Sette sistemi elettorali per sette Regioni. Quelle in cui si voterà il 31 maggio.
Tutte, tranne la Liguria (che continua a votare con il vecchio Tatarellum, cioè la legge n. 43 del 1995), si sono dotate del proprio sistema elettorale, come prevede l’articolo 122 della Costituzione.
In prossimità del voto, tutte hanno introdotto modifiche della precedente legge elettorale, talvolta del tutto limitate (come in Campania), altre volte assai significative (si pensi a Umbria e Puglia), altre ancora con una legge nuova di zecca (Toscana).
Cosa hanno in comune?
Tutte prevedono l’elezione del Presidente e del Consiglio e sono tutte a base proporzionale con premio di maggioranza, soglie di sbarramento e scelta dei candidati con voto di preferenza. In tutte le leggi regionali sono previste le coalizioni di liste (che invece l’ultima versione dell’Italicum eliminerebbe).
Tutti questo elementi, però, risultano diversamente articolati delle diverse Regioni. Vediamoli.
Il premio di maggioranza
a) A chi è attribuito?
Alla lista o la coalizione collegata al candidato che, avendo riportato più voti, è eletto Presidente.
In un unico turno di votazione – in tutte le Regioni, tranne che in Toscana.
In questo caso, la recente legge n. 26 settembre 2014, n. 51 ha previsto che se nessuno ha ottenuto il 40% dei consensi si proceda al ballottaggio tra i due candidati più votati e che chi ottiene un voto in più sia eletto Presidente, trascinandosi dietro un premio del 57,5%. Una specie di Italicum (si sa che la Toscana fa da apripista: era già successo con il Porcellum), migliore, però, almeno in un aspetto: qui al secondo turno si vota qualcosa, anzi qualcuno: il Presidente; mentre nell’Italicum si ha un confronto tra due simboli vuoti (o almeno apparentemente vuoti, visto che si potrebbe surrettiziamente considerare quel voto per il “capo della lista” e quindi per un candidato occulto – nel senso che sulla scheda non compare – alla Presidenza del Consiglio).
In nessuna Regione il premio si deve meritare. Esso viene attribuito al primo, a prescindere dal risultato, con la sola eccezione delle Marche. E infatti…
b) Quando scatta?
Praticamente sempre. Nessuna Regione ha previsto una soglia minima, tranne le Marche. Qui, in base alla legge 20 febbraio 2015, n. 5, se nessuna lista o coalizione di liste ha ottenuto almeno il 34% dei voti tutti i seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale.
Con quest’ultima eccezione, quindi, non è prevista una soglia minima.
A questo proposito dobbiamo ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza previsto dalla legge n. 270 del 2005 (Porcellum), proprio perché mancava una soglia minima per la sua attribuzione. Un premio senza soglia minima è incostituzionale.
La violazione peraltro può risultare ancora più grave dove è previsto il voto disgiunto (Veneto, Toscana, Campania e Puglia). In questo caso, infatti, il premio è attribuito alla lista o coalizione collegate al candidato più votato come Presidente, che però potrebbe non essere la più votata.
La Liguria si trova in una situazione particolare perché, in virtù della legge n. 43 del 1995, il premio scatta sempre, ma potrebbe non essere idoneo ad assicurare la maggioranza. Infatti il 20% dei seggi viene assegnato “in premio” alla lista o coalizione con il miglior risultato, per intero, se i voti conseguiti sono inferiore al 50%; per metà (10%), se i voti sono almeno pari al 50%. Ma se ciò non bastasse comunque a far ottenere il 55% in Consiglio è previsto che vengano assegnati seggi aggiuntivi fino al conseguimento di detta maggioranza (insomma, una maggioranza a tutti i costi). Ora, però, il d.l. 138 del 2011, nella logica di contenimento dei costi, ha previsto limiti al numero dei consiglieri regionali che sono stati recepiti dagli statuti. Poiché lo statuto ligure già prevede il numero massimo (trenta), la non attribuibilità di seggi aggiuntivi potrebbe privare della maggioranza in Consiglio il Presidente eletto.
In questo caso, quindi, non solo il risultato potrebbe essere fortemente alterato, ma ciò potrebbe avvenire senza raggiungere lo scopo di assicurare una maggioranza di governo. Si verificherebbe cioè una situazione rapportabile a quella che con il Porcellum si poteva determinare in Senato, ciò avendo determinato un ulteriore motivo di incostituzionalità.
c) Che dimensione ha il premio?
Sempre in grado di assicurare in ogni caso la maggioranza (majority assuring), salvo quanto appena detto per la Liguria.
Ma dipende. In alcune Regioni il premio è fisso al 60% (Umbria e Campania), mentre nelle altre cresce al crescere dell’effettivo risultato (in due fasce in Toscana, in tre in Veneto, Campania e Puglia), salvo quanto detto per la Liguria.
In alcune Regioni è prevista una riserva di seggi per l’opposizione, pari al 35% in Toscana e Campania e al 40% in Umbria.
Le soglie di sbarramento
a) Ci sono?
Sono previste in tutte le Regioni.
b) E quali sono?
Normalmente presentano differenziazioni tra liste coalizzate (per le quali si prevede una percentuale più bassa), non coalizzate e coalizioni.
Le percentuali oscillano tra il 2,5% (Umbria) e l’8% (in Puglia per le liste non coalizzate e le coalizioni).
Quindi la scelta dei candidati
a) Come sono individuati i collegi o circoscrizioni?
Normalmente sono provinciali. Tranne in Umbria che ha un’unica circoscrizione regionale. In Toscana è prevista la possibilità per ciascuna lista di presentare fino a tre candidati regionali (cioè uguali in tutto il territorio regionale).
b) Ci sono le preferenze?
In tutte le Regioni, almeno per i seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali (ad esempio, in Toscana sono bloccati gli eventuali candidati regionali, in Liguria il listino regionale). La Campania, la Toscana e l’Umbria prevedono la doppia preferenza di genere, negli altri casi è prevista la preferenza unica.