[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1506674836656{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column_text][vc_column_text]22 ottobre 2017: i cittadini residenti in Lombardia e in Veneto possono votare in referendum consultivi, indetti dai Presidenti delle rispettive Regioni.
Il referendum consultivo è previsto da entrambi gli Statuti (art. 52 St. Lombardia; art. 23 St. Veneto) senza riferimenti specifici a proposte come quelle su cui si voterà il 22 ottobre. Il referendum consultivo del 22 ottobre sembra quindi male utilizzato già da questo punto di vista.
La maggiore autonomia alla quale fanno riferimento i quesiti dei referendum consultivi indetti in Lombardia e in Veneto è quella dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, che costituisce una delle norme frutto della discutibilissima riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3 del 2001). Questo il testo:
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Il quesito lombardo in questo senso è esplicito, ma la Corte costituzionale (sent. 118 del 2015) ha detto che anche quello Veneto, al di là della genericità della formulazione deve essere ricondotto all’art. 116 della Costituzione.
In nessuno dei due casi, tuttavia, è esplicitato quali competenze, tra quelle su cui l’art. 116 della Costituzione, consente «condizioni particolari di autonomia», la Regione intende avviare le trattative con il Governo per ottenerle (le norme generali sull’istruzione? O la disciplina dei giudici di pace? O entrambe? O la tutela dell’ambiente? O forse la disciplina delle casse di risparmio e delle casse rurali? O degli enti di credito fondiario a carattere regionale? O tutte le materie possibili?).
Né d’altronde si prevede quale particolare autonomia sia richiesta sulle materie stesse.
Questo determina una grave genericità del quesito. Come la Corte ha detto a proposito del referendum abrogativo, a partire dalla sent. n. 16 del 1978, un quesito non chiaro, non semplice e non omogeneo (che tiene cioè insieme una pluralità di domande) non dovrebbe essere ammissibile perché l’elettore non ha in questo modo libertà di voto.
È quanto avviene nei casi di specie. Su cosa esattamente vota l’elettore lombardo o veneto? Nessuno può saperlo e forse non lo sa esattamente neppure chi avanza la proposta (cioè lo stesso Governo regionale), che utilizza un tema molto delicato (e certamente sentito) per chiedere un voto in bianco, di sostanziale fiducia a chi guida oggi la Regione per avviare una trattativa che nessuno sa su cosa verta.
Alla genericità – lesiva della libertà di voto dei cittadini – si aggiunge in fatto che, come evidente, la Costituzione non prevede per le condizioni di maggiore autonomia nessun riferimento a un referendum regionale. Il motivo è chiaro: la decisione non può che essere nazionale. La Regione può soltanto assumere l’iniziativa, «sentiti gli enti locali» (essendo evidente che, se avesse voluto, la Costituzione avrebbe fatto riferimento anche alle popolazioni interessate», come fa ad altro proposito). E non si capisce per quali ragioni il governatore lombardo, eletto con la promessa di raggiungere una fortissima autonomia che si sostanziava nella proposta di trattenere il 75% del gettito fiscale in Lombardia, non l’abbia ancora fatto. O perché non l’abbiano fatto i precedenti governi lombardi e veneti, sfruttando la concordanza politica e partitica col governo centrale. Da ricordare, infatti, che sia la regione Lombardia che la regione Veneto hanno già approvato, nel 2007 tramite due delibere del Consiglio regionale, l’avvio delle procedure contenute nell’articolo 116 della Costituzione.
Il fatto che la decisione sia nazionale si lega al fatto che le condizioni di autonomia di una Regione si ripercuotono sull’intero assetto della Repubblica, una e indivisibile, secondo l’art. 5 della Costituzione. Basti pensare al fatto che un territorio nazionale con una regolamentazione di alcuni settori molto frammentata potrebbe divenire meno appetibile per gli investitori (costretti a districarsi in una giungla di micro regolamentazioni, tanto con Regioni generalmente piccole come le nostre), con conseguenze negative sull’intera economia nazionale.
Una maggiore autonomia di una Regione non è quindi soltanto affare dei residenti in quella Regione, ma di tutti gli italiani, anche nei loro rapporti con persone fisiche e giuridiche straniere.
Molto singolare e inappropriata è anche la tempistica, se vogliamo prendere il referendum sul serio: le Camere sono infatti agli ultimissimi mesi della legislatura e quindi non riusciranno comunque ad approvare nessuna legge (rinforzata) capace di dare a queste due Regioni maggiore autonomia. Tutto passerà, eventualmente, alla prossima legislatura, e magari in condizioni politiche molto diverse rispetto alle quali questi due referendum sembreranno molto datati. La tempistica, quindi, sembra molto più collegata a esigenze di incasso elettorale per elezioni regionali e magari anche parlamentari in relazione a questi specifici territori, con evidente stravolgimento del senso del referendum.
Risulta chiaro, in conclusione, che un referendum così congegnato ha uno scopo spiccatamente elettorale, proiettandosi sicuramente alle prossime elezioni regionali lombarde, oltre che strettamente partitico, per rimarcare un’identità territoriale leghista messa in discussione dal sovranismo ipernazionalista di Salvini. Un uso distorto, sminuente e strumentale dell’istituto referendario, un vero e proprio sfregio ai principi di partecipazione democratica.
In definitiva, quindi si tratta di referendum comunque privi di qualunque forza vincolante (sono infatti consultivi). In Veneto – e non in Lombardia – è stato anche previsto un quorum, il cui mancato raggiungimento evita anche l’effetto “consultivo”. Inoltre sono del tutto generici (che potrebbero comprendere anche materie, come le norme generali sull’istruzione, su cui la maggiore autonomia è incomprensibile e probabilmente dannosa) e non fanno altro che delegare “in bianco” la Regione per ottenere più autonomia su non si sa bene cosa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]