Il voto nelle Regioni: ricchi premi e cotillons

Set­te siste­mi elet­to­ra­li per set­te Regio­ni. Quel­le in cui si vote­rà il 31 maggio.

Tut­te, tran­ne la Ligu­ria (che con­ti­nua a vota­re con il vec­chio Tata­rel­lum, cioè la leg­ge n. 43 del 1995), si sono dota­te del pro­prio siste­ma elet­to­ra­le, come pre­ve­de l’arti­co­lo 122 del­la Costi­tu­zio­ne.

In pros­si­mi­tà del voto, tut­te han­no intro­dot­to modi­fi­che del­la pre­ce­den­te leg­ge elet­to­ra­le, tal­vol­ta del tut­to limi­ta­te (come in Cam­pa­nia), altre vol­te assai signi­fi­ca­ti­ve (si pen­si a Umbria e Puglia), altre anco­ra con una leg­ge nuo­va di zec­ca (Tosca­na).

Cosa han­no in comune?

Tut­te pre­ve­do­no l’elezione del Pre­si­den­te e del Con­si­glio e sono tut­te a base pro­por­zio­na­le con pre­mio di mag­gio­ran­za, soglie di sbar­ra­men­to e scel­ta dei can­di­da­ti con voto di pre­fe­ren­za. In tut­te le leg­gi regio­na­li sono pre­vi­ste le coa­li­zio­ni di liste (che inve­ce l’ultima ver­sio­ne dell’Italicum eliminerebbe).

Tut­ti que­sto ele­men­ti, però, risul­ta­no diver­sa­men­te arti­co­la­ti del­le diver­se Regio­ni. Vediamoli.

 

Il pre­mio di maggioranza

a) A chi è attribuito?

Alla lista o la coa­li­zio­ne col­le­ga­ta al can­di­da­to che, aven­do ripor­ta­to più voti, è elet­to Presidente.

In un uni­co tur­no di vota­zio­ne – in tut­te le Regio­ni, tran­ne che in Toscana.

In que­sto caso, la recen­te leg­ge n. 26 set­tem­bre 2014, n. 51 ha pre­vi­sto che se nes­su­no ha otte­nu­to il 40% dei con­sen­si si pro­ce­da al bal­lot­tag­gio tra i due can­di­da­ti più vota­ti e che chi ottie­ne un voto in più sia elet­to Pre­si­den­te, tra­sci­nan­do­si die­tro un pre­mio del 57,5%. Una spe­cie di Ita­li­cum (si sa che la Tosca­na fa da apri­pi­sta: era già suc­ces­so con il Por­cel­lum), miglio­re, però, alme­no in un aspet­to: qui al secon­do tur­no si vota qual­co­sa, anzi qual­cu­no: il Pre­si­den­te; men­tre nell’Italicum si ha un con­fron­to tra due sim­bo­li vuo­ti (o alme­no appa­ren­te­men­te vuo­ti, visto che si potreb­be sur­ret­ti­zia­men­te con­si­de­ra­re quel voto per il “capo del­la lista” e quin­di per un can­di­da­to occul­to – nel sen­so che sul­la sche­da non com­pa­re – alla Pre­si­den­za del Consiglio).

In nes­su­na Regio­ne il pre­mio si deve meri­ta­re. Esso vie­ne attri­bui­to al pri­mo, a pre­scin­de­re dal risul­ta­to, con la sola ecce­zio­ne del­le Mar­che. E infatti…

b) Quan­do scatta?

Pra­ti­ca­men­te sem­pre. Nes­su­na Regio­ne ha pre­vi­sto una soglia mini­ma, tran­ne le Mar­che. Qui, in base alla leg­ge 20 feb­bra­io 2015, n. 5, se nes­su­na lista o coa­li­zio­ne di liste ha otte­nu­to alme­no il 34% dei voti tut­ti i seg­gi sono attri­bui­ti con il siste­ma proporzionale.

Con quest’ultima ecce­zio­ne, quin­di, non è pre­vi­sta una soglia minima.

A que­sto pro­po­si­to dob­bia­mo ricor­da­re che la Cor­te costi­tu­zio­na­le, nel­la sen­ten­za n. 1 del 2014, ha dichia­ra­to inco­sti­tu­zio­na­le il pre­mio di mag­gio­ran­za pre­vi­sto dal­la leg­ge n. 270 del 2005 (Por­cel­lum), pro­prio per­ché man­ca­va una soglia mini­ma per la sua attri­bu­zio­ne. Un pre­mio sen­za soglia mini­ma è incostituzionale.

La vio­la­zio­ne peral­tro può risul­ta­re anco­ra più gra­ve dove è pre­vi­sto il voto disgiun­to (Vene­to, Tosca­na, Cam­pa­nia e Puglia). In que­sto caso, infat­ti, il pre­mio è attri­bui­to alla lista o coa­li­zio­ne col­le­ga­te al can­di­da­to più vota­to come Pre­si­den­te, che però potreb­be non esse­re la più votata.

