I molteplici inganni del contratto a tutele crescenti

Per l’Unione Euro­pea il con­trat­to a tute­le cre­scen­ti dovreb­be con­si­ste­re in un con­trat­to che ini­zia “con un livel­lo di base di tute­la del lavo­ro” e in cui la pro­te­zio­ne si accu­mu­la “pro­gres­si­va­men­te via via che il lavo­ra­to­re occu­pa un posto di lavo­ro fino a rag­giun­ge­re una pro­te­zio­ne pie­na” (Con­si­glio euro­peo del dicem­bre 2008). La lett. c) del com­ma 7 del­la leg­ge dele­ga sul lavo­ro inve­ce sta­bi­li­sce che per tali con­trat­ti vie­ne esclu­sa, per sem­pre, la tute­la “pie­na” pre­vi­sta per i lavo­ra­to­ri già occu­pa­ti su un isti­tu­to cru­cia­le come quel­lo del licen­zia­men­to. La defi­ni­zio­ne di con­trat­to “a tute­le cre­scen­ti in rela­zio­ne all’anzianità di ser­vi­zio” è quin­di pura­men­te reto­ri­ca e stru­men­ta­le. Qui non c’è nul­la che “cre­sca”, si trat­ta sem­mai di un con­trat­to a tute­le de-cre­scen­ti, anzi dimez­za­te. Qui dun­que un pri­mo ingan­no, oltre a un evi­den­te con­tra­sto con gli orien­ta­men­ti del­la stes­sa Unio­ne Euro­pea in mate­ria di cosid­det­ta fle­xi­cu­ri­ty.

Un secon­do ingan­no sta nel­pre­sen­ta­re il nuo­vo con­trat­to come stru­men­to di ridu­zio­ne del pre­ca­ria­to e quin­di di esten­sio­ne dei dirit­ti. Infat­ti l’intenzione di ridur­re le tipo­lo­gie con­trat­tua­li è pura­men­te decla­ma­ta, ma per nul­la rea­liz­za­ta. Intan­to la prin­ci­pa­le for­ma di assun­zio­ne tem­po­ra­nea, il con­trat­to a ter­mi­ne, è sta­ta addi­rit­tu­ra incen­ti­va­ta qual­che mese fa con il decre­to che ha con­sen­ti­to i con­trat­ti a ter­mi­ne a‑causali, con cin­que pro­ro­ghe e rin­no­vi per tre anni (l.n. 78 del 16 mag­gio 2014), sen­za che nul­la si sia det­to del­la volon­tà di modi­fi­ca­re tale disci­pli­na. Inol­tre la stes­sa leg­ge dele­ga esten­de il ricor­so al lavo­ro con vou­cher e si limi­ta ad un vago accen­no al “supe­ra­men­to” del­le col­la­bo­ra­zio­ni coor­di­na­te e con­ti­nua­ti­ve. Tale rife­ri­men­to è anzi alquan­to inat­ten­di­bi­le, nono­stan­te le affer­ma­zio­ni del Pre­si­den­te del Con­si­glio (“annul­lia­mo cococo,cocopro e quel­la roba lì”, inter­vi­sta a La Repub­bli­ca del 30 novem­bre 2014): le col­la­bo­ra­zio­ni coor­di­na­te e con­ti­nua­ti­ve non pos­so­no esse­re abo­li­te quan­do si trat­ti di for­me legit­ti­me di lavo­ro auto­no­mo (a pro­po­si­to che fine fan­no le deci­ne di miglia­ia di coco­co assun­ti nel­la pub­bli­ca ammi­ni­stra­zio­ne, negli enti loca­li, nel­la sani­tà, negli enti di ricer­ca? si assu­mo­no con con­trat­ti a ter­mi­ne? E come si rispon­de alla sen­ten­za del­la Cor­te euro­pea di giu­sti­zia che dichia­ra ille­git­ti­ma la rei­te­ra­zio­ne del­le assun­zio­ni a ter­mi­ne nel­la scuo­la?). Si pos­so­no abo­li­re i co.co.pro. che furo­no intro­dot­ti dal­la leg­ge Bia­gi pro­prio per con­tra­sta­re l’abuso dei co.co.co. ed esten­de­re alcu­ne tute­le. Ma que­sto nel­la leg­ge dele­ga non c’è scrit­to, vie­ne det­to a paro­le. Vedre­mo se si farà, e come si tro­ve­rà su que­sto l’accordo con quei com­po­nen­ti del­la mag­gio­ran­za di gover­no (NCD) a cui si deve pro­prio l’introduzione del­la ampia tipo­lo­gia di con­trat­ti tem­po­ra­nei e ati­pi­ci effet­tua­ta con il dlgs. n.276 del 2003.

