Lo strano caso dei Magistrati precari

giudici-precari-7«Un’alluvione di nuo­vi ricor­si giu­di­zia­ri non sareb­be nell’interesse di nes­su­no. Non sareb­be nell’interesse dei ricor­ren­ti, per­ché dovreb­be­ro sop­por­ta­re i costi e i disa­gi di fare cau­sa; non sareb­be nell’interesse del mini­ste­ro di giu­sti­zia, per­ché dovreb­be sop­por­ta­re i costi e i disa­gi di resi­ste­re nel­le cau­se; non sareb­be nell’interesse dell’Employment Tri­bu­nal[1], per­ché le cau­se andreb­be­ro a cari­ca­re di nuo­vo con­ten­zio­so i giudici».

Sarà per­ché l’Inghilterra è la patria dell’empirismo filo­so­fi­co, sta di fat­to che a pro­nun­cia­re que­ste paro­le, nel 2013, è sta­to il mini­stro del­la giu­sti­zia del Regno Uni­to. Annun­cia­va un atto di mora­to­ria che con­sen­tis­se a una par­ti­co­la­re cate­go­ria di lavo­ra­to­ri di pre­sen­ta­re una doman­da ammi­ni­stra­ti­va per otte­ne­re la pen­sio­ne, anzi­ché fare cau­sa al mini­ste­ro. La mora­to­ria, con­ti­nua­va il mini­stro, gli avreb­be dato anche il «respi­ro» per disci­pli­na­re per il futu­ro in modo orga­ni­co il regi­me pen­sio­ni­sti­co per que­sti lavoratori.

La par­ti­co­la­re cate­go­ria a cui si rife­ri­va era­no i recor­der, magi­stra­ti non pro­fes­sio­na­li con com­pe­ten­ze pena­li, nomi­na­ti, «all’occorrenza», da Sua Mae­stà su rac­co­man­da­zio­ne del Lord Chan­cel­lor, tra per­so­ne qua­li­fi­ca­te che abbia­no acqui­si­to da alme­no die­ci anni il tito­lo di avvo­ca­to. Era acca­du­to che uno di loro, Der­mod Patrick O’Brien, ces­sa­to dal ser­vi­zio per rag­giun­ti limi­ti di età, aves­se fat­to cau­sa al mini­ste­ro per ave­re la pen­sio­ne. Il giu­di­ce ave­va sol­le­va­to que­stio­ne pre­giu­di­zia­le euro­pea e la Cor­te di Giu­sti­zia, nel 2012, ave­va rico­no­sciu­to che il recor­der era un lavo­ra­to­re, e per­tan­to il giu­di­ce ingle­se dove­va veri­fi­ca­re se esi­ste­va­no «ragio­ni obiet­ti­ve» per esclu­de­re que­sta cate­go­ria dal­la diret­ti­va euro­pea sul lavo­ro a tem­po par­zia­le (in quan­to i recor­der in par­te svol­go­no la fun­zio­ne di avvo­ca­to, in par­te la fun­zio­ne di giu­di­ce – non sono magi­stra­ti “pro­fes­sio­na­li”, cioè, per­ché pos­so­no svol­ge­re anche la pro­fes­sio­ne di avvo­ca­to). Tor­na­to in patria O’Brien si vede­va rico­no­sce­re la pen­sio­ne dal suo giu­di­ce e a quel pun­to si pone­va la que­stio­ne, per il mini­stro del­la giu­sti­zia, di tut­ti gli altri recor­der che ave­va­no man­da­to avan­ti O’Brien. Da qui la misu­ra del­la moratoria.

Stra­ni que­sti ingle­si – avre­te pen­sa­to -, fare svol­ge­re le fun­zio­ni di giu­di­ce agli avvo­ca­ti è una con­trad­di­zio­ne in ter­mi­ni. Se l’avete pen­sa­to e ave­te tira­to un respi­ro di sol­lie­vo ras­si­cu­ran­do­vi per­ché in Ita­lia, inve­ce, i giu­di­ci fan­no i giu­di­ci e gli avvo­ca­ti fan­no gli avvo­ca­ti, cer­ca­te ades­so di met­ter­vi como­di: suc­ce­de anche qui.