La Ligu­ria si tro­va in una situa­zio­ne par­ti­co­la­re per­ché, in vir­tù del­la leg­ge n. 43 del 1995, il pre­mio scat­ta sem­pre, ma potreb­be non esse­re ido­neo ad assi­cu­ra­re la mag­gio­ran­za. Infat­ti il 20% dei seg­gi vie­ne asse­gna­to “in pre­mio” alla lista o coa­li­zio­ne con il miglior risul­ta­to, per inte­ro, se i voti con­se­gui­ti sono infe­rio­re al 50%; per metà (10%), se i voti sono alme­no pari al 50%. Ma se ciò non bastas­se comun­que a far otte­ne­re il 55% in Con­si­glio è pre­vi­sto che ven­ga­no asse­gna­ti seg­gi aggiun­ti­vi fino al con­se­gui­men­to di det­ta mag­gio­ran­za (insom­ma, una mag­gio­ran­za a tut­ti i costi). Ora, però, il d.l. 138 del 2011, nel­la logi­ca di con­te­ni­men­to dei costi, ha pre­vi­sto limi­ti al nume­ro dei con­si­glie­ri regio­na­li che sono sta­ti rece­pi­ti dagli sta­tu­ti. Poi­ché lo sta­tu­to ligu­re già pre­ve­de il nume­ro mas­si­mo (tren­ta), la non attri­bui­bi­li­tà di seg­gi aggiun­ti­vi potreb­be pri­va­re del­la mag­gio­ran­za in Con­si­glio il Pre­si­den­te elet­to.

In que­sto caso, quin­di, non solo il risul­ta­to potreb­be esse­re for­te­men­te alte­ra­to, ma ciò potreb­be avve­ni­re sen­za rag­giun­ge­re lo sco­po di assi­cu­ra­re una mag­gio­ran­za di gover­no. Si veri­fi­che­reb­be cioè una situa­zio­ne rap­por­ta­bi­le a quel­la che con il Por­cel­lum si pote­va deter­mi­na­re in Sena­to, ciò aven­do deter­mi­na­to un ulte­rio­re moti­vo di inco­sti­tu­zio­na­li­tà.

c) Che dimen­sio­ne ha il premio?

Sem­pre in gra­do di assi­cu­ra­re in ogni caso la mag­gio­ran­za (majo­ri­ty assu­ring), sal­vo quan­to appe­na det­to per la Liguria.

Ma dipen­de. In alcu­ne Regio­ni il pre­mio è fis­so al 60% (Umbria e Cam­pa­nia), men­tre nel­le altre cre­sce al cre­sce­re dell’effettivo risul­ta­to (in due fasce in Tosca­na, in tre in Vene­to, Cam­pa­nia e Puglia), sal­vo quan­to det­to per la Liguria.

In alcu­ne Regio­ni è pre­vi­sta una riser­va di seg­gi per l’opposizione, pari al 35% in Tosca­na e Cam­pa­nia e al 40% in Umbria.

 

Le soglie di sbarramento

a) Ci sono?

Sono pre­vi­ste in tut­te le Regioni.

b) E qua­li sono?

Nor­mal­men­te pre­sen­ta­no dif­fe­ren­zia­zio­ni tra liste coa­liz­za­te (per le qua­li si pre­ve­de una per­cen­tua­le più bas­sa), non coa­liz­za­te e coalizioni.

Le per­cen­tua­li oscil­la­no tra il 2,5% (Umbria) e l’8% (in Puglia per le liste non coa­liz­za­te e le coalizioni).

 

Quin­di la scel­ta dei candidati

a) Come sono indi­vi­dua­ti i col­le­gi o circoscrizioni?

Nor­mal­men­te sono pro­vin­cia­li. Tran­ne in Umbria che ha un’unica cir­co­scri­zio­ne regio­na­le. In Tosca­na è pre­vi­sta la pos­si­bi­li­tà per cia­scu­na lista di pre­sen­ta­re fino a tre can­di­da­ti regio­na­li (cioè ugua­li in tut­to il ter­ri­to­rio regionale).

b) Ci sono le pre­fe­ren­ze?

In tut­te le Regio­ni, alme­no per i seg­gi attri­bui­ti nel­le cir­co­scri­zio­ni pro­vin­cia­li (ad esem­pio, in Tosca­na sono bloc­ca­ti gli even­tua­li can­di­da­ti regio­na­li, in Ligu­ria il listi­no regio­na­le). La Cam­pa­nia, la Tosca­na e l’Umbria pre­ve­do­no la dop­pia pre­fe­ren­za di gene­re, negli altri casi è pre­vi­sta la pre­fe­ren­za unica.

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