[vc_row][vc_column][vc_column_text]Non è una Pace Fiscale ma un condono, questo lo si era capito da settimane. Il con-dono (stando all’etimologia del termine, condonare deriva dal latino e significa propriamente «concedere in dono») è elargito al proprio elettorato che così potrà liberarsi dal giogo del terribile fisco italiano. Caricature a parte, è certo che il decisore politico non abbia intrapreso tale scelta sulla base di valutazioni preliminari dello strumento, la cui efficacia rispetto allo stock dei crediti — fiscali e contributivi — incagliati è ampiamente discutibile.
Fra le ipotesi allo studio del governo, la più probabile prevede la possibilità di aderire alla pace fiscale pagando una percentuale minima della cartella (25%, 10% o 6%), determinata in base alla specifica situazione economica del contribuente. Il regime — definito di saldo e stralcio — si sovrapporrebbe a quello preesistente della definizione agevolata introdotta con il Collegato Fiscale alla Legge di bilancio 2017 (D.L. 193/2017), che già prevedeva una riduzione dell’importo da corrispondere intervenendo sulla sanzione e sugli interessi di mora della cartella, limitatamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Il contribuente avrebbe così pagato solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Il pagamento poteva essere fatto in un’unica rata o da un minimo di 3 ad un massimo di 5 rate. Nel 73% dei casi, infatti, è stato scelto il pagamento in forma rateale e in 9 casi su 10 si è optato per il numero massimo di rate (dati Agenzia delle Entrate, 2017).
Avevamo già sottolineato come questo strumento, «per una parte di queste posizioni debitorie […] ha avuto essenzialmente finalità dilatorie rispetto all’espletamento delle procedure esecutive» (Corte dei conti, Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per l’anno 2017). In buona sostanza, i contribuenti morosi hanno chiesto accesso alla definizione agevolata con rateizzazione, hanno pagato il primo rateo e poi stop. Le ragioni? Le rate andavano pagate in un arco temporale di sei mesi. Troppo poco tempo — evidentemente — per versare importi consistenti (16mila euro è il valore medio di una cartella rottamata nel 2017).
Il ‘saldo e stralcio’ sarà più vantaggioso? Difficile a dirsi, specie in presenza di una proposta che si modifica di giorno in giorno e a seconda degli equilibri politici nel governo. Va però sottolineato che la rottamazione renziana già determinava un taglio della cartella dal 30% al 50% a seconda del tipo di tributo non pagato. Certamente si continua a trascurare il problema di un sistema di riscossione inefficace, carico di crediti inesigibili, che permette scappatoie per i furbi e viceversa si insinua come una piaga per il contribuente in difficoltà. Sebbene nei paesi OCSE l’ente di riscossione è in generale dotato di poteri informativi e di mezzi coercitivi molto pervasivi, nel nostro paese — a fronte di una riduzione dei secondi e di una facilitazione del meccanismo dilazionatorio — si svilisce la perentorietà della sanzione iniziale per avviare il debito nella spirale degli interessi di mora il cui risultato è quello di spingerlo — anno dopo anno — nell’area dell’inesigibilità. Occorrono però dei distinguo: se da un lato almeno l’86% dei soggetti richiedenti la definizione agevolata era composto da persone fisiche — che avanzavano richiesta per il 43% dei crediti — l’altro 57% del debito fiscale e contributivo era a carico di persone giuridiche (che componevano il rimanente 14% dei soggetti richiedenti). Quanti di questi contribuenti e di queste società fosse realmente nella condizione di insolvenza non è noto. Prima del cambio di nome, Equitalia vantava circa 1.058 miliardi di euro di crediti, dei quali sono una minima parte era ritenuto effettivamente esigibile. Le stime indicavano questa quota parte in appena 51 miliardi di euro, il 5% (cfr. Di Tanno, lavoce.info 2016).
Il passaggio a Agenzia delle Entrate — Riscossione ha lasciato immutato il sistema di calcolo dell’aggio (che è ancora normato dall’art. 17 del D. Lgs. 112/1999), la cui base di calcolo equivale alla somma degli importi iscritti a ruolo, degli interessi di mora e delle sanzioni. La sua applicazione in quota percentuale fissa determina importi complessivi delle cartelle rilevanti, in modo eccedente rispetto a quello che dovrebbe essere solo il “compenso per la riscossione” destinato alla remunerazione dell’attività svolta dal concessionario. Un antico principio del nostro ordinamento fiscale — tuttora in vigore e contenuto nella Legge delega n. 825/1971, art. 10, comma 10 — prevede che gli aggi della riscossione siano incorporati nelle aliquote stabilite per i singoli tributi. Ma il sistema di calcolo attuale permette che l’aggio sia calcolato in quota fissa percentuale sul totale delle somme dovute, quindi anche sugli interessi di mora, permettendo così che esso cresca al crescere degli interessi, i quali a loro volta sono in relazione al ritardo di pagamento. Non è chiara la motivazione per cui al concessionario è riconosciuto un aggio maggiore nei casi in cui il debitore non paghi entro la scadenza dei primi sessanta giorni dalla notifica della cartella. La contraddizione è evidente se pensiamo che l’obiettivo della riscossione dovrebbe essere il versamento di quanto dovuto, non la massimizzazione degli introiti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]