Se dun­que gli “inter­ven­ti di sem­pli­fi­ca­zio­ne, modi­fi­ca o supe­ra­men­to delle…tipologie con­trat­tua­li” resta­no del tut­to ipo­te­ti­ci e vir­tua­li, cer­ta è inve­ce l’introduzione di un nuo­vo dua­li­smo nel mer­ca­to del lavo­ro: a tut­ti i nuo­vi assun­ti ver­rà appli­ca­ta una tute­la dimez­za­ta con­tro i licen­zia­men­ti ingiu­sti­fi­ca­ti, men­tre i lavo­ra­to­ri già in ser­vi­zio godreb­be­ro inve­ce del­la tute­la per così dire “pie­na” dell’art.18. Sono evi­den­ti, e da più par­ti già segna­la­ti, gli effet­ti distor­si­vi che que­sta dispa­ri­tà di trat­ta­men­to deter­mi­ne­rà nel­le dina­mi­che del mer­ca­to del lavo­ro: da un lato ver­rà disin­cen­ti­va­ta la mobi­li­tà volon­ta­ria dei lavo­ra­to­ri già occu­pa­ti, dall’altro lato si incen­ti­ve­rà l’interesse del­le impre­se a libe­rar­si di que­sti ulti­mi per sosti­tuir­li con lavo­ra­to­ri assun­ti con il nuo­vo con­trat­to, il qua­le oltre ad assi­cu­ra­re una più age­vo­le licen­zia­bi­li­tà con­sen­te anche di frui­re del­la decon­tri­bu­zio­ne trien­na­le e del­lo scon­to Irap pre­vi­sti in paral­le­lo dal­la leg­ge di sta­bi­li­tà. Il dise­gno mira evi­den­te­men­te a deter­mi­na­re una pro­gres­si­va euta­na­sia dell’art.18, a segui­to vuoi del licen­zia­men­to dei lavo­ra­to­ri in ser­vi­zio vuoi del nor­ma­le turn over. Ma fino a quan­do l’effetto sosti­tu­ti­vo non ver­rà com­ple­ta­to si regi­stre­rà una visto­sa dif­fe­ren­zia­zio­ne di trat­ta­men­to tra quan­ti sono già tito­la­ri di un con­trat­to di lavo­ro e tut­ti colo­ro che ver­ran­no assun­ti dopo l’entrata in vigo­re del­la nuo­va disciplina.

Acca­drà quin­di che vi saran­no due tipi di lavo­ra­to­ri, occu­pa­ti nel­la stes­sa impre­sa, con la stes­sa qua­li­fi­ca e le mede­si­me man­sio­ni, ma con un trat­ta­men­to dif­fe­ren­te su un isti­tu­to cru­cia­le del rap­por­to di lavo­ro come quel­lo rela­ti­vo ai limi­ti del pote­re di licen­zia­men­to: il che signi­fi­ca che se licen­zia­ti per la mede­si­ma fat­ti­spe­cie gli uni potran­no otte­ne­re, in assen­za di giu­sti­fi­ca­to moti­vo, la rein­te­gra­zio­ne del rap­por­to, men­tre per gli altri il licen­zia­men­to ingiu­sti­fi­ca­to ver­rà solo mone­tiz­za­to. C’è da chie­der­si di qua­le gene­re di pro­gres­so si trat­ti, dopo le tan­te gia­cu­la­to­rie in mate­ria di “uni­ver­sa­liz­za­zio­ne” dei dirit­ti e supe­ra­men­to del­le bar­rie­re tra insi­ders e outsi­ders. E c’è da chie­der­si in qua­le stra­na acce­zio­ne del prin­ci­pio di ugua­glian­za e di ragio­ne­vo­lez­za pos­sa tro­va­re fon­da­men­to una dispa­ri­tà così macro­sco­pi­ca di trat­ta­men­to, la cui legit­ti­mi­tà dovreb­be esse­re argo­men­ta­ta sul­la base del fat­to che uno dei due lavo­ra­to­ri a suo tem­po, e maga­ri anni pri­ma, era sta­to assun­to con lo “spe­cia­le” “con­trat­to a tute­le cre­scen­ti”: tan­to “cre­scen­ti” da non fini­re mai di cre­sce­re, come un bam­bi­no che non diven­ta mai adul­to, come un appren­di­sta a vita. Di que­sto si dovrà occu­pa­re evi­den­te­men­te la Cor­te Costituzionale.