In Ita­lia c’è un pic­co­lo eser­ci­to di 3.800 magi­stra­ti ono­ra­ri che svol­go­no le stes­se fun­zio­ni giu­ri­sdi­zio­na­li dei magi­stra­ti di pro­fes­sio­ne (che inve­ce fan­no solo i magi­stra­ti, per inten­der­ci), sen­za i qua­li l’agonizzante giu­sti­zia ita­lia­na potreb­be dichia­ra­re fal­li­men­to. Qui par­lia­mo dei giu­di­ci ono­ra­ri di tri­bu­na­le (GOT) e dei vice pro­cu­ra­to­ri ono­ra­ri (VPO), intro­dot­ti nell’ordinamento giu­di­zia­rio nel 1998 (rispet­ti­va­men­te con fun­zio­ni giu­di­can­ti e requi­ren­ti pres­so i tri­bu­na­li, con com­pe­ten­ze civi­li e pena­li). Anzi­ché Sua Mae­stà, li nomi­na il mini­stro del­la giu­sti­zia, con­for­me­men­te a deli­be­ra del Con­si­glio Supe­rio­re del­la Magi­stra­tu­ra, non in modo discre­zio­na­le (come nel Regno Uni­to), ma in base a un meto­do obiet­ti­vo: un con­cor­so per tito­li (non per esa­mi, come i magi­stra­ti di pro­fes­sio­ne). In ori­gi­ne la leg­ge pre­ve­de­va un man­da­to di tre anni, pro­ro­ga­bi­le al mas­si­mo una vol­ta. Ma in Ita­lia si va avan­ti (o si resta fer­mi, a secon­da dei pun­ti di vista), con le pro­ro­ghe, e i magi­stra­ti ono­ra­ri sono diven­ta­ti lavo­ra­to­ri a tem­po inde­ter­mi­na­to. Atten­zio­ne: inde­ter­mi­na­to per­ché il ter­mi­ne vie­ne spo­sta­to ogni anno a quel­lo suc­ces­si­vo. Il pros­si­mo, il 31 dicem­bre 2015. Non han­no pre­vi­den­za, assi­sten­za per malat­tia, mater­ni­tà, ferie, nien­te di nien­te, per­ché per lo Sta­to ita­lia­no non sono lavo­ra­to­ri, ma fun­zio­na­ri “ono­ra­ri”. Sia chia­ro, i magi­stra­ti ono­ra­ri esi­ste­va­no già pri­ma del 1998. Nell’Assemblea Costi­tuen­te Gio­van­ni Leo­ne usa­va que­sta defi­ni­zio­ne: «è una fun­zio­ne che si pre­sta non come atti­vi­tà pro­fes­sio­na­le, ma come una par­te­ci­pa­zio­ne spon­ta­nea che esce dal­le nor­ma­li occu­pa­zio­ni del­la pro­pria vita». Di fat­to non è più così. Il tito­lo bal­zac­chia­no che li defi­ni­sce “ono­ra­ri”, è un’etichetta fal­sa, per­ché la mag­gior par­te di essi vive del com­pen­so rico­no­sciu­to per svol­ge­re le fun­zio­ni (e i tri­bu­na­li soprav­vi­vo­no anche gra­zie al loro lavo­ro). La disci­pli­na chia­ma il com­pen­so “inden­ni­tà” (non retri­bu­zio­ne, che spet­te­reb­be a un lavo­ra­to­re in quan­to tale). Si trat­ta di un get­to­ne di pre­sen­za gior­na­lie­ro. Per ren­de­re l’idea di quan­to gua­da­gni, vie­ne in men­te il caso di quel VPO iden­ti­fi­ca­to pres­so un uffi­cio dell’agenzia del­le entra­te con la car­ta d’identità, che alla voce “pro­fes­sio­ne” ripor­ta­va solo “magi­stra­to” (non tut­te le ana­gra­fi a suo tem­po regi­stra­va­no sul docu­men­to il codi­ce “magi­stra­to ono­ra­rio”). Il fun­zio­na­rio del fisco, veden­do al ter­mi­na­le che l’interessato ave­va un red­di­to annuo di ven­ti­mi­la euro, era già pron­to a denun­ciar­lo per fal­so ideo­lo­gi­co, per­ché era impos­si­bi­le che un “magi­stra­to” aves­se un red­di­to così bas­so. Chia­mò un ispet­to­re di poli­zia, che dopo ave­re con­trol­la­to, lo ras­si­cu­ra­va: si trat­ta­va di un magi­stra­to ono­ra­rio. Ven­ti­mi­la euro, si badi, come si è già det­to, sen­za che lo Sta­to ver­si i con­tri­bu­ti per la sua previdenza.

