Inseguire Salvini nel Far West

In Commissione Giustizia alla Camera si rischia di realizzare i sogni dei novelli John Wayne, dalla Lega a Fratelli d'Italia. Ma l'iniziativa è del responsabile Giustizia del Partito Democratico, David Ermini, avvocato penalista.

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1492587895136{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column_text][vc_column_text]Ogni vol­ta che la cro­na­ca pone l’opinione pub­bli­ca di fron­te a gra­vi rea­ti com­mes­si nell’ambito del­la pro­prie­tà pri­va­ta, qua­le che ne sia il dram­ma­ti­co esi­to, cioè la mor­te di un eser­cen­te come acca­du­to a Budrio oppu­re quel­la dell’aggressore come a Lodi, si riac­cen­de il dibat­ti­to sul­le modi­fi­che al codi­ce pena­le rela­ti­ve alla legit­ti­ma difesa.

E pur­trop­po emer­ge il ten­ta­ti­vo, pro­ve­nien­te da più par­ti, di sna­tu­ra­re una del­le nor­me più equi­li­bra­te con­te­nu­te nel nostro ordi­na­men­to, già modi­fi­ca­ta nel 2006:

Non è puni­bi­le chi ha com­mes­so il fat­to per esser­vi sta­to costret­to dal­la neces­si­tà di difen­de­re un dirit­to pro­prio od altrui con­tro il peri­co­lo attua­le di un’offe­sa ingiu­sta, sem­pre che la dife­sa sia pro­por­zio­na­ta all’of­fe­sa. Nei casi pre­vi­sti dal­l’ar­ti­co­lo 614, pri­mo e secon­do com­ma, sus­si­ste il rap­por­to di pro­por­zio­ne di cui al pri­mo com­ma del pre­sen­te arti­co­lo se talu­no legit­ti­ma­men­te pre­sen­te in uno dei luo­ghi ivi indi­ca­ti usa un’ar­ma legit­ti­ma­men­te dete­nu­ta o altro mez­zo ido­neo al fine di difendere:

a) la pro­pria o la altrui incolumità:

b) i beni pro­pri o altrui, quan­do non vi è desi­sten­za e vi è peri­co­lo d’aggressione.

La dispo­si­zio­ne di cui al secon­do com­ma si appli­ca anche nel caso in cui il fat­to sia avve­nu­to all’in­ter­no di ogni altro luo­go ove ven­ga eser­ci­ta­ta un’at­ti­vi­tà com­mer­cia­le, pro­fes­sio­na­le o imprenditoriale.”

La tesi leghi­sta e del­la destra in gene­ra­le è nota. Ognu­no in casa pro­pria deve ave­re il dirit­to di spa­ra­re a chiun­que entri sen­za per­mes­so o con­tro la pro­pria volon­tà, indi­pen­den­te­men­te dal­le cir­co­stan­ze. Quin­di, indi­pen­den­te­men­te dal fat­to che chi entra abbia cat­ti­ve inten­zio­ni, oppu­re le abbia ma non sia noto qua­li sia­no, e se sia o meno armato.

Sal­vi­ni andrà sul pal­co a Vero­na il 25 apri­le a urla­re che “la dife­sa è sem­pre legit­ti­ma”, che è una scioc­chez­za giu­ri­di­ca che non vuol dire nul­la, se non nel Far West, dove ci vor­reb­be por­ta­re. La pro­pa­gan­da leghi­sta pro­po­ne l’assoluta impu­ni­tà di chi spa­ra, e rap­pre­sen­ta ovvia­men­te un incen­ti­vo a risol­ve­re auto­no­ma­men­te e discre­zio­nal­men­te ogni vio­la­zio­ne di leg­ge nell’ambito del­la pro­prie­tà pri­va­ta, e si è cri­stal­liz­za­ta in una pro­po­sta di leg­ge (rela­to­re Mol­te­ni) che sta­tui­va una pre­sun­zio­ne di licei­tà del com­por­ta­men­to nel­le cir­co­stan­ze deter­mi­na­te dal­la nor­ma stessa.

La nor­ma attua­le, come è noto, pre­ve­de che la dife­sa sia legit­ti­ma solo quan­do la rea­zio­ne sia pro­por­zio­na­ta all’offesa, e ciò anche in sen­so puta­ti­vo, cioè quan­do l’agente sia ragio­ne­vol­men­te con­vin­to di esse­re costret­to a difen­de­re la pro­pria o l’altrui inco­lu­mi­tà, ma anche beni mate­ria­li pro­pri in assen­za di desi­sten­za, e quan­do vi sia (o cre­da ragio­ne­vol­men­te vi sia) peri­co­lo di aggressione.

