Il 29 aprile 2016 il Consiglio dei Ministri ha deliberato il D.L. n. 59 recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione», prontamente promulgato dal Presidente della Repubblica il successivo 3 maggio, con pubblicazione nella G.U. n. 102 dello stesso giorno.
Ora il D.L. è sottoposto all’esame in commissione al Senato per la conversione in legge, e non ne parla quasi nessuno, come spesso accade per quelle produzioni normative di carattere “tecnico” che appaiono lontane dalla vita quotidiana.
Appaiono, appunto.
Il D.L. n. 59/2016 (di cui non si comprende l’urgenza, ma questo ormai è ordinaria amministrazione per i commentatori) contiene, infatti, almeno una previsione destinata a mutare radicalmente il nostro universo giuridico, e forse è davvero il caso di fornire qualche strumento per capire la sua portata, a mio avviso devastante da un lato e chiarificatrice dell’altro sulla natura di questo governo, di questo presidente del consiglio e degli interessi che questo governo e questo presidente del consiglio tutelano in modo, appunto, privilegiato.
Viene introdotto, all’art. 1, il “pegno non possessorio”, che consente agli imprenditori regolari (cioè iscritti nel registro delle imprese), al fine di accrescere le proprie possibilità di accesso al credito, di costituire pegno su «beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati».
Vediamo di capire.
Il “pegno” è un istituito millenario del nostro ordinamento, un diritto di garanzia che si caratterizza dalla materiale consegna del bene al creditore.
Pensiamo al banco dei pegni, purtroppo ritornato in auge in questi tempi di crisi, dove si consegna, poniamo, l’orologio, si riceve una somma in prestito e si recupera il bene restituendo il prestito con gli interessi.
Se non si paga, il bene diventa di proprietà di chi ha fornito il prestito.
La caratteristica fondamentale di questo istituto è la sua natura “reale” che significa solo che si perfeziona con la materiale consegna del bene.
I terzi creditori che agiranno sul patrimonio del debitore non potranno soddisfarsi sull’orologio, perché materialmente non lo troveranno, essendo lo stesso al sicuro nelle mani di chi ha fornito il prestito, il quale, su quel bene, è privilegiato.
La nuova norma elimina la natura “reale” del pegno e consente all’imprenditore di concederlo sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ma senza doverli consegnare a chi presta il denaro, cioè mantenendone il possesso.
Continuerà quindi ad utilizzarli, ma se divenisse insolvente, quei beni spetterebbero alla banca che ha concesso il prestito, come l’orologio.
La forma sostitutiva di pubblicità, nel senso di rendere noto ai terzi che hanno rapporti economici con l’imprenditore, che nel pegno è chiarissima perché si prevede il possesso in capo al creditore, è rappresentata dall’iscrizione in un registro telematico del contratto e dei beni oggetto di pegno.
Qualche altro elemento.
I beni possono anche essere “esistenti o futuri, determinati o determinabili”, il che porta a pensare che la garanzia non sia limitata ai soli macchinari ma anche alla vera e propria produzione.
Inoltre, in mancanza di espressa previsione contrattuale in senso contrario, il debitore può trasformare o vendere o comunque disporre dei beni gravati da pegno e in tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, sul prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
In sostanza è ammessa la cosiddetta rotatività dei beni oggetto di pegno.
Per chiarire con un esempio, se il pegno è costituito su 10.000 polli di allevamento, questi polli possono essere prima trasformati in prodotti alimentari, e poi persino venduti e il pegno seguirà questa trasformazione fino a diventare un pegno su un credito, cioè sulla somma di denaro ottenuta dalla vendita.
In caso di insolvenza infatti il creditore potrà vendere i beni, escutere il credito, oppure se previsto nel contratto darli in locazione imputando i canoni al credito e infine, sempre se previsto nel contratto, semplicemente prenderseli e tenerseli.
Arriviamo al punto dolente, perché si parla di impresa e il comma 8, molto laconicamente, consente, in caso di fallimento, tutte le opzioni di cui sopra (comma 7) al creditore il cui credito sia ammesso allo stato passivo.
Non stiamo infatti parlando di un privato che decide di dare in garanzia i propri beni per ottenere denaro, ma di un imprenditore che può concedere in garanzia privilegiata, di fatto, tutta la sua impresa, il suo patrimonio aziendale, persino la sua produzione o addirittura i suoi crediti.
Già verrebbe da chiedersi se possiamo ancora chiamarlo imprenditore, oppure se non sia tale la banca che gli ha prestato il denaro, la quale così acquisisce, oltre agli interessi, l’intero patrimonio aziendale o l’intera produzione, a rischio zero.
E se possiamo chiamarla ancora impresa, sempre che la definizione di attività imprenditoriale sia ancora quella dell’art. 2082 del codice civile, cioè quella di chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L’ipotesi del fallimento configura anche la conseguenza più iniqua che si possa immaginare, e che temo possa essere anche la più frequente.
L’impresa non esiste senza il lavoro dipendente e come è noto, il lavoratore dipendente, in caso di fallimento, sempre che il curatore fallimentare recuperi un minimo di attivo, di solito cedendo l’azienda, cioè i mezzi di produzione, l’unica cosa di valore, insieme ai veri e propri prodotti e ai crediti, è il primo dei creditori privilegiati.
Ma se tutti i beni aziendali o la produzione aziendale o persino i crediti aziendali sono costituiti in pegno, senza possesso, in favore dell’istituto bancario, che si soddisfa così prima di tutti, al lavoratore cosa rimane?
Nulla, se non le ultime tre mensilità e il TFR, pagati però dalla collettività, cioè da tutti gli altri lavoratori, attraverso il fondo di garanzia dell’INPS.
Ancora meno rimane alle altre imprese creditrici, che quindi hanno lavorato o fornito beni gratis, con ulteriore rischio per i loro dipendenti, dando così corso ad eventi a catena pericolosissimi per i singoli e per l’economia, ma a rischio zero per la banca.
Imprese che magari non hanno il tempo di verificare su un registro telematico, ogni volta che instaurano un rapporto commerciale, se il loro interlocutore è pienamente proprietario dei beni con cui esercita l’impresa, o se invece il proprietario effettivo, perché di questo si tratta, è una banca.
E tutto questo immaginando un imprenditore onesto, senza pensare all’ipotesi dell’imprenditore disonesto, che, se le cose iniziano ad andare male, “impegna” mezzi di produzione, prodotti e credito, porta i denari ricevuti in prestito in un paradiso fiscale e fa fallire l’impresa, a danno di tutti i suoi creditori e di tutti i lavoratori, ma a rischio zero per la banca.
Ecco, questo “rischio zero per la banca” è la cifra che caratterizza il provvedimento e il governo che lo ha emesso.
Ora spetta al Parlamento intervenire, in questo momento a quel Senato così inutile e costoso secondo lo stesso premier.
Non poteva risultare più evidente, con riferimento a questo esempio, come la sua presunta inutilità coincida con la possibile interferenza con la vera e propria produzione legislativa di governo.
Il Senato è un intralcio, forse lo stesso Parlamento è un intralcio per chi licenzia testi di questo tipo.
Auspicando invece che il parlamento intervenga in modo deciso su questa normativa, secondo le sue prerogative costituzionali, che prevedono appunto una chiara distinzione fra funzione esecutiva e funzione legislativa, anche di questo dovremo tenere conto a ottobre quando voteremo sulla riforma costituzionale.
E anche per questo diremo no.