Laicità, laicità, laicità

In questa convulsa quanto confusa campagna elettorale riteniamo debbano essere ribadite con forza le ragioni della difesa e della valorizzazione della scuola statale e laica, in quanto unica scuola di tutti e per tutti. 

Pos­si­bi­le ritie­ne che in que­sta con­vul­sa quan­to con­fu­sa cam­pa­gna elet­to­ra­le deb­ba­no esse­re riba­di­te con for­za le ragio­ni del­la dife­sa e del­la valo­riz­za­zio­ne del­la scuo­la sta­ta­le e lai­ca, in quan­to uni­ca scuo­la di tut­ti e per tut­ti

Da que­sto pun­to di vista, nel più rigo­ro­so rispet­to dell’Art. 33 del­la Costi­tu­zio­ne, deve esse­re respin­ta qual­sia­si ipo­te­si di ulte­rio­re finan­zia­men­to pub­bli­co, diret­to o indi­ret­to, degli isti­tu­ti sco­la­sti­ci pari­ta­ri – peral­tro per­lo­più di natu­ra con­fes­sio­na­le – al fine di desti­na­re tut­te le risor­se dispo­ni­bi­li esclu­si­va­men­te alla scuo­la del­la Repub­bli­ca. È anzi neces­sa­rio rimet­te­re in discus­sio­ne tut­te le for­me di sov­ven­zio­ne sur­ret­ti­zia già poste in atto, soprat­tut­to per ini­zia­ti­va di alcu­ne Regio­ni, in tota­le spre­gio del det­ta­to costi­tu­zio­na­le. In effet­ti, la cosid­det­ta liber­tà di scel­ta edu­ca­ti­va, che secon­do alcu­ni legit­ti­me­reb­be quel­le for­me di finan­zia­men­to, si fon­da su un gros­so­la­no equi­vo­co: la liber­tà che deve esse­re tute­la­ta non è quel­la del­le fami­glie, che pre­sup­po­ne una con­ce­zio­ne pro­prie­ta­ria del­la pro­le, ben­sì quel­la dei figli, cui deve esse­re garan­ti­to il dirit­to ad una for­ma­zio­ne cri­ti­ca e plu­ra­li­sta, che solo la scuo­la pub­bli­ca può garan­ti­re. In ogni caso, le fami­glie che inten­do­no comun­que affi­da­re i pro­pri figli agi isti­tu­ti pari­ta­ri non devo­no poter­lo fare a spe­se del­la fisca­li­tà gene­ra­le e dun­que di tut­ti i contribuenti.

In secon­do luo­go, pro­prio per la sua natu­ra di luo­go di cre­sci­ta e for­ma­zio­ne aper­ta per le nuo­ve gene­ra­zio­ni, deve esse­re garan­ti­ta la pie­na lai­ci­tà del­la scuo­la sta­ta­le, giun­gen­do fra l’altro ad un supe­ra­men­to dell’insegnamento del­la reli­gio­ne cat­to­li­ca (IRC), la cui natu­ra con­fes­sio­na­le, pur in par­te atte­nua­ta negli ulti­mi anni, è un dato di fat­to incon­te­sta­bi­le, in quan­to con­ti­nua a pri­vi­le­gia­re uno spe­ci­fi­co cre­do reli­gio­so rico­no­scen­do­ne la pre­sun­ta cen­tra­li­tà, e vie­ne impar­ti­to da docen­ti sele­zio­na­ti dal­le curie spes­so sul­la base di tito­li di stu­dio eccle­sia­sti­ci di discu­ti­bi­le valo­re. Pos­si­bi­le sug­ge­ri­sce che l’IRC ven­ga sosti­tui­to nel­le scuo­le secon­da­rie di secon­do gra­do da un inse­gna­men­to non con­fes­sio­na­le del fat­to reli­gio­so, fon­da­to sui cri­te­ri epi­ste­mo­lo­gi­ci del­le disci­pli­ne sto­ri­che, antro­po­lo­gi­che e socio­lo­gi­che: tale inse­gna­men­to dovreb­be esse­re impar­ti­to da docen­ti lau­rea­ti sele­zio­na­ti tra­mi­te con­cor­so pub­bli­co come quel­li di tut­te le altre disci­pli­ne. Da que­sto pun­to di vista, nes­sun rilie­vo ha il dove­ro­so rico­no­sci­men­to che parec­chi inse­gnan­ti di IRC svol­go­no egre­gia­men­te il pro­prio lavo­ro: la que­stio­ne del­la lai­ci­tà del­la scuo­la deve esse­re affron­ta­ta sul pia­no isti­tu­zio­na­le, e non affi­da­ta alla buo­na volon­tà dei sin­go­li. Per quan­to riguar­da gli ordi­ni di scuo­la pre­ce­den­ti si ritie­ne inve­ce inop­por­tu­na la pre­sen­za dell’insegnamento reli­gio­so sot­to qual­sia­si for­ma, per evi­ta­re ogni rischio di indot­tri­na­men­to con­fes­sio­na­le, e non poten­do­si per l’età dei discen­ti garan­ti­re il rigo­re neces­sa­rio nel­la trat­ta­zio­ne di tema­ti­che par­ti­co­lar­men­te deli­ca­te. Per rea­liz­za­re gli obiet­ti­vi sopra indi­ca­ti, lo Sta­to ita­lia­no dovrà far­si pro­mo­to­re, dopo oltre 40 anni dal­la revi­sio­ne del Con­cor­da­to, di una nuo­va rine­go­zia­zio­ne degli accor­di con la chie­sa cattolica.

Infi­ne, a livel­lo sim­bo­li­co ma non per que­sto meno signi­fi­ca­ti­vo, Pos­si­bi­le ritie­ne si deb­ba giun­ge­re alla defi­ni­ti­va esclu­sio­ne del­la pre­sen­za di qual­sia­si sim­bo­lo reli­gio­so dei loca­li sco­la­sti­ci, supe­ran­do anche l’ultima ambi­gua sen­ten­za del­la Cor­te d Cas­sa­zio­ne, la qua­le, pur chia­ren­do che non vi è alcun obbli­go di espo­si­zio­ne del cro­ci­fis­so, affi­da ogni deci­sio­ne in meri­to all’eventuale con­sen­so del­le diver­se com­po­nen­ti del­le sin­go­le comu­ni­tà sco­la­sti­che. In effet­ti, la lai­ci­tà e dun­que neu­tra­li­tà con­fes­sio­na­le e ideo­lo­gi­ca degli spa­zi isti­tu­zio­na­li è una fon­da­men­ta­le que­stio­ne di dirit­to, che come tale risul­ta sovraor­di­na­to e sfug­ge al prin­ci­pio del con­sen­so del­la maggioranza.

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