L’etichetta è diven­ta­ta la foglia di fico che ser­ve a nascon­de­re la man­can­za di ogni tute­la dei lavo­ra­to­ri (è l’ultima pre­oc­cu­pa­zio­ne, ma non bene­fi­cia­no nem­me­no dei buo­ni pasto — d’altronde, spes­so il pasto lo sal­ta­no, visto che le udien­ze ter­mi­na­no nel pomeriggio).

Attual­men­te la mag­gior par­te di loro svol­ge le fun­zio­ni a tem­po pie­no e semi­pie­no. Alcu­ni, visto che la leg­ge glie­lo con­sen­te, svol­go­no anche la pro­fes­sio­ne di avvo­ca­to, altri sono dipen­den­ti del­la Pub­bli­ca Ammi­ni­stra­zio­ne (svol­go­no le fun­zio­ni giu­ri­sdi­zio­na­li duran­te le ferie o il saba­to, o duran­te il per­mes­so pre­vi­sto per leg­ge). Alcu­ni sono bra­vi, altri meno. Dopo il tiro­ci­nio i magi­stra­ti di pro­fes­sio­ne dovreb­be­ro valu­ta­re se sia­no o no ido­nei. Ed è pre­vi­sto un pro­ce­di­men­to disci­pli­na­re per revo­car­li se si dimo­stra­no ini­do­nei duran­te il ser­vi­zio. La leg­ge, insom­ma, pre­ve­de un siste­ma che garan­ti­sca la qua­li­tà. Ades­so anche la loro respon­sa­bi­li­tà civi­le, al pari di quel­la dei magi­stra­ti di pro­fes­sio­ne (come rile­va­va l’altro gior­no un mio col­le­ga, con la stes­sa soglia di respon­sa­bi­li­tà del­la «metà dell’annualità del­lo sti­pen­dio»: a par­te che per leg­ge il nostro non è uno sti­pen­dio – per il legi­sla­to­re “retri­bu­zio­ne” è una paro­la tabù -, è di tut­ta evi­den­za che per un magi­stra­to di pro­fes­sio­ne subi­re il taglio di metà del­lo sti­pen­dio signi­fi­ca man­te­ne­re un red­di­to digni­to­so, per i magi­stra­ti ono­ra­ri signi­fi­ca la fame).