corteo-lavoro

Per l’intanto si può tran­quil­la­men­te affer­ma­re, ade­ren­do ad una auto­re­vo­le opi­nio­ne, che si trat­ta di una dif­fe­ren­za di trat­ta­men­to “ingiu­sta”: “que­sto sareb­be ingiu­sto”, ha rispo­sto infat­ti lo stes­so Pre­si­den­te del Con­si­glio a chi gli chie­de­va, qual­che tem­po fa, se l’art.18 sareb­be sta­to modi­fi­ca­to e/o abro­ga­to solo per i nuo­vi assun­ti (inter­vi­sta a La Repub­bli­ca del 30 set­tem­bre 2014). Si è quin­di assi­sti­to per mesi a uno spet­ta­co­lo sur­rea­le: il gover­no e nume­ro­si espo­nen­ti del­la mag­gio­ran­za dichia­ra­va­no a ogni piè sospin­to, nei media e duran­te lo stes­so esa­me in pri­ma let­tu­ra del d.d.l. al Sena­to, l’intenzione di modi­fi­ca­re e/o abro­ga­re l’art.18 sen­za che nel testo del d.d.l. vi fos­se alcun rife­ri­men­to al tema, con la pre­te­sa quin­di di rice­ve­re una dele­ga total­men­te in bian­co, sul­la paro­la, a segui­to del­la qua­le inter­ve­ni­re a pia­ci­men­to in sede di decre­ta­zio­ne dele­ga­ta. Poi nel­lo stes­so gover­no qual­cu­no deve ave­re avver­ti­to l’enormità dell’”eccesso dal­la dele­ga” che in tal modo si sareb­be rea­liz­za­to, con pla­tea­le vio­la­zio­ne dell’art.76 cost. E si è quin­di accet­ta­to di met­te­re alme­no per iscrit­to ciò che si inten­de fare, acco­glien­do infi­ne l’emendamento pre­sen­ta­to da espo­nen­ti del­la mino­ran­za PD alla Com­mis­sio­ne lavo­ro del­la Came­ra, il che, per così dire, costi­tui­sce già un pro­gres­so sul pia­no del­la lega­li­tà costi­tu­zio­na­le. Nel frat­tem­po si deve anche ave­re com­piu­ta­men­te rea­liz­za­to che la que­stio­ne non riguar­da­va un nume­ro pres­so­chè irri­le­van­te di per­so­ne, come in pre­ce­den­za si era ripe­tu­ta­men­te e incau­ta­men­te dichia­ra­to, ma oltre sei milio­ni di lavo­ra­to­ri dipen­den­ti, a cui andreb­be­ro aggiun­ti i tre milio­ni di pub­bli­ci dipen­den­ti, e che quin­di si rischia­va di apri­re la stra­da a una mole di licen­zia­men­ti di mas­sa e di ali­men­ta­re una pro­te­sta socia­le che si spe­ra di con­te­ne­re appli­can­do la disci­pli­na peg­gio­ra­ti­va ad “altri”, appun­to ai nuo­vi assun­ti. Un mes­sag­gio per­fet­to, come si vede, per pro­muo­ve­re soli­da­rie­tà e riu­ni­fi­ca­zio­ne del mon­do del lavoro.

