Il Jobs Act alla resa dei conti: operazione doping e danni permanenti

Y11MSCHF3JYINIl con­cla­ma­to Jobs Act alla resa dei con­ti può esse­re rias­sun­to così: si trat­ta di un inter­ven­to doping, a bre­ve ter­mi­ne,  sul mer­ca­to del lavo­ro desti­na­to a pro­dur­re inve­ce dan­ni per­ma­nen­ti nel dirit­to del lavo­ro.

L’effetto dopan­te con­si­ste in que­sto. Si intro­du­ce un dop­pio e for­mi­da­bi­le incen­ti­vo alle assun­zio­ni con il cosid­det­to con­trat­to a tute­le cre­scen­ti. Il pri­mo incen­ti­vo è costi­tui­to dal­lo scon­to fisca­le e con­tri­bu­ti­vo intro­dot­to dal­la leg­ge di sta­bi­li­tà per gli assun­ti nel 2015, com­mi­su­ra­to in cir­ca 8.000 euro annui per tre anni. Il secon­do incen­ti­vo, strut­tu­ra­le, cioè per­ma­nen­te, sta nel­la abro­ga­zio­ne, per i nuo­vi assun­ti, del­la tute­la rea­le con­tro i licen­zia­men­ti ille­git­ti­mi.

E’ sicu­ro quin­di che nei pros­si­mi mesi vi sarà una spe­cie di boom del­le assun­zio­ni con il nuo­vo con­trat­to e che quin­di assi­ste­re­mo a una cam­pa­gna media­ti­ca sul suc­ces­so del Jobs Act, para­go­na­bi­le a quel­la che il gover­no Ber­lu­sco­ni fece a segui­to del­la leg­ge Bia­gi del 2003, spac­cian­do per incre­men­to del­la occu­pa­zio­ne la mes­sa in rego­la dei lavo­ra­to­ri rume­ni nell’edilizia a segui­to dell’ingresso del­la Roma­nia nel­la UE. A bre­ve ter­mi­ne l’assunzione con il nuo­vo con­trat­to a tute­le (pseudo)crescenti sarà infat­ti mol­to van­tag­gio­sa e in alcu­ni casi per così dire auto­ma­ti­ca. Così nel­la suc­ces­sio­ne di appal­ti: una nor­ma del decre­to legi­sla­ti­vo sta­bi­li­sce infat­ti che in caso di suc­ces­sio­ne di appal­ti val­ga la nuo­va disci­pli­na. Tut­ti i lavo­ra­to­ri a cui ver­rà assi­cu­ra­to il lavo­ro in segui­to al pas­sag­gio ad altro appal­ta­to­re ver­ran­no quin­di, for­mal­men­te,  assun­ti con il nuo­vo con­trat­to che con­sen­te la libe­ra­liz­za­zio­ne del licen­zia­men­to. E’ pre­ve­di­bi­le inol­tre che una par­te dei con­trat­ti a ter­mi­ne, che oggi costi­tui­sco­no la for­ma pre­do­mi­nan­te di assun­zio­ne, ver­ran­no con­ver­ti­ti nel nuo­vo con­trat­to a libe­ra licen­zia­bi­li­tà, nel bre­ve perio­do mol­to più con­ve­nien­te. Al tem­po stes­so qual­che effet­to avrà anche la sana­to­ria pre­vi­sta dal decre­to sul­le tipo­lo­gie con­trat­tua­li,  che con­sen­te ai dato­ri di lavo­ro che abbia­no uti­liz­za­to fal­se col­la­bo­ra­zio­ni auto­no­me di libe­rar­si da ogni gra­va­me retri­bu­ti­vo, con­tri­bu­ti­vo e fisca­le nel caso in cui con­ver­ta­no i fal­si con­trat­ti di col­la­bo­ra­zio­ne nel nuo­vo con­trat­to a tute­le (pseudo)crescenti entro il 2015.

E’ ovvio rile­va­re che, esau­ri­to l’effetto doping, tut­to tor­ne­rà come pri­ma: infat­ti resta­no pres­so­ché tut­te le for­me pre­ca­rie di assun­zio­ne, dal con­trat­to a ter­mi­ne, libe­ra­liz­za­to per­ché pri­va­to di cau­sa­le, al lavo­ro in affit­to al lavo­ro a chia­ma­ta, fino al lavo­ro acces­so­rio con vou­cher, che vie­ne anzi poten­zia­to, così come potran­no atti­var­si nuo­ve col­la­bo­ra­zio­ni pseu­do-auto­no­me e fal­se par­ti­ta Iva, per le qua­li resta tut­to come prima.

