Chi ha occasione di frequentare i social si sarà accorto della campagna comunicativa del M5S che annuncia con entusiasmo “Nel 2109 meno tasse per le imprese – Riduzione INAIL del 32% (media della riduzione di costo in base al settore)”.
Ora, già il fatto che si parli di tasse con riferimento ad un premio assicurativo, per un’assicurazione sociale, che quindi non è affatto una tassa ma eventualmente un costo, è abbastanza illuminante sull’incompetenza di chi ha impostato la campagna.
Ed è quasi superfluo ricordare che le assicurazioni sociali sono previste nella Carta Costituzionale, evidentemente ignota ai social media manager della Casaleggio Associati, in quanto contemplate nell’art. 38 che recita “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
Un diritto, insomma, a carico delle imprese che ne anticipano il premio.
Ma se fosse solo un problema di ignoranza giuridica e costituzionale saremmo nell’ambito di una ormai consueta normalità.
Purtroppo la misura diventa drammaticamente rilevante se si va a vedere dove vengano reperite le risorse per questa riduzione del premio assicurativo INAIL di circa un terzo, 1.535 milioni di euro in tre anni per l’esattezza (art. 1 comma 1121 Legge di Stabilità 2019).
I media e qualche esponente dell’opposizione hanno sottolineato come una parte delle risorse venga rinvenuta tagliando le risorse destinate a finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1 comma 1122) per circa 500 milioni di euro.
Nessuno invece ha indagato a fondo sul come venga reperito l’altro miliardo di euro, che è l’oggetto del comma 1126, cioè dalla riforma dei criteri di calcolo del danno differenziale, del regresso INAIL nei confronti del datore di lavoro e della surrogazione INAIL nei confronti del terzo responsabile.
Già il testo della norma, assolutamente incomprensibile non solo per il comune cittadino, ma anche per molti addetti ai lavori (come gli avvocati che non si occupano di infortunistica), risponde alla domanda.
Invece questa norma va spiegata perché incide direttamente sulle tasche di una categoria specifica di lavoratori, cioè proprio quelli che hanno subito un infortunio sul lavoro.
Proverò a dirla nel modo più facile possibile.
Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, al quale è equiparato l’incidente stradale mentre si reca o torna dal lavoro (cd. in itinere), INAIL è tenuta a risarcire determinate voci di danno previste dalla legge, e se sussiste un maggior danno secondo la normativa generale, questo rimane a carico del responsabile, cioè il datore di lavoro e di fatto la sua assicurazione, oppure il responsabile dell’incidente stradale e la sua assicurazione.
Se quindi la responsabilità è del datore di lavoro o di un terzo nell’incidente stradale, INAIL si rivale nei loro confronti delle somme versate.
Fino ad oggi i limiti di questa azione di “recupero” erano stati delineati da una serie di sentenze e, semplificando, consentivano al lavoratore di recuperare dall’assicurazione il cd. danno differenziale, cioè la differenza fra quanto pagato da INAIL e quanto invece avrebbe dovuto percepire il lavoratore dal responsabile se il danno non fosse intervenuto in occasione di lavoro.
La questione si complica con le voci di danno non sovrapponibili.
Ad esempio, INAIL per i danni superiori al 15% di biologico, quindi danni gravi, versa una rendita che è formata in parte da danno biologico e in parte da danno alla capacità di lavoro, e questo in via presuntiva.
Può accadere quindi che in realtà il danno alla capacità di lavoro non sussista quindi, fino ad oggi, INAIL non poteva recuperare questa voce, perché le sentenze consentivano il “recupero” solo per poste omogenee.
Cioè, se INAIL paga biologico e diminuzione della capacità lavorativa, può recuperare solo la “posta” del biologico ma non quel danno che paga per presunzione di legge e che il responsabile in realtà non ha arrecato, secondo il principio che il responsabile non può essere tenuto a pagare complessivamente più del danno che ha direttamente causato.
Ora invece la rivalsa INAIL sarà per ogni somma versata indipendentemente dal titolo, e l’assicurazione dovrà tenere a sua disposizione tutto l’importo che la stessa INAIL ha versato, indipendentemente dalle “poste”, con la conseguenza che sarà il lavoratore a rimetterci, perché nella maggior parte delle ipotesi non potrà più ottenere il danno differenziale, che verrà inglobato da INAIL.
Vi siete persi?
Beh, guardate le cifre.
Un miliardo di euro è la somma ipotizzata come recupero da INAIL in tre anni con l’applicazione di queste regole.
E visto che INAIL non può recuperare più di quanto ha versato e il responsabile non può pagare più del danno arrecato è evidente come queste somme escano direttamente dalle tasche degli infortunati.
Gli stessi, infatti, prima potevano contare su somme pagate per voci di danno diverse da quelle assicurate da INAIL (ad esempio il danno biologico temporaneo), che oggi verranno cannibalizzate dalla stessa INAIL, con sostanziale estinzione del danno differenziale.
Quindi l’INAIL riceve premi ridotti, ma incassa le stesse somme da un’altra parte, i datori di lavoro fruiscono della riduzione del premio senza per questo pagare risarcimenti maggiori, e il cerino rimane in mano al lavoratore infortunato, che oltre al danno subisce la beffa, anche per le cause in corso, almeno quanto alla determinazione del danno, visto che il legislatore non ha introdotto alcun criterio temporale per l’applicazione.
Tra l’altro con una norma che ha evidenti profili di incostituzionalità, poiché le rivalse INAIL vengono a comprimere il diritto al risarcimento di un danno da lesione di un diritto fondamentale “non altrimenti risarcito” (Corte Costituzionale 319/1989 e 356/1991); infatti INAIL “…continua a non assicurare il danno morale, la personalizzazione del danno biologico, il danno biologico temporaneo, non mi pare conforme a Costituzione ammettere che il diritto della vittima al risarcimento di tali pregiudizi possa essere sacrificato per effetto dell’esercizio del diritto di regresso da parte dell’Inail nei confronti del datore di lavoro.”
(Per chi volesse approfondire, consiglio il commento ben più autorevole, su cui si fonda questa breve trattazione e al quale si riferiscono i virgolettati, del consigliere di Cassazione Dott.Marco Rossetti).