“La legittima difesa della gente perbene a casa sua”

Nel­la pun­ta­ta di ieri di Pre­sa Diret­ta, fra gli altri argo­men­ti, è sta­ta dif­fu­sa un’intervista al depu­ta­to del­la Lega e sot­to­se­gre­ta­rio agli Inter­ni Nico­la Mol­te­ni, pri­mo fir­ma­ta­rio del­la pro­po­sta di leg­ge del pro­prio par­ti­to sul­la dife­sa “sem­pre legit­ti­ma”.
Vale la pena tra­scri­ver­la e commentarla.

La dife­sa è sem­pre legit­ti­ma nel sen­so che esi­ste un dirit­to sacro­san­to del cit­ta­di­no in alcu­ni luo­ghi e in alcu­ni con­te­sti, ad esem­pio nel­le abi­ta­zio­ni, ad esem­pio sul luo­go di lavo­ro, di poter rea­gi­re ad una aggres­sio­ne.

Que­sto prin­ci­pio è esat­ta­men­te quel­lo che ha con­dot­to alla scrit­tu­ra, nel lon­ta­no 1931, addi­rit­tu­ra in epo­ca fasci­sta, dell’art. 52 del codi­ce pena­le, il qua­le ha uni­ca­men­te subor­di­na­to tale dirit­to ad alcu­ni pre­sup­po­sti, cioè il peri­co­lo attua­le di un’offesa ingiu­sta e la pro­por­zio­na­li­tà del­la dife­sa rispet­to all’offesa.

L’esclusione del­la puni­bi­li­tà in pre­sen­za dei requi­si­ti di leg­ge va ben oltre l’abitazione e il luo­go di lavo­ro, ma si appli­ca ovun­que.

Sia­mo già più avan­ti, insom­ma, da più di ottant’anni.

Noi voglia­mo esten­de­re e miglio­ra­re la leg­ge che è sta­ta modi­fi­ca­ta nel 2006 per­ché negli ulti­mi anni, dal nostro pun­to di vista c’è sta­ta una recru­de­scen­za del cri­mi­ne nel sen­so che 10 anni fa, 15 anni fa quan­do il ladro ti entra­va in casa, entra­va in casa quan­do ten­den­zial­men­te non c’era nes­su­no e ten­den­zial­mem­te entra­va in casa per appro­priar­si di beni mate­ria­li, oggi inve­ce ti entra­no in casa anche di gior­no.

In real­tà non è una leg­ge, ma un arti­co­lo del codi­ce pena­le, ma i dati ripor­ta­ti sono, appun­to rac­con­ta­ti dal pun­to di vista del­la Lega (un bar­lu­me di one­stà intel­let­tua­le?), sono opi­nio­ni, non omo­ge­nei ai dati dif­fu­si dal suo stes­so mini­ste­ro degli inter­ni, posto che secon­do le sta­ti­sti­che appe­na dif­fu­se sono dimi­nui­te le rapi­ne (da 31.904 a 28.390, il 12,3% in meno) e i fur­ti (da 1.302.636 a 1.189.499, il 9,5% in meno).

Esi­ste il dirit­to di rea­gi­re quan­do, quan­do devi difen­de­re un bene, un bene fon­da­men­ta­le che è il bene del­la vita, che è il bene dell’incolumità del­la fami­glia o dei pro­pri figli.

Esat­to, che è quel­lo che la nor­ma già vigen­te defi­ni­sce dirit­to pro­prio od altrui con­tro il peri­co­lo attua­le di una offe­sa ingiu­sta, in modo ben più ampio del­la sola inco­lu­mi­tà per­so­na­le o dei familiari.

Anche qui sia­mo più avan­ti.

“Vole­te toglie­re la pro­por­zio­na­li­tà fra dife­sa e offesa?”
Noi voglia­mo che la pro­por­zio­na­li­tà, che la valu­ta­zio­ne del­la pro­por­zio­na­li­tà fos­se, sia lega­ta a dei para­me­tri non di natu­ra sog­get­ti­va ma a para­me­tri di natu­ra ogget­ti­va, quan­do c’è la vio­la­zio­ne del­la pro­prie­tà, quan­do l’aggerssione ven­ga por­ta­ta con vio­len­za o minac­cia, quan­do i sog­get­ti entra­no arma­ti, tra­vi­sa­ti, sono due o più per­so­ne e vi è infra­zio­ne dell’ingresso dell’abitazione, para­me­tri ogget­ti­vi esat­ta­men­te come avvie­ne e come è defi­ni­to dal codi­ce pena­le fran­ce­se

Allo­ra, que­sto è il pas­sag­gio chiave.

La pro­por­zio­na­li­tà è per defi­ni­zio­ne un giu­di­zio, una valu­ta­zio­ne, che non si può anco­ra­re a para­me­tri oggettivi.
È neces­sa­rio pren­de­re in esa­me due situa­zio­ni di fat­to e confrontarle.