Fini­to l’effetto doping veri­fi­che­re­mo inve­ce i dan­ni per­ma­nen­ti. Il pri­mo di que­sto è costi­tui­to da una disci­pli­na irra­gio­ne­vo­le del licen­zia­men­to, che san­ci­sce una dispa­ri­tà di trat­ta­men­to tra già occu­pa­ti e nuo­vi assun­ti, che non esi­ste in alcun pae­se euro­peo e che in Fran­cia già anni fa è sta­ta dichia­ra­ta inco­sti­tu­zio­na­le. I lavo­ra­to­ri assun­ti dopo il feb­bra­io 2015 potran­no esse­re licen­zia­ti per moti­vo eco­no­mi­co anche se il moti­vo eco­no­mi­co è “insus­si­sten­te”, sal­vo un mise­ra­bi­le inden­niz­zo (due mesi per anno di anzia­ni­tà, se si ottie­ne una sen­ten­za giu­di­zia­ria, un mese per anzia­ni­tà se si acce­de alla pro­po­sta con­ci­lia­ti­va del dato­re di lavo­ro, con asse­gno cir­co­la­re defi­sca­liz­za­to e bre­vi manu). Lo stes­so acca­drà se si vie­ne licen­zia­ti per moti­vi disci­pli­na­ri, anche per un ina­dem­pi­men­to lie­vis­si­mo, dato che il decre­to gover­na­ti­vo pre­ten­de per­si­no di abro­ga­re il prin­ci­pio gene­ra­le di pro­por­zio­na­li­tà san­ci­to fin dall’art.2106 del codi­ce civi­le del 1942. Per non dire del fat­to che la nor­ma­ti­va sul­la libe­ra licen­zia­bi­li­tà vie­ne este­sa ai licen­zia­men­ti col­let­ti­vi, con pla­tea­le vio­la­zio­ne del­la leg­ge dele­ga, intro­du­cen­do anche qui, in caso di vio­la­zio­ne del­le rego­le in mate­ria di cri­te­ri di scel­ta, una assur­da dif­fe­ren­za di trat­ta­men­to tra nuo­vi assun­ti e già occu­pa­ti. Una mostruo­si­tà giu­ri­di­ca che non ha para­go­ni in alcun pae­se euro­peo, che pro­dur­rà un con­ten­zio­so di rile­van­ti pro­por­zio­ni e dovrà esse­re rimes­sa al giu­di­zio del­la Cor­te costituzionale.

Un gran­de bluff di cui si dovrà ren­de­re con­to quan­do gli effet­ti media­ti­ci del­la cam­pa­gna in atto ver­ran­no chia­ma­ti all’inevitabile red­de ratio­nem, com­pre­se le favo­le che si rac­con­ta­no in mate­ria di esten­sio­ne degli ammor­tiz­za­to­ri socia­li, col­le­ga­ti alla sto­ria con­tri­bu­ti­va e quin­di del tut­to irri­so­ri per i lavo­ra­to­ri discon­ti­nui e sta­gio­na­li, men­tre in paral­le­lo si ridu­co­no gli inter­ven­ti del­la Cas­sa inte­gra­zio­ne e si va al supe­ra­men­to del­la inden­ni­tà di mobi­li­tà e degli ammor­tiz­za­to­ri in dero­ga, e in tema di  poli­ti­che atti­ve con­se­gna­te a isti­tu­zio­ni pub­bli­che del tut­to ina­de­gua­te e a un sur­rea­le con­trat­to di ricol­lo­ca­zio­ne con vou­cher rin­via­to a ipo­te­ti­ci inter­ven­ti regionali.

Tut­to quin­di dice che sia­mo di fron­te a un inter­ven­to tat­ti­ci­sti­co di bre­ve respi­ro, segna­to da for­ti con­trad­di­zio­ni inter­ne e lar­ga­men­te pro­pa­gan­di­sti­co, che non meri­ta di esse­re con­si­de­ra­to in ter­mi­ni di dise­gno stra­te­gi­co nep­pu­re dal pun­to di vista critico.

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