[vc_row][vc_column][vc_column_text]La riforma della legittima difesa, dopo un velocissimo passaggio in commissione, è al voto in senato. Le agenzie riferiscono che l’art. 2 del relativo DDL ha visto il voto favorevole di 245 senatori, con 4 contrari e 3 astenuti, e precisano che il PD ha votato a favore.
Ora, questo art. 2 prevede la modifica dell’art. 55 del codice penale, che punisce l’eccesso colposo nelle cause di giustificazione, con l’aggiunta di un secondo comma riferito espressamente alla legittima difesa, il quale esclude la punibilità “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5 (cioè situazioni di minorata difesa della vittima), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Forse è sfuggito ai senatori, semplici o meno, del PD, ma si tratta della vera norma di chiusura della riforma salviniana, perché va letta in stretta connessione con l’art. 1 del DDL, approvato in precedenza.
Stabilire che non sarà punibile per eccesso colposo di legittima difesa chi ha agito in stato di grave turbamento psichico significa non punire mai più nessuno per eccesso colposo di legittima difesa, quindi di fatto una impunità sostanziale e assoluta per qualsiasi reazione in qualsiasi situazione.
Il “grave turbamento psichico” è uno stato d’animo, quindi una situazione soggettiva, che sarà oggetto di una valutazione discrezionale e che difficilmente potrà essere negato, poiché è evidente come le situazioni che generano la necessità di una difesa comportano necessariamente un turbamento psichico.
Quindi, ricapitolando le connessioni. La norma “base”, art. 52 C.P. primo comma, che non viene toccata, dice che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».
La proporzionalità richiesta dall’art. 52 nel DDL leghista è automatica in determinate situazioni, quelle che portano a reati gravi come l’omicidio, poiché “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Nei casi in cui non vi sia l’automatismo, quindi quando viene riconosciuta la legittima difesa ma l’atto è sproporzionato, interviene la norma in esame che elimina il reato di eccesso colposo in caso di grave turbamento psichico, cioè praticamente sempre.
Il risultato è l’impunità assoluta, una combinazione folle e pericolosissima, anche perché segue un sostanziale allargamento delle maglie della normativa sull’uso delle armi, con un’applicazione molto permissiva della relativa direttiva europea.
E tutto questo con il voto quasi unanime del senato sulla norma di chiusura, ivi compreso il voto irresponsabile di quella che dovrebbe essere l’opposizione, che continua a cercare di lucrare consenso sulla sicurezza, dimenticando che al governo ci sono i professionisti del settore.
Il grave turbamento del PD non esclude la sua responsabilità.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]