In sostan­za, il nostro ordi­na­men­to, con­tra­ria­men­te alla pro­pa­gan­da popu­li­sta e nono­stan­te le modi­fi­che legi­sla­ti­ve del 2006 pro­ve­nien­ti da destra, che inci­do­no sul­la “pro­por­zio­ne”, rima­ne fer­mo, gra­zie alla giu­ri­spru­den­za del­la Cor­te di Cas­sa­zio­ne, nel rite­ne­re che la sem­pli­ce pre­sen­za di un estra­neo non giu­sti­fi­chi la sua ucci­sio­ne e che deb­ba­no in ogni caso deter­mi­nar­si altre cir­co­stan­ze che esclu­da­no la puni­bi­li­tà dell’agente (il peri­co­lo attua­le, l’of­fe­sa ingiu­sta e la neces­si­tà-ine­vi­ta­bi­li­tà del­la rea­zio­ne difen­si­va a mez­zo del­le armi).

La ragio­ne­vo­le con­vin­zio­ne di esse­re legit­ti­ma­to a difen­der­si vie­ne pale­se­men­te meno quan­do l’estraneo sia in fuga e ven­ga col­pi­to alle spal­le oppu­re emer­ga con asso­lu­ta cer­tez­za che non sia arma­to o in gra­do di offen­de­re e che chi ha spa­ra­to ne sia con­sa­pe­vo­le, come ha con­fer­ma­to sem­pre la Supre­ma Corte.

In que­sto con­te­sto, la Com­mis­sio­ne Giu­sti­zia del­la Came­ra ha di fat­to mes­so in sof­fit­ta la pro­po­sta leghi­sta votan­do un emen­da­men­to che andreb­be a modi­fi­ca­re l’art. 59 del codi­ce pena­le (Cir­co­stan­ze del rea­to) in modo tale che sareb­be sem­pre esclu­sa la col­pa del­la per­so­na legit­ti­ma­men­te pre­sen­te nel domi­ci­lio che usa un’ar­ma legit­ti­ma­men­te dete­nu­ta con­tro l’ag­gres­so­re, ove sus­si­sta la simul­ta­nea pre­sen­za di due con­di­zio­ni:

  • se l’er­ro­re rife­ri­to alla situa­zio­ne di peri­co­lo e ai limi­ti impo­sti sia con­se­guen­za di un gra­ve tur­ba­men­to psichico;
  • se det­to erro­re sia cau­sa­to, volon­ta­ria­men­te o col­po­sa­men­te, dal­la per­so­na con­tro cui è diret­to il fatto.

Ora, non è neces­sa­rio esse­re giu­ri­sti di fama, o for­se nep­pu­re giu­ri­sti, per com­pren­de­re che con l’approvazione di que­sto emen­da­men­to si ver­reb­be di fat­to ad avve­ra­re la pro­pa­gan­da leghi­sta, in modo più effi­ca­ce che con una sem­pli­ce pre­sun­zio­ne di licei­tà, cioè con l’eliminazione in radi­ce del rea­to di ecces­so col­po­so di legit­ti­ma dife­sa (art. 55 codi­ce penale).

Come potreb­be un giu­di­ce nega­re che la mera pre­sen­za in ambi­to domi­ci­lia­re di un estra­neo pos­sa deter­mi­na­re tur­ba­men­to psi­chi­co e che que­sto tur­ba­men­to sia ricon­du­ci­bi­le alme­no col­po­sa­men­te all’estraneo?

Solo che in que­sta ipo­te­si teo­ri­ca, oltre al padre o alla madre di fami­glia sve­glia­ti dal rumo­re not­tur­no, ritro­via­mo il posti­no che col­po­sa­men­te non abbia suo­na­to il cam­pa­nel­lo e sia entra­to nel via­let­to per lascia­re un pac­co o la vici­na che in pos­ses­so del­le chia­vi di casa pen­si che non ci sia nes­su­no ed entri per lascia­re una tor­ta (la mia lo fa). Per­si­no un figlio che si dimen­ti­chi le chia­vi ed entri di not­te dal­la fine­stra sen­za suonare.

Alcun appun­to potreb­be esse­re rivol­to a chi spa­ra a que­ste per­so­ne e nep­pu­re al ladro disar­ma­to in fuga, per­ché trat­tan­do­si di una sostan­zia­le esi­men­te, le con­di­zio­ni pre­vi­ste dall’art. 52 non avreb­be­ro più alcu­na rile­van­za in pre­sen­za di quel­le dell’art. 59 modi­fi­ca­to, né sareb­be in alcun modo appli­ca­bi­le l’art. 55 (ecces­so col­po­so) con rife­ri­men­to all’art. 52.

L’unica valu­ta­zio­ne rima­sta al Giu­di­can­te riguar­de­reb­be la gra­vi­tà del tur­ba­men­to. Ma come si fa a valu­ta­re quan­ti­ta­ti­va­men­te un tur­ba­men­to psi­chi­co, che per defi­ni­zio­ne è soggettivo?

E’ evi­den­te a tut­ti che la sem­pli­ce enun­cia­zio­ne del tur­ba­men­to (for­se sal­vo casi ecla­tan­ti e mar­gi­na­lis­si­mi che tut­ta­via al momen­to non mi ven­go­no in men­te) deter­mi­ne­reb­be “sem­pre” l’esclusione del­la respon­sa­bi­li­tà per col­pa, anche se si spa­ra al ladro disar­ma­to in fuga.