Nel fare que­sto tut­ta­via si sono resi pale­si le inti­me con­trad­di­zio­ni sot­te­se alla inte­ra ope­ra­zio­ne. La dispo­si­zio­ne in ogget­to si pre­sen­ta con una for­mu­la in appa­ren­za ano­di­na e qua­si accat­ti­van­te, come se effet­ti­va­men­te si stes­se­ro attri­buen­do, in mate­ria di licen­zia­men­to, “tute­le” se non cre­scen­ti quan­to meno effet­ti­ve. Pri­ma si esclu­de per i licen­zia­men­ti eco­no­mi­ci la pos­si­bi­li­tà del­la rein­te­gra­zio­ne sosti­tui­ta da “un inden­niz­zo eco­no­mi­co cer­to e cre­scen­te con l’anzianità di ser­vi­zio”, poi si limi­ta “il dirit­to alla rein­te­gra­zio­ne ai licen­zia­men­ti nul­li e discri­mi­na­to­ri e a spe­ci­fi­che fat­ti­spe­cie di licen­zia­men­to disci­pli­na­re ingiu­sti­fi­ca­to”. E’ bene ricor­da­re che il dirit­to vigen­te (leg­ge Mon­ti-For­ne­ro, n.92 del 2002) pre­ve­de la rein­te­gra­zio­ne per i licen­zia­men­ti del pri­mo tipo solo in caso di “mani­fe­sta insus­si­sten­za” del moti­vo eco­no­mi­co e per i licen­zia­men­ti disci­pli­na­ri in caso di “insus­si­sten­za” del fat­to con­te­sta­to. Ora è come se si dices­se che per gli assun­ti con il nuo­vo con­trat­to la rein­te­gra­zio­ne non è pos­si­bi­le e va sosti­tui­ta con la mone­tiz­za­zio­ne anche ove il moti­vo eco­no­mi­co fos­se “mani­fe­sta­men­te insus­si­sten­te”, vale a dire pre­te­stuo­so, in fro­de alla leg­ge. Il che è pale­se­men­te inam­mis­si­bi­le, dato che il licen­zia­men­to immo­ti­va­to in que­sto caso sareb­be nul­lo. C’è quin­di qui una con­trad­di­zio­ne evi­den­te tra l’intenzione dichia­ra­ta (libe­ra­liz­za­zio­ne tota­le dei licen­zia­men­ti eco­no­mi­ci) e la pos­si­bi­li­tà di rea­liz­zar­la effet­ti­va­men­te, dato che non sia­mo nel 1965 quan­do l’ordinamento anco­ra con­sen­ti­va il licen­zia­men­to libe­ro, ma nel 2014 quan­do comun­que vige un obbli­go di moti­va­zio­ne e giu­sti­fi­ca­zio­ne del licen­zia­men­to. Nel caso poi dei licen­zia­men­ti disci­pli­na­ri si trat­ta di veri­fi­ca­re in che modo i decre­ti dele­ga­ti potran­no defi­ni­re le “spe­ci­fi­che fat­ti­spe­cie” per le qua­li sareb­be anco­ra ammes­sa la rein­te­gra­zio­ne. L’operazione pare ardua, dato che l’universo empi­ri­co dif­fi­cil­men­te si fa rin­chiu­de­re in dispo­si­zio­ni di carat­te­re tas­sa­ti­vo, come dimo­stra­no tut­ti i con­trat­ti col­let­ti­vi di lavo­ro che con­ten­go­no l’elencazione dei fat­ti che dan­no adi­to alle san­zio­ni disci­pli­na­ri sal­vo aggiun­ge­re la clau­so­la di sti­le per cui si trat­ta di rife­ri­men­ti pura­men­te esem­pli­fi­ca­ti­vi. Anche in que­sto caso può esse­re che l’ingannevole figu­ra del “con­trat­to a tute­le cre­scen­ti” si tra­sfor­mi in un boo­me­rang in fase attua­ti­va. Ma que­sto è un pro­ble­ma del domani.

AIUTACI a scrivere altri articoli come quello che hai appena letto con una donazione e con il 2x1000 nella dichiarazione dei redditi aggiungendo il codice S36 nell'apposito riquadro dedicato ai partiti politici.

Se ancora non la ricevi, puoi registrarti alla nostra newsletter.
Partecipa anche tu!

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Congresso 2024: regolamento congressuale

Il con­gres­so 2024 di Pos­si­bi­le si apre oggi 5 apri­le: dif­fon­dia­mo in alle­ga­to il rego­la­men­to con­gres­sua­le ela­bo­ra­to dal Comi­ta­to Organizzativo.

