Il grave turbamento del PD sulla legittima difesa

Il risultato è l’impunità assoluta, una combinazione folle e pericolosissima, anche perché segue un sostanziale allargamento delle maglie della normativa sull’uso delle armi, con un’applicazione molto permissiva della relativa direttiva europea.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La rifor­ma del­la legit­ti­ma dife­sa, dopo un velo­cis­si­mo pas­sag­gio in com­mis­sio­ne, è al voto in sena­to. Le agen­zie rife­ri­sco­no che l’art. 2 del rela­ti­vo DDL ha visto il voto favo­re­vo­le di 245 sena­to­ri, con 4 con­tra­ri e 3 aste­nu­ti, e pre­ci­sa­no che il PD ha vota­to a favo­re.

Ora, que­sto art. 2 pre­ve­de la modi­fi­ca dell’art. 55 del codi­ce pena­le, che puni­sce l’eccesso col­po­so nel­le cau­se di giu­sti­fi­ca­zio­ne, con l’aggiunta di un secon­do com­ma rife­ri­to espres­sa­men­te alla legit­ti­ma dife­sa, il qua­le esclu­de la puni­bi­li­tàse chi ha com­mes­so il fat­to per la sal­va­guar­dia del­la pro­pria o altrui inco­lu­mi­tà ha agi­to nel­le con­di­zio­ni di cui all’articolo 61, pri­mo com­ma, n. 5 (cioè situa­zio­ni di mino­ra­ta dife­sa del­la vit­ti­ma), ovve­ro in sta­to di gra­ve tur­ba­men­to, deri­van­te dal­la situa­zio­ne di peri­co­lo in atto”.

For­se è sfug­gi­to ai sena­to­ri, sem­pli­ci o meno, del PD, ma si trat­ta del­la vera nor­ma di chiu­su­ra del­la rifor­ma sal­vi­nia­na, per­ché va let­ta in stret­ta con­nes­sio­ne con l’art. 1 del DDL, appro­va­to in precedenza.

Sta­bi­li­re che non sarà puni­bi­le per ecces­so col­po­so di legit­ti­ma dife­sa chi ha agi­to in sta­to di gra­ve tur­ba­men­to psi­chi­co signi­fi­ca non puni­re mai più nes­su­no per ecces­so col­po­so di legit­ti­ma dife­sa, quin­di di fat­to una impu­ni­tà sostan­zia­le e asso­lu­ta per qual­sia­si rea­zio­ne in qual­sia­si situazione.

Il “gra­ve tur­ba­men­to psi­chi­co” è uno sta­to d’animo, quin­di una situa­zio­ne sog­get­ti­va, che sarà ogget­to di una valu­ta­zio­ne discre­zio­na­le e che dif­fi­cil­men­te potrà esse­re nega­to, poi­ché è evi­den­te come le situa­zio­ni che gene­ra­no la neces­si­tà di una dife­sa com­por­ta­no neces­sa­ria­men­te un tur­ba­men­to psi­chi­co.

Quin­di, rica­pi­to­lan­do le con­nes­sio­ni. La nor­ma “base”, art. 52 C.P. pri­mo com­ma, che non vie­ne toc­ca­ta, dice che «Non è puni­bi­le chi ha com­mes­so il fat­to per esser­vi sta­to costret­to dal­la neces­si­tà di difen­de­re un dirit­to pro­prio od altrui con­tro il peri­co­lo attua­le di un’of­fe­sa ingiu­sta, sem­pre che la dife­sa sia pro­por­zio­na­ta all’of­fe­sa».

La pro­por­zio­na­li­tà richie­sta dall’art. 52 nel DDL leghi­sta è auto­ma­ti­ca in deter­mi­na­te situa­zio­ni, quel­le che por­ta­no a rea­ti gra­vi come l’omicidio, poi­ché “agi­sce sem­pre in sta­to di legit­ti­ma dife­sa colui che com­pie un atto per respin­ge­re l’intrusione posta in esse­re con vio­len­za o minac­cia di uso di armi o di altri mez­zi di coa­zio­ne fisi­ca, da par­te di una o più persone”.

Nei casi in cui non vi sia l’automatismo, quin­di quan­do vie­ne rico­no­sciu­ta la legit­ti­ma dife­sa ma l’atto è spro­por­zio­na­to, inter­vie­ne la nor­ma in esa­me che eli­mi­na il rea­to di ecces­so col­po­so in caso di gra­ve tur­ba­men­to psi­chi­co, cioè pra­ti­ca­men­te sem­pre.

Il risul­ta­to è l’impunità asso­lu­ta, una com­bi­na­zio­ne fol­le e peri­co­lo­sis­si­ma, anche per­ché segue un sostan­zia­le allar­ga­men­to del­le maglie del­la nor­ma­ti­va sull’uso del­le armi, con un’applicazione mol­to per­mis­si­va del­la rela­ti­va diret­ti­va europea.

E tut­to que­sto con il voto qua­si una­ni­me del sena­to sul­la nor­ma di chiu­su­ra, ivi com­pre­so il voto irre­spon­sa­bi­le di quel­la che dovreb­be esse­re l’opposizione, che con­ti­nua a cer­ca­re di lucra­re con­sen­so sul­la sicu­rez­za, dimen­ti­can­do che al gover­no ci sono i pro­fes­sio­ni­sti del settore.

Il gra­ve tur­ba­men­to del PD non esclu­de la sua respon­sa­bi­li­tà.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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