C’è una norma del Disegno di legge Concorrenza di cui nessuno parla, a parte gli “addetti ai lavori”, e che invece è probabilmente una delle più rilevanti per i cittadini. Si tratta dell’art. 7, che, modificando l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, prevede la predisposizione di una tabella unica nazionale per la liquidazione dei danni da incidente stradale non di lieve entità, cioè quelli che determinano un danno biologico che va dal 10% al 100%. La tabella verrà predisposta con gli stessi criteri utilizzati dall’art. 139 dello stesso codice, che già regola il risarcimento del danno per lesioni di lieve entità (da 1 a 9 punti di danno biologico). Ma provo a uscire dai tecnicismi per far capire cosa sta succedendo, premettendo un breve riassunto della evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia.
Uno dei problemi oggettivi della giustizia civile italiana per anni è stato rappresentato dalla difformità di trattamento fra i vari Tribunali del risarcimento del danno alla persona in tutte le sue componenti non patrimoniali (cioè, semplificando, ad esclusione delle spese e dei mancati guadagni). Chi veniva investito a Bologna otteneva, a parità di lesioni, un trattamento diverso da chi veniva invece investito a Siracusa. Nel silenzio del legislatore, erano i vari Tribunali a predisporre un tabellario per la liquidazione del danno, che potesse essere utilizzato anche e soprattutto stragiudizialmente per uniformare il più possibile i risarcimenti e prevenire le liti.
Le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano erano le più congrue, ed erano anche le più utilizzate dagli altri giudici, tanto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011, disponeva che “quando, nella liquidazione del danno biologico, manchino criteri stabiliti dalla legge, il criterio di liquidazione cui i giudici di merito devono attenersi, al fine di garantire l’uniformità di trattamento, è quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne l’abbandono”.
Ma nel frattempo il legislatore era intervenuto, limitatamente alle lesioni di lieve entità da 1% a 9% di danno biologico, con il nuovo Codice delle Assicurazioni (D.L. 209/2005), predisponendo una tabella nazionale, appunto per danni derivanti dalla circolazione stradale.
Ovviamente la tabella nazionale, predisposta d’intesa con l’Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici (ANIA) era, per mera combinazione, molto più riduttiva di quella analoga del Tribunale di Milano (poi faremo due conti comparativi).
Visto che siamo pur sempre in Italia, questa normativa determinava una disparità di trattamento stupefacente, posto che si applicava unicamente ai danni derivanti dalla circolazione stradale. Infatti chi subiva un infortunio a causa di un incidente stradale riceveva un risarcimento molto inferiore rispetto a chi, con parità di punteggio, veniva danneggiato in altro contesto, o perché caduto a causa di una buca nel marciapiede, o perché morso da un cane.
La differenza fra le due situazioni è solo una. Nel primo caso esiste la copertura assicurativa obbligatoria, quindi paga un’assicurazione ed esiste azione diretta nei suoi confronti, cioè si fa causa direttamente all’assicurazione. Nel secondo no, quindi paga il comune proprietario del marciapiede o il proprietario del cane, a meno che non abbiano volontariamente stipulato ulteriori contratti assicurativi, ma sempre senza azione diretta.
Con le tabelle in vigore oggi, se una persona di 70 anni subisce un danno biologico permanente del 9% a causa di un incidente stradale, con 10 giorni di ospedale quindi di inabilità temporanea assoluta, che vale con aggiornamento ISTAT circa 46,00 euro per ogni giorno, e poi gradualmente ritorna alla normalità con 10 giorni di inabilità temporanea al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%, otterrà un risarcimento tabellare di €uro 11.523,74 di danno permanente e €uro 1.160,76 di danno temporaneo, per un totale di €uro 12.684,50. Poi discuterà per avere una maggiorazione del 20% per quello che una volta era il danno morale, senza alcuna speranza di ottenerla senza una pronuncia del Giudice. Lo stesso danno viene valutato dal Tribunale di Milano, complessivamente, in €uro 17.466,00, sia per il diverso valore del punto, che per il danno ex-morale già ricompreso, che per l’inabilità temporanea che è pagata il doppio.
Ora il disegno di legge sulle liberalizzazioni, come detto all’inizio, applicherà la tabella unica fino al 100%, semplicemente estendendo i valori di quella esistente per i danni da micropermanente, sempre sotto la supervisione dell’ANIA. Appare evidente come i risarcimenti verranno assai sensibilmente ridimensionati (basta fare una proiezione matematica dell’esempio, considerando che già la norma prevede che l’inabilità temporanea sia conforme a quella delle micro-permanenti, quindi dimezzata).
Certo, il giudice avrà la possibilità, dice la norma, in determinate condizioni di adeguare il risarcimento al danno effettivo fino al 40% in più, di conseguenza (ricordo che si dice “il giudice”) escludendo in radice che ciò possa accadere nel corso della trattativa stragiudiziale, quindi incentivando, anzi, obbligando il ricorso alla iniziativa giudiziaria (e intasando ulteriormente quei Tribunali che altre fantasiose norme vorrebbero invece liberare).
Le assicurazioni risparmieranno molti milioni di euro, ma non sulle truffe assicurative (che sono il cavallo di Troia e la giustificazione di ogni iniziativa legislativa che serve solo a far cassa per le Compagnie), non sui finti colpi di frusta (che di solito valgono un 2% quindi sono già ampiamente oggetto di normativa specifica e molto restrittiva) ma sui risarcimenti dovuti, su quelli sacrosanti, su quelli gravi. Sulla pelle delle persone paralizzate o che perdono un arto, e che con il risarcimento devono riorganizzare completamente la propria vita.
E tutto questo sempre con una disciplina “speciale”, di serie B, per il danno da incidente stradale, che viene esclusa per tutte le altre diverse fonti di danno. Poi sì, ci sono anche norme che parlano di “sconti”, come sempre è successo quando entrava in vigore una norma restrittiva dei diritti dei danneggiati. Ma chi li ha visti gli sconti sulle polizze fino ad oggi? E sono proporzionali al risparmio milionario, se non miliardario, delle Compagnie? Ed è eticamente accettabile che questo risparmio nasca da un pagamento più basso di risarcimenti per danni gravi pacificamente dovuti?
E che cosa liberalizza, esattamente, questa disposizione?
Insomma, il governo Renzi sta riuscendo, se nessuno farà nulla per impedirlo, anche solo informando di ciò che sta accadendo, nell’intento fallito da Monti e da Letta, l’ennesima vittoria di una lobby sulla pelle dei cittadini danneggiati e dei loro familiari.
Un verso che sembra non poter cambiare mai.