Il vero regalo del Disegno di legge Concorrenza

10904223_874740359215613_463016874_nC’è una nor­ma del Dise­gno di leg­ge Con­cor­ren­za di cui nes­su­no par­la, a par­te gli “addet­ti ai lavo­ri”, e che inve­ce è pro­ba­bil­men­te una del­le più rile­van­ti per i cit­ta­di­ni. Si trat­ta dell’art. 7, che, modi­fi­can­do l’art. 138 del Codi­ce del­le Assi­cu­ra­zio­ni, pre­ve­de la pre­di­spo­si­zio­ne di una tabel­la uni­ca nazio­na­le per la liqui­da­zio­ne dei dan­ni da inci­den­te stra­da­le non di lie­ve enti­tà, cioè quel­li che deter­mi­na­no un dan­no bio­lo­gi­co che va dal 10% al 100%. La tabel­la ver­rà pre­di­spo­sta con gli stes­si cri­te­ri uti­liz­za­ti dall’art. 139 del­lo stes­so codi­ce, che già rego­la il risar­ci­men­to del dan­no per lesio­ni di lie­ve enti­tà (da 1 a 9 pun­ti di dan­no bio­lo­gi­co). Ma pro­vo a usci­re dai tec­ni­ci­smi per far capi­re cosa sta suc­ce­den­do, pre­met­ten­do un bre­ve rias­sun­to del­la evo­lu­zio­ne legi­sla­ti­va e giu­ri­spru­den­zia­le in materia.

Uno dei pro­ble­mi ogget­ti­vi del­la giu­sti­zia civi­le ita­lia­na per anni è sta­to rap­pre­sen­ta­to dal­la dif­for­mi­tà di trat­ta­men­to fra i vari Tri­bu­na­li del risar­ci­men­to del dan­no alla per­so­na in tut­te le sue com­po­nen­ti non patri­mo­nia­li (cioè, sem­pli­fi­can­do, ad esclu­sio­ne del­le spe­se e dei man­ca­ti gua­da­gni). Chi veni­va inve­sti­to a Bolo­gna otte­ne­va, a pari­tà di lesio­ni, un trat­ta­men­to diver­so da chi veni­va inve­ce inve­sti­to a Sira­cu­sa. Nel silen­zio del legi­sla­to­re, era­no i vari Tri­bu­na­li a pre­di­spor­re un tabel­la­rio per la liqui­da­zio­ne del dan­no, che potes­se esse­re uti­liz­za­to anche e soprat­tut­to stra­giu­di­zial­men­te per uni­for­ma­re il più pos­si­bi­le i risar­ci­men­ti e pre­ve­ni­re le liti.

Le tabel­le pre­di­spo­ste dal Tri­bu­na­le di Mila­no era­no le più con­grue, ed era­no anche le più uti­liz­za­te dagli altri giu­di­ci, tan­to che la Cor­te di Cas­sa­zio­ne, con la sen­ten­za n. 12408 del 7 giu­gno 2011, dispo­ne­va che “quan­do, nel­la liqui­da­zio­ne del dan­no bio­lo­gi­co, man­chi­no cri­te­ri sta­bi­li­ti dal­la leg­ge, il cri­te­rio di liqui­da­zio­ne cui i giu­di­ci di meri­to devo­no atte­ner­si, al fine di garan­ti­re l’u­ni­for­mi­tà di trat­ta­men­to, è quel­lo pre­di­spo­sto dal Tri­bu­na­le di Mila­no, in quan­to ampia­men­te dif­fu­so sul ter­ri­to­rio nazio­na­le, sal­vo cir­co­stan­ze in con­cre­to ido­nee a giu­sti­fi­car­ne l’ab­ban­do­no”.

Ma nel frat­tem­po il legi­sla­to­re era inter­ve­nu­to, limi­ta­ta­men­te alle lesio­ni di lie­ve enti­tà da 1% a 9% di dan­no bio­lo­gi­co, con il nuo­vo Codi­ce del­le Assi­cu­ra­zio­ni (D.L. 209/2005), pre­di­spo­nen­do una tabel­la nazio­na­le, appun­to per dan­ni deri­van­ti dal­la cir­co­la­zio­ne stradale.

Ovvia­men­te la tabel­la nazio­na­le, pre­di­spo­sta d’intesa con l’Associazione Nazio­na­le fra Impre­se Assi­cu­ra­tri­ci (ANIA) era, per mera com­bi­na­zio­ne, mol­to più ridut­ti­va di quel­la ana­lo­ga del Tri­bu­na­le di Mila­no (poi fare­mo due con­ti comparativi).

Visto che sia­mo pur sem­pre in Ita­lia, que­sta nor­ma­ti­va deter­mi­na­va una dispa­ri­tà di trat­ta­men­to stu­pe­fa­cen­te, posto che si appli­ca­va uni­ca­men­te ai dan­ni deri­van­ti dal­la cir­co­la­zio­ne stra­da­le. Infat­ti chi subi­va un infor­tu­nio a cau­sa di un inci­den­te stra­da­le rice­ve­va un risar­ci­men­to mol­to infe­rio­re rispet­to a chi, con pari­tà di pun­teg­gio, veni­va dan­neg­gia­to in altro con­te­sto, o per­ché cadu­to a cau­sa di una buca nel mar­cia­pie­de, o per­ché mor­so da un cane.

La dif­fe­ren­za fra le due situa­zio­ni è solo una. Nel pri­mo caso esi­ste la coper­tu­ra assi­cu­ra­ti­va obbli­ga­to­ria, quin­di paga un’assicurazione ed esi­ste azio­ne diret­ta nei suoi con­fron­ti, cioè si fa cau­sa diret­ta­men­te all’assicurazione. Nel secon­do no, quin­di paga il comu­ne pro­prie­ta­rio del mar­cia­pie­de o il pro­prie­ta­rio del cane, a meno che non abbia­no volon­ta­ria­men­te sti­pu­la­to ulte­rio­ri con­trat­ti assi­cu­ra­ti­vi, ma sem­pre sen­za azio­ne diretta.

