La gigantesca fake news della normativa contro le fake news

Il paradosso, va detto subito, è che la normativa “contro le fake news” annunciata con grande clamore da Matteo Renzi alla Leopolda, e ripresa subito da tutta la stampa italiana senza alcuna verifica, rientra essa stessa nella categoria delle fake news.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il para­dos­so, va det­to subi­to, è che la nor­ma­ti­va “con­tro le fake news” annun­cia­ta con gran­de cla­mo­re da Mat­teo Ren­zi alla Leo­pol­da, e ripre­sa subi­to da tut­ta la stam­pa ita­lia­na sen­za alcu­na veri­fi­ca, rien­tra essa stes­sa nel­la cate­go­ria del­le fake news.

Per­ché non pren­de in alcu­na con­si­de­ra­zio­ne le noti­zie fal­se, in tut­to o in par­te, con inven­zio­ne di fat­ti o dichia­ra­zio­ni od omis­sio­ne di altri fat­ti o di altre dichia­ra­zio­ni, ma pro­ve­nien­ti da qual­sia­si fon­te che pos­sa esse­re dichia­ra­ta “media”, cioè siti di gior­na­li, agen­zie di stam­pa oppu­re rife­ri­bi­li ad orga­ni­smi isti­tu­zio­na­li come gli stes­si par­ti­ti politici.

La defi­ni­zio­ne gene­ral­men­te con­di­vi­sa di “fake news” infat­ti è la seguente:

“Fake news is a type of yel­low jour­na­li­sm or pro­pa­gan­da that con­sists of deli­be­ra­te misin­for­ma­tion or hoa­xes spread via tra­di­tio­nal print and broa­d­ca­st news media or onli­ne social media.”

La nor­ma­ti­va annun­cia­ta si limi­ta inve­ce a inter­ve­ni­re su due — sì, ave­te capi­te bene: due — social net­works, cioè Face­book e Twit­ter, obbli­gan­do gli stes­si, pena san­zio­ni sala­tis­si­me, ad effet­tua­re con­trol­li, e con­se­guen­ti rimo­zio­ni di con­te­nu­ti, in tem­pi bre­vis­si­mi (su Insta­gram e su You­tu­be con­ti­nue­rà a vale­re tut­to, per dire).

Que­sto signi­fi­ca che la nor­ma­ti­va altro non farà che per­se­gui­re, in via indi­ret­ta, uno spic­chio mini­mo del­la disin­for­ma­zio­ne, guar­da caso quel­lo non tute­la­to e soprat­tut­to meno cre­di­bi­le.

Ad esem­pio i media nazio­na­li che han­no pub­bli­ca­to le noti­zie risul­ta­te fal­se o non con­fer­ma­te su una pre­sun­ta spo­sa bam­bi­na di Pado­va, oppu­re sul­la pre­sun­ta stan­za del fumo in un liceo roma­no, poi con­di­vi­se e stru­men­ta­liz­za­te da poli­ti­ci, non saran­no per­se­gui­bi­li con que­sta nor­ma­ti­va, ma para­dos­sal­men­te potreb­be esse­re mul­ta­to il social net­work per non aver rimos­so un post di una per­so­na fisi­ca (non neces­sa­ria­men­te Mat­teo Sal­vi­ni, ci sen­ti­rem­mo di scom­met­te­re) che si sia limi­ta­to a con­di­vi­de­re maga­ri l’editoriale di Mat­tia Fel­tri, sul­la spo­sa bam­bi­na, sen­za veri­fi­ca­re la suc­ces­si­va smentita.

I social media ven­go­no col­pi­ti come se fos­se­ro edi­to­ri, e di con­se­guen­za vie­ne col­pi­ta, indi­ret­ta­men­te, la liber­tà di espres­sio­ne del sin­go­lo indi­vi­duo, con un siste­ma quin­di dop­pia­men­te anti­co­sti­tu­zio­na­le.

Il con­trol­lo sui con­te­nu­ti non ver­reb­be eser­ci­ta­to dal­la Pub­bli­ca Auto­ri­tà, ma dal­lo stes­so ente pri­va­to, sul­la base di “segna­la­zio­ni” e secon­do cri­te­ri del tut­to discre­zio­na­li, con l’unico sco­po (sostie­ne la rela­tri­ce Rosan­na Filip­pin) di “evi­ta­re il feno­me­no del­la condivisione”.