Il salario. Minimo, indispensabile. Una proposta di legge possibile.

Già nel 2018 Pos­si­bi­le ha pre­sen­ta­to una pro­po­sta di leg­ge sul sala­rio mini­mo. In quel­la pro­po­sta, l’introduzione di un sala­rio mini­mo lega­le, che rico­no­sces­se ai mini­mi tabel­la­ri un valo­re lega­le erga omnes quan­do que­sti fos­se­ro al di sopra del­la soglia sta­bi­li­ta, for­ni­va una inno­va­ti­va inter­pre­ta­zio­ne del­lo stru­men­to, sino a quel tem­po bloc­ca­to dal timo­re di ero­de­re pote­re con­trat­tua­le ai sin­da­ca­ti. Il testo del 2018 è sta­to riscrit­to e miglio­ra­to in alcu­ni dispo­si­ti­vi ed è pron­to per diven­ta­re una pro­po­sta di leg­ge di ini­zia­ti­va popolare.

500.000 firme per la cannabis: la politica si è piantata? Noi siamo per piantarla e mobilitarci.

500.000 fir­me per toglie­re risor­se e giro d’affari alle mafie, per garan­ti­re la qua­li­tà e la sicu­rez­za di cosa vie­ne ven­du­to e con­su­ma­to, per met­te­re la paro­la fine a una cri­mi­na­liz­za­zio­ne e a un proi­bi­zio­ni­smo che non han­no por­ta­to a nes­sun risul­ta­to. La can­na­bis non è una que­stio­ne secon­da­ria o risi­bi­le, ma un tema serio che riguar­da milio­ni di italiani.

Possibile per il Referendum sulla Cannabis

La can­na­bis riguar­da 5 milio­ni di con­su­ma­to­ri, secon­do alcu­ni addi­rit­tu­ra 6, mol­ti dei qua­li sono con­su­ma­to­ri di lun­go cor­so che ne fan­no un uso mol­to con­sa­pe­vo­le, non peri­co­lo­so per la società.
Pre­pa­ra­te lo SPID! Sarà una cam­pa­gna bre­vis­si­ma, dif­fi­ci­le, per cui ser­vi­rà tut­to il vostro aiu­to. Ma si può fare. Ed è giu­sto provarci.

Corridoi umanitari per chi fugge dall’Afghanistan, senza perdere tempo o fare propaganda

La prio­ri­tà deve esse­re met­te­re al sicu­ro le per­so­ne e non può esse­re mes­sa in discus­sio­ne da rim­pal­li tra pae­si euro­pei. Il dirit­to d’asilo è un dirit­to che in nes­sun caso può esse­re sot­to­po­sto a “vin­co­li quan­ti­ta­ti­vi”. Ser­vo­no cor­ri­doi uma­ni­ta­ri, e cioè vie d’accesso sicu­re, lega­li, tra­spa­ren­ti attra­ver­so cui eva­cua­re più per­so­ne possibili. 

Mobilitiamoci contro il DDL Paura

Saba­to 16 novem­bre era­va­mo a Roma, in Sapien­za, per l’assemblea con­tro il ddl 1660, già ribat­tez­za­to ddl “Pau­ra”, o “Repres­sio­ne”, o “Unghe­ria”, a indi­ca­re dove

Il Governo Meloni sta indebolendo l’Università e la Ricerca

Il gover­no Melo­ni ha scel­to di ridur­re le spe­se per uni­ver­si­tà e ricer­ca, andan­do in con­tro­ten­den­za rispet­to alle poli­ti­che euro­pee, men­tre il costo del per­so­na­le e l’inflazione con­ti­nua­no a cre­sce­re, aggra­van­do le dif­fi­col­tà eco­no­mi­che degli ate­nei. Inol­tre, il nuo­vo sche­ma di distri­bu­zio­ne del FFO pre­mie­rà le uni­ver­si­tà in base ai risul­ta­ti del­la ricer­ca, ridu­cen­do le risor­se “pere­qua­ti­ve” desti­na­te a bilan­cia­re le disu­gua­glian­ze tra ate­nei, aumen­tan­do ulte­rior­men­te il diva­rio tra le università.