Se la pro­por­zio­na­li­tà rima­ne nel­la nor­ma, come pare, tut­to que­sto discor­so è aria frit­ta, così come è aria frit­ta anche solo pen­sa­re che non deb­ba esse­re un magi­stra­to a valu­ta­re se a fron­te di un rea­to, maga­ri un omi­ci­dio, posto in esse­re per asse­ri­ta legit­ti­ma dife­sa, anche in pre­sen­za dei requi­si­ti cita­ti, sia appli­ca­bi­le l’esimente.

Inci­den­tal­men­te, l’applicazione attua­le dell’art. 52 C.P. è anco­ra una vol­ta più ampia di quan­to rac­con­ta­to dal sot­to­se­gre­ta­rio Mol­te­ni, per­ché ricom­pren­de la cd. legit­ti­ma dife­sa puta­ti­va, cioè quan­do l’agente ha rea­gi­to cre­den­do ragio­ne­vol­men­te che sus­si­stes­se il peri­co­lo ma que­sto non c’era (ad esem­pio l’intruso con la pisto­la giocattolo).

E venia­mo alla frot­to­la più gran­de, quel­la del codi­ce pena­le fran­ce­se, la cui nor­ma cor­ri­spon­den­te è pra­ti­ca­men­te ugua­le alla nostra:

N’e­st pas péna­le­ment respon­sa­ble la per­son­ne qui, devant une attein­te inju­sti­fiée envers elle-même ou autrui, accom­plit dans le même temps, un acte com­man­dé par la néces­si­té de la légi­ti­me défen­se d’el­le-même ou d’au­trui, sauf s’il y a dispro­por­tion entre les moyens de défen­se employés et la gra­vi­té de l’at­tein­te” (Non è penal­men­te respon­sa­bi­le la per­so­na che, a fron­te di un rea­to ingiu­sti­fi­ca­to nei pro­pri con­fron­ti o altrui, com­pia nel­lo stes­so tem­po un atto deter­mi­na­to dal­la neces­si­tà del­la legit­ti­ma dig­fe­sa pro­pria o altrui, sal­vo che vi sia spro­por­zio­ne fra i mez­zi di dife­sa impie­ga­ti e la gra­vi­tà del reato).

In real­tà ciò a cui si rife­ri­sce l’onorevole Mol­te­ni è la pre­sun­zio­ne di legit­ti­ma dife­sa, pre­vi­sta dal codi­ce pena­le fran­ce­se, quan­do il rea­to avvie­ne per respin­ge­re di not­te un ingres­so per effra­zio­ne, vio­len­za o ingan­no in un luo­go abi­ta­to oppu­re per difen­der­si con­tro fur­ti o sac­cheg­gi effet­tua­ti con violenza.

Ma ciò non ha nul­la a che vede­re con la (giu­ri­di­ca­men­te) fan­ta­scien­ti­fi­ca pro­po­sta leghi­sta, per­ché il codi­ce fran­ce­se pre­ve­de in que­sto caso che la legit­ti­ma dife­sa sia pre­sun­ta e che quin­di sia la pub­bli­ca accu­sa a dover soste­ne­re l’onere del­la pro­va, cioè che i requi­si­ti non sussistano.

L’accertamento dei fat­ti avvie­ne comun­que, c’è solo un’inversione dell’onere pro­ba­to­rio, e sarà sem­pre un magi­stra­to a valu­ta­re la sus­si­sten­za dell’esimente, men­tre mai potrà acca­de­re che chi, ad esem­pio, spa­ra not­te­tem­po sen­za che sus­si­sta­no i pre­sup­po­sti pre­vi­sti dal­la nor­ma pos­sa non esse­re nep­pu­re indagato.

Stu­pi­sce che Mol­te­ni, in Par­la­men­to dal 2008, non abbia anco­ra com­pre­so l’attuale por­ta­ta del­la nor­ma, e cosa ser­va dav­ve­ro, nel caso, per modificarla.

Ma que­sto non sor­pren­de ascol­tan­do i comi­zi di Sal­vi­ni, in par­ti­co­la­re quel­lo che la stes­sa tra­smis­sio­ne ha pro­po­sto pri­ma dell’intervista: “Entro un anno voglio por­ta­re a casa un prin­ci­pio sacro­san­to che costa zero, il dirit­to alla legit­ti­ma dife­sa per la gen­te per­be­ne a casa sua, nel suo nego­zio, nel suo capan­no­ne”.

Un dirit­to che esi­ste già e riguar­da una que­stio­ne giu­ri­di­ca che non può esse­re affron­ta­ta con la ruspa, sor­vo­lan­do sul­la gram­ma­ti­ca, una enor­me pre­sa in giro degli elet­to­ri, la pro­mes­sa di una nor­ma impos­si­bi­le da con­fi­gu­ra­re e da appli­ca­re, tan­to che nean­che il pri­mo fir­ma­ta­rio è riu­sci­to a spie­ga­re in modo com­pren­si­bi­le la dif­fe­ren­za con la dispo­si­zio­ne attua­le.

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