Nei commenti all’affaire dell’articolo 19-bis, l’attenzione si è concentrata sui dubbi e sui sospetti attorno alla sua genesi e al ruolo della “manina” del premier. Ma forse in questo modo si è un po’ trascurata la parte “in chiaro”: decodificare la parte criptata, la ricerca della verità sull’accaduto, può essere appassionante, si capisce. Ma gli aspetti politici sui quali ci sono tutti gli elementi per un giudizio compiuto non sono affatto meno rilevanti.
Basta esaminare i dati di fatto (con i relativi documenti di riferimento) per verificarlo.
Quali sono gli argomenti del decreto.
Il decreto* riguarda alcuni dei temi trattati da una legge delega (n.23/14) del governo Letta, approvata subito dopo la sua caduta:
- abuso del diritto ed elusione fiscale (art.5);
- gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio (“fisco amico”, art.6);
- revisione del sistema sanzionatorio (art.8).
Dei primi due argomenti, che nel decreto occupano l’articolo 1 (abuso del diritto) e gli articoli finali, 18–22 (“adempimento collaborativo”), non ci occupiamo. Il problema sta tutto nella revisione del sistema sanzionatorio (articoli 2–17).
In che consiste la modifica del regime sanzionatorio
Si tratta di un aggiornamento della legge “sui reati tributari” che era stata varata nel 2000 dal governo D’Alema (ministro V. Visco). In particolare (negli articoli 2–11):
- si ritoccano le soglie di imposta evasa o di imponibile oltre cui si inaspriscono le pene ( in genere le innalzano rendendo però la pena un po’ più alta);
- si introduce una franchigia (“soglia di non punibilità”) di mille euro in due casi: per le dichiarazioni fraudolente “mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e per chi favorisce l’evasione di terzi emettendo quelle fatture o documenti.
Quale impostazione è stata data a questa parte del decreto?
Il decreto (così come la legge già in vigore) ha un’impostazione uniforme: le soglie (quella di non punibilità, quelle di inasprimento delle pene) sono in cifra assoluta, sia quando sono riferite all’imposta evasa che quando sono riferite all’entità dei documenti fittizi. In due casi (frode con artifici contabili e dichiarazione infedele) si fa riferimento anche a una percentuale dell”imponibile ma fissando in ogni caso un tetto (gli “elementi attivi” della dichiarazione non devono superare rispettivamente 1,5 e 3 milioni).
Come si inserisce nel decreto l’articolo 15 (che introduce un nuovo articolo 19-bis)?
In questo impianto l’articolo 15, che contiene l’introduzione di un nuovo articolo nella legge da modificare, il famigerato 19-bis, appare del tutto estraneo. Perché, come si è appurato, è stato aggiunto al testo preparato dalla commissione incaricata, presieduta dal prof. Franco Gallo, in un momento successivo e senza darne notizia. Ma soprattutto perché ne stravolge l’impostazione originaria (ben spiegata da Marco Causi con queste FAQ) fin quasi a vanificarla. Fissa infatti una nuova soglia di non punibilità:
- in percentuale, senza un tetto;
- senza distinguere tra i diversi tipi di violazione con rilievo penale, né graduarli.
Tiriamo a questo punto le somme.
A chi si applica la norma incriminata? Si applica esclusivamente ai grandi evasori che superano le soglie assolute fissate dalla legge in tutte le altre parti. Quelle soglie perdono così efficacia, salvo che per gli evasori che non vantano imponibili così alti.
Il dubbio se sia stato o no esaminato dal CdM è di importanza relativa. Essendo stato inserito “fuori posto”, non connesso alla parte di soglie e franchigie ma in mezzo agli articoli che riguardano le confische (per un raccordo con il codice civile), può darsi che non se ne sia colta la portata o che sia stato aggiunto in seguito. Se sia omissione per distrazione pre-festiva dei ministri, o furbizia della “manina”, incide sulle responsabilità ma non sulla sostanza politica.
C’entra Berlusconi? Il dubbio si pone tra queste due alternative:
- si voleva fare un regalo ai grandi evasori e non ci si è accorti che lo si faceva enorme al Cavaliere?
Oppure:
- si voleva fare un regalone al Cav. e non si sono considerate le conseguenze sui grandi evasori?
A questo dubbio, se ne può star certi, non sarà mai data risposta dagli autori della norma, a partire dal premier che se ne è assunto la responsabilità. La ragione è semplice: che in entrambi i casi il giudizio politico della grande maggioranza degli italiani sarebbe una condanna severa.
Provino dunque gli elettori a dare una risposta a queste domande:
- Quale delle due alternative appare più plausibile?
- Quale delle due alternative appare più grave?
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* Il decreto non è più reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio. Il testo delle modifiche che apportava alla legge sui reati tributari è però reperibile qui.