­te lai­che è più for­te che mai, e non ci si pote­va aspet­ta­re nul­la di diver­so da un gover­no che anno­ve­ra mini­stri che han­no come model­lo Amin­to­re Fan­fa­ni, quel­lo che dice­va: “Vole­te il divor­zio? Allo­ra dove­te sape­re che dopo ver­rà l’a­bor­to. E dopo anco­ra, il matri­mo­nio tra omo­ses­sua­li. E maga­ri vostra moglie vi lasce­rà per scap­pa­re con la serva”.

Infi­ne due paro­le van­no spe­se sul pic­co­lo ma poten­zial­men­te deva­stan­te inci­so che riguar­da la ripar­ti­zio­ne del­le spe­se pro­ces­sua­li.
Il Giu­di­ce non potrà più “com­pen­sa­re” in tut­to o par­zial­men­te, le spe­se di una lite quan­do pro­nun­cia la sen­ten­za, se non in caso di soc­com­ben­za reci­pro­ca o di novi­tà del­la questione.
Vie­ne meno la pos­si­bi­li­tà di non far paga­re a chi per­de la par­cel­la dell’avvocato dell’avversario (oltre al pro­prio) nei casi in cui la ragio­ne­vo­lez­za impo­ne­va, nono­stan­te un cer­to esi­to pro­ces­sua­le, di sta­tui­re che ognu­no si limi­tas­se a paga­re, appun­to, il proprio.
Que­sto per­ché si vuo­le disin­cen­ti­va­re ad ogni costo il con­ten­zio­so, di fat­to tut­ta­via ponen­do una con­di­zio­ne di pro­ce­di­bi­li­tà per cen­so.
È evi­den­te che solo chi si potrà per­met­te­re eco­no­mi­ca­men­te una scon­fit­ta pro­ces­sua­le godrà del pie­no dirit­to san­ci­to dall’art. 24 com­ma 1 del­la Costi­tu­zio­ne (“Tut­ti pos­so­no agi­re in giu­di­zio per la tute­la dei pro­pri dirit­ti e inte­res­si legittimi.”).

Si pen­si agli effet­ti, ad esem­pio, sul con­ten­zio­so che riguar­da le san­zio­ni ammi­ni­stra­ti­ve, cioè le multe.
Oggi i Giu­di­ci di Pace com­pen­sa­no le spe­se pro­ces­sua­li qua­si per pras­si, eccet­to casi spe­ci­fi­ci; doma­ni dovran­no con­dan­na­re il cit­ta­di­no, anche se agi­sce per­so­nal­men­te, non solo a paga­re la mul­ta ma anche le spe­se dell’amministrazione, e vice­ver­sa, con­dan­na­re l’amministrazione a paga­re, nel caso, l’avvocato al cittadino.
Un gio­co al mas­sa­cro che da un lato dis­sua­de­rà dal ricor­so anche chi ha ragio­ne da ven­de­re, se non se ne potrà per­met­te­re le con­se­guen­ze, dall’altro, non dis­sua­de chi è abba­stan­za ric­co da poter “per­de­re. Inol­tre rischia di inci­de­re pesan­te­men­te sui bilan­ci del­le ammi­ni­stra­zio­ni loca­li, che non solo non avran­no entra­te, ma avran­no anche le usci­te per le spe­se lega­li.  Più sale il valo­re del­la cau­sa, più gli effet­ti sul cen­so saran­no rile­van­ti per il con­ten­zio­so ordi­na­rio. Insom­ma, non pro­prio una nor­ma di sinistra.

Ma for­se, a for­za di fare stra­ni para­go­ni e ardi­ti paral­le­li­smi, qual­cu­no ha per­so dav­ve­ro l’orientamento.

AIUTACI a scrivere altri articoli come quello che hai appena letto con una donazione e con il 2x1000 nella dichiarazione dei redditi aggiungendo il codice S36 nell'apposito riquadro dedicato ai partiti politici.