Con le tabel­le in vigo­re oggi, se una per­so­na di 70 anni subi­sce un dan­no bio­lo­gi­co per­ma­nen­te del 9% a cau­sa di un inci­den­te stra­da­le, con 10 gior­ni di ospe­da­le quin­di di ina­bi­li­tà tem­po­ra­nea asso­lu­ta, che vale con aggior­na­men­to ISTAT cir­ca 46,00 euro per ogni gior­no, e poi gra­dual­men­te ritor­na alla nor­ma­li­tà con 10 gior­ni di ina­bi­li­tà tem­po­ra­nea al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%, otter­rà un risar­ci­men­to tabel­la­re di €uro 11.523,74 di dan­no per­ma­nen­te e €uro 1.160,76 di dan­no tem­po­ra­neo, per un tota­le di €uro 12.684,50. Poi discu­te­rà per ave­re una mag­gio­ra­zio­ne del 20% per quel­lo che una vol­ta era il dan­no mora­le, sen­za alcu­na spe­ran­za di otte­ner­la sen­za una pro­nun­cia del Giu­di­ce. Lo stes­so dan­no vie­ne valu­ta­to dal Tri­bu­na­le di Mila­no, com­ples­si­va­men­te, in €uro 17.466,00, sia per il diver­so valo­re del pun­to, che per il dan­no ex-mora­le già ricom­pre­so, che per l’inabilità tem­po­ra­nea che è paga­ta il doppio.

Ora il dise­gno di leg­ge sul­le libe­ra­liz­za­zio­ni, come det­to all’inizio, appli­che­rà la tabel­la uni­ca fino al 100%, sem­pli­ce­men­te esten­den­do i valo­ri di quel­la esi­sten­te per i dan­ni da micro­per­ma­nen­te, sem­pre sot­to la super­vi­sio­ne dell’ANIA. Appa­re evi­den­te come i risar­ci­men­ti ver­ran­no assai sen­si­bil­men­te ridi­men­sio­na­ti (basta fare una pro­ie­zio­ne mate­ma­ti­ca dell’esempio, con­si­de­ran­do che già la nor­ma pre­ve­de che l’inabilità tem­po­ra­nea sia con­for­me a quel­la del­le micro-per­ma­nen­ti, quin­di dimezzata).

Cer­to, il giu­di­ce avrà la pos­si­bi­li­tà, dice la nor­ma, in deter­mi­na­te con­di­zio­ni di ade­gua­re il risar­ci­men­to al dan­no effet­ti­vo fino al 40% in più, di con­se­guen­za (ricor­do che si dice “il giu­di­ce”) esclu­den­do in radi­ce che ciò pos­sa acca­de­re nel cor­so del­la trat­ta­ti­va stra­giu­di­zia­le, quin­di incen­ti­van­do, anzi, obbli­gan­do il ricor­so alla ini­zia­ti­va giu­di­zia­ria (e inta­san­do ulte­rior­men­te quei Tri­bu­na­li che altre fan­ta­sio­se nor­me vor­reb­be­ro inve­ce liberare).

Le assi­cu­ra­zio­ni rispar­mie­ran­no mol­ti milio­ni di euro, ma non sul­le truf­fe assi­cu­ra­ti­ve (che sono il caval­lo di Tro­ia e la giu­sti­fi­ca­zio­ne di ogni ini­zia­ti­va legi­sla­ti­va che ser­ve solo a far cas­sa per le Com­pa­gnie), non sui fin­ti col­pi di fru­sta (che di soli­to val­go­no un 2% quin­di sono già ampia­men­te ogget­to di nor­ma­ti­va spe­ci­fi­ca e mol­to restrit­ti­va) ma sui risar­ci­men­ti dovu­ti, su quel­li sacro­san­ti, su quel­li gra­vi. Sul­la pel­le del­le per­so­ne para­liz­za­te o che per­do­no un arto, e che con il risar­ci­men­to devo­no rior­ga­niz­za­re com­ple­ta­men­te la pro­pria vita.

E tut­to que­sto sem­pre con una disci­pli­na “spe­cia­le”, di serie B, per il dan­no da inci­den­te stra­da­le, che vie­ne esclu­sa per tut­te le altre diver­se fon­ti di dan­no. Poi sì, ci sono anche nor­me che par­la­no di “scon­ti”, come sem­pre è suc­ces­so quan­do entra­va in vigo­re una nor­ma restrit­ti­va dei dirit­ti dei dan­neg­gia­ti. Ma chi li ha visti gli scon­ti sul­le poliz­ze fino ad oggi? E sono pro­por­zio­na­li al rispar­mio milio­na­rio, se non miliar­da­rio, del­le Com­pa­gnie? Ed è eti­ca­men­te accet­ta­bi­le che que­sto rispar­mio nasca da un paga­men­to più bas­so di risar­ci­men­ti per dan­ni gra­vi paci­fi­ca­men­te dovuti?

E che cosa libe­ra­liz­za, esat­ta­men­te, que­sta disposizione?

Insom­ma, il gover­no Ren­zi sta riu­scen­do, se nes­su­no farà nul­la per impe­dir­lo, anche solo infor­man­do di ciò che sta acca­den­do, nell’intento fal­li­to da Mon­ti e da Let­ta, l’ennesima vit­to­ria di una lob­by sul­la pel­le dei cit­ta­di­ni dan­neg­gia­ti e dei loro familiari.

Un ver­so che sem­bra non poter cam­bia­re mai.

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