In questi giorni d’agosto, se non pioverà (ma ci asteniamo da facili battute sul governo), a qualcuno potrebbe capitare di incontrare in spiaggia una “Ronda per la legalità”, magari come questa.
Ora, se accadesse, è opportuno tenere bene a mente quali sono i requisiti di una “Ronda per la legalità” come specificati dal decreto del Ministro dell’Interno (Roberto Maroni, casualmente) dell’8 Agosto 2009, attuativo della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ove viene previsto il coinvolgimento di associazioni di cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno, se riferibili a situazioni di sicurezza urbana o disagio sociale.
In primo luogo va detto che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, con sentenza n. 226/2010 il riferimento al “disagio sociale”, lasciando quindi che la norma riguardi solo la “sicurezza urbana”.
L’art. 1 prevede che in ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e’ istituito l’elenco provinciale di queste associazioni di cittadini, costituite come detto al fine di segnalare alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, situazioni legate alla sicurezza urbana.
Requisiti per l’iscrizione all’elenco, che è condizione determinante per poter esercitare questa attività, sono, fra gli altri, avere tra gli scopi sociali, risultanti dall’atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attivita’ di volontariato con finalita’ di solidarieta’ sociale nell’ambito della sicurezza urbana, o comunque riconducibili alla stessa, svolgere la propria attivita’ gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto, non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne’ di organizzazioni sindacali ne’ essere ad alcun titolo riconducibili a questi, non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate; non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 25 (cd. Legge Mancino, quella che casualmente ora la Lega vorrebbe abrogare) cioè associazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti appena citati.
Inoltre le associazioni registrate devono individuare gli associati destinati a svolgere attivita’ di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, e cioè:
età non inferiore a 18 anni; buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche; non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui alla Legge Mancino.
Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa ed aver svolto un corso di formazione.
L’art. 3 prevede che il sindaco che intende avvalersi di questa “attività” debba emanare apposita ordinanza specificando gli ambiti di riferimento.
Sulle modalità dipone l’art. 2.
Gli aderenti svolgono attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale, con conseguente mera segnalazione.
L’attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l’ausilio di mezzi motorizzati e di animali; durante lo svolgimento della predetta attività gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d’armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.
Gli osservatori volontari devono indossare una casacca, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell’associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell’operatore.
È fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonchè sponsorizzazioni private.
L’attività di segnalazione è effettuata utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell’apposita abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente competente.
Le modalità operative per l’impiego degli osservatori volontari devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un’idonea ricezione delle segnalazioni.
Secondo il Codice Penale, chi effettua questa attività al di fuori dei requisiti ricordati commette il reato di cui all’art. 347 C.P., cioè usurpazione di funzione pubblica, punito con la reclusione fino a due anni.
Ora, leggendo gli articoli dei giornali, semplicemente osservando le fotografie che ritraggono le casacche con il logo di Casapound, noto movimento politico, appare evidente come quelle di cui si ha pubblica conoscenza siano illegali.
Così come è illegale anche solo parlare con una persona che si ritiene attenti alla sicurezza urbana, e tanto meno interevnire fisicamente, potendo la ronda solo segnalare telefonicamente all’Autorità preposta.
Così come è illegale formare ronde anche solo per segnalare venditori abusivi in spiaggia, non essendo in alcun modo in discussione la sicurezza urbana secondo la definizione della stessa Corte Costituzionale, visto che la spiaggia tutto è meno che centro urbano, secondo la ratio dello stesso Pacchetto Sicurezza (e ahinoi, del recente decreto Minniti Orlando, tanto per ricordare chi ha rinnovato la semina di queste ideone).
E tutto ciò senza verificare l’iscrizione negli appositi elenchi, la sussistenza dell’ordinanza autorizzativa e i requisiti soggettivi dei “partecipanti” che potrebbero certamente riservare sorprese.
Ora, nella consapevolezza che, dopo Maroni che ha legiferato, il soggetto ultimo deputato alle iscrizioni e alla verifica dei requisiti indicati è, attraverso gli Uffici Territoriali del Governo/Prefetture, il ministro Salvini, che è responsabile anche del rispetto dell’ordine pubblico e delle sue eventuali violazioni, riteniamo comunque sia un dovere quello di denunciare tutte le situazioni in cui viene palesemente violata la legge, come quelle riportate dalla stampa, nel totale e colpevole silenzio dell’Autorità preposta, impegnata nei selfie a torso nudo con piatti di pesce e fritto misto, quando va bene.