Se ancora non la ricevi, puoi registrarti alla nostra newsletter.
Partecipa anche tu!

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Congresso 2024: regolamento congressuale

Il con­gres­so 2024 di Pos­si­bi­le si apre oggi 5 apri­le: dif­fon­dia­mo in alle­ga­to il rego­la­men­to con­gres­sua­le ela­bo­ra­to dal Comi­ta­to Organizzativo.

Il salario. Minimo, indispensabile. Una proposta di legge possibile.

Già nel 2018 Pos­si­bi­le ha pre­sen­ta­to una pro­po­sta di leg­ge sul sala­rio mini­mo. In quel­la pro­po­sta, l’introduzione di un sala­rio mini­mo lega­le, che rico­no­sces­se ai mini­mi tabel­la­ri un valo­re lega­le erga omnes quan­do que­sti fos­se­ro al di sopra del­la soglia sta­bi­li­ta, for­ni­va una inno­va­ti­va inter­pre­ta­zio­ne del­lo stru­men­to, sino a quel tem­po bloc­ca­to dal timo­re di ero­de­re pote­re con­trat­tua­le ai sin­da­ca­ti. Il testo del 2018 è sta­to riscrit­to e miglio­ra­to in alcu­ni dispo­si­ti­vi ed è pron­to per diven­ta­re una pro­po­sta di leg­ge di ini­zia­ti­va popolare.

500.000 firme per la cannabis: la politica si è piantata? Noi siamo per piantarla e mobilitarci.

500.000 fir­me per toglie­re risor­se e giro d’affari alle mafie, per garan­ti­re la qua­li­tà e la sicu­rez­za di cosa vie­ne ven­du­to e con­su­ma­to, per met­te­re la paro­la fine a una cri­mi­na­liz­za­zio­ne e a un proi­bi­zio­ni­smo che non han­no por­ta­to a nes­sun risul­ta­to. La can­na­bis non è una que­stio­ne secon­da­ria o risi­bi­le, ma un tema serio che riguar­da milio­ni di italiani.

Possibile per il Referendum sulla Cannabis

La can­na­bis riguar­da 5 milio­ni di con­su­ma­to­ri, secon­do alcu­ni addi­rit­tu­ra 6, mol­ti dei qua­li sono con­su­ma­to­ri di lun­go cor­so che ne fan­no un uso mol­to con­sa­pe­vo­le, non peri­co­lo­so per la società.
Pre­pa­ra­te lo SPID! Sarà una cam­pa­gna bre­vis­si­ma, dif­fi­ci­le, per cui ser­vi­rà tut­to il vostro aiu­to. Ma si può fare. Ed è giu­sto provarci.

Corridoi umanitari per chi fugge dall’Afghanistan, senza perdere tempo o fare propaganda

La prio­ri­tà deve esse­re met­te­re al sicu­ro le per­so­ne e non può esse­re mes­sa in discus­sio­ne da rim­pal­li tra pae­si euro­pei. Il dirit­to d’asilo è un dirit­to che in nes­sun caso può esse­re sot­to­po­sto a “vin­co­li quan­ti­ta­ti­vi”. Ser­vo­no cor­ri­doi uma­ni­ta­ri, e cioè vie d’accesso sicu­re, lega­li, tra­spa­ren­ti attra­ver­so cui eva­cua­re più per­so­ne possibili. 

Possibile sostiene Coopla Green. Fallo anche tu.

Pri­ma l’a­zien­da si chia­ma­va Man­fre­pla­st e pro­du­ce­va sto­vi­glie in pla­sti­ca monou­so. Ope­ra­ie e ope­rai licen­zia­ti voglio­no ricon­ver­ti­re l’azienda nel­la pro­du­zio­ne di posa­te com­po­sta­bi­li uti­liz­zan­do solo ener­gie rinnovabili.

Han­no biso­gno del soste­gno di tut­te e tut­ti noi. Noi abbia­mo fat­to la nostra par­te, ma chie­dia­mo anche a te di fare un pic­co­lo sforzo.