Altra con­se­guen­za, il para­dos­so secon­do il qua­le nel­la dife­sa domi­ci­lia­re la col­pa ces­sa di ave­re cit­ta­di­nan­za, dive­nen­do il dolo l’unico cri­te­rio di impu­ta­zio­ne sog­get­ti­va dell’evento. Cioè a dire, il pub­bli­co mini­ste­ro per per­se­gui­re l’agente dovrà (solo…) dimo­stra­re che l’ha fat­to apposta.

E’ una clau­so­la che trae ali­men­to dal­le para­no­ie pub­bli­che e fini­sce col ridur­re in manie­ra dra­sti­ca la sicu­rez­za col­let­ti­va. Que­sta nor­ma non cam­bie­rà nul­la nel caso in cui l’aggressione sia effet­ti­va. Nul­la cam­bie­rà per il malin­ten­zio­na­to, rispet­to al qua­le la rea­zio­ne spro­por­zio­na­ta è già oggi legit­ti­ma­ta dall’ordinamento. Tut­to cam­bie­rà inve­ce per la vici­na di casa, per il posti­no o per il figlio, cioè per chi sarà col­pi­to per sba­glio. La moglie del posti­no, il mari­to del­la vici­na, la sorel­la di chi rien­tra tar­di: nes­su­no sarà più nel­le con­di­zio­ni di chie­de­re giu­sti­zia. Baste­rà che il PM accer­ti che chi ha spa­ra­to era gra­ve­men­te tur­ba­to (for­mu­la giu­ri­di­ca­men­te muta) e che la vit­ti­ma è sta­ta impru­den­te: l’archiviazione sarà cosa fatta.

Ora, se que­sto emen­da­men­to pro­ve­nis­se dal­la Lega o da Fra­tel­li d’Italia non sarei a mia vol­ta tur­ba­to più di tan­to, per­ché sareb­be sem­pli­ce inqua­dra­re poli­ti­ca­men­te l’iniziativa. Inve­ce lo sono, e mol­to, per­ché arri­va dal respon­sa­bi­le Giu­sti­zia del Par­ti­to Demo­cra­ti­co, David Ermi­ni, avvo­ca­to pena­li­sta.

I tem­pi ahi­noi sono cam­bia­ti dal 2006, quan­do l’allora segre­ta­rio dei DS Pie­ro Fas­si­no, alla luce del­le modi­fi­che volu­te dal­la destra, mol­to meno gra­vi di que­ste per­ché la for­mu­la­zio­ne era supe­ra­bi­le dall’interpretazione giu­ri­spru­den­zia­le, dichia­ra­va: “Non è imi­tan­do John Way­ne che gli ita­lia­ni saran­no più sicu­ri, anzi. Temo al con­tra­rio che anche i delin­quen­ti saran­no di con­se­guen­za più peri­co­lo­si. Una cosa è cer­ta, se vin­ce­re­mo le ele­zio­ni cam­bie­re­mo la legge”.

Già rin­cor­ren­do le pul­sio­ni di ven­det­ta del “popo­lo” si sono sta­tui­te pene pesan­tis­si­me per rea­ti col­po­si lega­ti alla cir­co­la­zio­ne stra­da­le, in cer­ti casi più afflit­ti­ve che per le mede­si­me fat­ti­spe­cie dolo­se, in sen­so para­dos­sal­men­te con­tra­rio a que­sto rea­to, dove inve­ce si esclu­de l’ipotesi colposa.

Già i demo­cra­ti­ci mini­stri Min­ni­ti e Orlan­do (casual­men­te ex respon­sa­bi­le giu­sti­zia del PD) han­no dato pro­va di gran­de impe­gno nel ragio­na­re su immi­gra­zio­ne e deco­ro urba­no con gli sche­mi men­ta­li del­la destra, sem­pre ane­lan­do al con­sen­so giustizialista.

Ora assi­stia­mo all’inseguimento “demo­cra­ti­co” di uno dei più noti caval­li di bat­ta­glia (let­te­ral­men­te un ever­green) del novel­lo John Way­ne (il figlio for­se?), il cow­boy de noan­tri Mat­teo Sal­vi­ni, per dir­la come Fas­si­no quan­do anco­ra non era ren­zia­no (inve­ce di cam­bia­re la leg­ge, come pro­met­te­va, è cam­bia­to lui).

E il pro­ble­ma degli inse­gui­men­ti è che se si pren­de velo­ci­tà poi si fa fati­ca a ral­len­ta­re, si rag­giun­ge l’inseguito e maga­ri toc­ca anche supe­rar­lo (a destra).

Solo che dopo diven­ta dif­fi­ci­le, per l’elettore, distin­gue­re le pro­po­ste poli­ti­che dell’inseguito e dell’inseguitore.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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