Sem­pre dal pun­to di vista giu­ri­di­co, non è chia­ro (non essen­do dispo­ni­bi­le il testo) se la rimo­zio­ne deb­ba avve­ni­re in pre­sen­za di un rea­to con­cla­ma­to e chi abbia tito­lo per richie­der­la.

Negli arti­co­li di stam­pa ven­go­no elen­ca­ti la dif­fa­ma­zio­ne (uni­co rea­to tipi­co ma per­se­gui­bi­le a que­re­la), ma anche minac­ce, stal­king, pedo­por­no­gra­fia, trat­ta­men­to ille­ci­to dei dati per­so­na­li, rea­ti appun­to che, ove com­mes­si, pare di capi­re, attra­ver­so un post sui social, potreb­be­ro deter­mi­na­re una san­zio­ne ai social ove non rimossi.

Ma si dice anche che potreb­be esse­re il Pub­bli­co Mini­ste­ro a chie­de­re la rimo­zio­ne dei post che rap­pre­sen­ti­no la com­mis­sio­ne di altri rea­ti gra­vi, come quel­li con­tro la sicu­rez­za nazio­na­le, il ter­ro­ri­smo, l’eversione dell’ordine demo­cra­ti­co e l’apologia del fasci­smo, l’istigazione a delin­que­re, l’associazione mafio­sa e l’offesa a con­fes­sio­ni religiose.

Si per­do­ni l’ingenuità, ma cre­dia­mo di poter affer­ma­re che sia già pie­na facol­tà dell’Autorità Giu­di­zia­ria quel­la di rimuo­ve­re, sen­za chie­de­re il per­mes­so o la com­par­te­ci­pa­zio­ne del social net­work, un post di pro­pa­gan­da jiha­di­sta o di ever­sio­ne dell’ordine demo­cra­ti­co, e ciò dovreb­be vale­re anche per la pedo­por­no­gra­fia, le minac­ce e lo stal­king.

Tan­to per sta­re nel cam­po del­le fake news.

In real­tà l’unico rea­to che real­men­te inte­res­sa, par­lan­do di fake news, è la dif­fa­ma­zio­ne aggra­va­ta come se fos­se avve­nu­ta a mez­zo stam­pa, essen­do il social net­work paci­fi­ca­men­te inte­so come tale dal­la giurisprudenza.

Ma l’intervento legi­sla­ti­vo anche in que­sto caso appa­re super­fluo, poi­ché già l’ordinamento con­sen­te al sin­go­lo dan­neg­gia­to di chie­de­re la rimo­zio­ne del post che lo riguar­da, e già con­sen­te al sin­go­lo di agi­re nei con­fron­ti anche del­la piat­ta­for­ma, oltre che del respon­sa­bi­le ovvia­men­te, per il risar­ci­men­to del dan­no qua­lo­ra la richie­sta non sia sta­ta pre­sa in esa­me e la dif­fu­sio­ne inter­ven­ga anche per respon­sa­bi­li­tà del­la piattaforma.

L’altro aspet­to volu­ta­men­te dimen­ti­ca­to, che pro­ba­bil­men­te risol­ve­reb­be a mon­te il pro­ble­ma, riguar­da i pro­fi­li fake, cioè fal­si e non rife­ri­bi­li a per­so­ne deter­mi­na­te (che inve­ce pare sia pre­so in con­si­de­ra­zio­ne dal­la nor­ma­ti­va tede­sca alla qua­le que­sto model­lo si ispira).

Baste­reb­be obbli­ga­re le piat­ta­for­me a chie­de­re, in sede di iscri­zio­ne e di aper­tu­ra di un pro­fi­lo, una foto­co­pia di un docu­men­to di iden­ti­fi­ca­zio­ne per ridur­re in modo espo­nen­zia­le la dif­fa­ma­zio­ne, con­sen­ten­do così all’Autorità Giu­di­zia­ria di per­se­gui­re in tem­pi bre­vi il rela­ti­vo rea­to oppu­re al dan­neg­gia­to di richie­de­re il rela­ti­vo risarcimento.

Quel­lo che ser­vi­reb­be vera­men­te, dal pun­to di vista giu­ri­di­co, è con­sen­ti­re all’Autorità Giu­di­zia­ria di svol­ge­re il pro­prio lavo­ro in modo più sem­pli­ce, imme­dia­to e pro­fi­cuo, lavo­ro che non può esse­re subap­pal­ta­to a chis­sà chi all’interno di due piat­ta­for­me social, pos­si­bil­men­te rima­nen­do all’interno del det­ta­to costi­tu­zio­na­le.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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