Ad ogni modo i magi­stra­ti ono­ra­ri sono diven­ta­ti magi­stra­ti pre­ca­ri a bas­so ono­ra­rio. Pre­ca­ri come tan­ti altri — dire­te voi -, ma con l’aggravante che essi eser­ci­ta­no la fun­zio­ne di ius dice­re. Io, per­so­nal­men­te, tre­me­rei a sape­re che sto chie­den­do giu­sti­zia a un pre­ca­rio (tra l’altro han­no anche fun­zio­ne di giu­di­ce del lavo­ro, para­dos­so den­tro il para­dos­so). Ave­te pre­sen­te la stel­la pola­re dell’indipendenza, auto­no­mia, ter­zie­tà del­la magi­stra­tu­ra? I padri costi­tuen­ti han­no modu­la­to tut­ta la disci­pli­na del­la magi­stra­tu­ra in fun­zio­ne di que­sto para­dig­ma. Anzi, han­no pre­vi­sto, sep­pu­re laco­ni­ca­men­te, la figu­ra del magi­stra­to ono­ra­rio anche a que­sto sco­po. Citia­mo un altro depu­ta­to costi­tuen­te, Fer­di­nan­do Tar­get­ti: «[…] sin dai tem­pi del Mor­ta­ra si soste­ne­va che l’espediente miglio­re per faci­li­ta­re la riso­lu­zio­ne del pro­ble­ma del miglio­ra­men­to del­le con­di­zio­ni eco­no­mi­che dei magi­stra­ti sareb­be sta­to quel­lo del­la ridu­zio­ne del loro nume­ro – spe­cie nei gra­di infe­rio­ri – sosti­tuen­do­li con magi­stra­ti ono­ra­ri». A dire che il miglio­ra­men­to del­le con­di­zio­ni eco­no­mi­che garan­ti­sce indi­pen­den­za e ter­zie­tà. Inve­ce l’impiego dei magi­stra­ti ono­ra­ri è diven­ta­to ille­git­ti­mo per l’esigenza di affron­ta­re un con­ten­zio­so sem­pre mag­gio­re, ed essi pre­sta­no il ser­vi­zio non più “spon­ta­nea­men­te”, al di fuo­ri del­le «nor­ma­li occu­pa­zio­ni del­la pro­pria vita». Le fun­zio­ni giu­ri­sdi­zio­na­li sono diven­ta­te l’unica — o la prin­ci­pa­le -, occu­pa­zio­ne del­la loro vita (atten­zio­ne: anche il Regno Uni­to non bril­la se i recor­der si sono infi­ne rivol­ti a un giu­di­ce per otte­ne­re la pen­sio­ne, tan­to è vero che la Cor­te di Giu­sti­zia euro­pea, nel­la sen­ten­za del 2012, ha evi­den­zia­to che il gover­no ha fat­to sem­pre più ricor­so, col tem­po, ai recor­der).

Final­men­te il Par­la­men­to si appre­sta a vara­re la rifor­ma del­la magi­stra­tu­ra ono­ra­ria (ma sta­te anco­ra como­di, se ave­te tro­va­to la posi­zio­ne giu­sta). Il Gover­no ha depo­si­ta­to un dise­gno di leg­ge in Sena­to (la rela­zio­ne di accom­pa­gna­men­to dà atto che sono già in cor­so di pre­di­spo­si­zio­ne i decre­ti di attua­zio­ne — sic). Esso aumen­ta le com­pe­ten­ze dei magi­stra­ti ono­ra­ri e pre­ve­de tre man­da­ti di quat­tro anni (in tut­to dodi­ci anni!). Pre­ve­de una for­ma di com­pen­so dupli­ce (a quo­ta fis­sa e a quo­ta incen­ti­van­te, subor­di­na­ta al rag­giun­gi­men­to degli obiet­ti­vi fis­sa­ti dal capo dell’ufficio). Non spe­ci­fi­ca il quan­tum del com­pen­so, e per di più rimet­te al mini­ste­ro del­la giu­sti­zia l’individuazione, con fre­quen­za annua­le, dell’importo di cui ogni tri­bu­na­le e ogni pro­cu­ra del­la Repub­bli­ca pos­sa dispor­re al fine di liqui­da­re i «com­pen­si» dei magi­stra­ti ono­ra­ri (per altro non si com­pren­de in base a qua­li cri­te­ri il mini­ste­ro deb­ba fis­sa­re l’importo e la vaghez­za del­la pre­vi­sio­ne fa sor­ge­re pre­oc­cu­pa­zio­ne di pos­si­bi­li stru­men­ta­liz­za­zio­ni al fine di fre­na­re l’attività di sin­go­li uffi­ci in fun­zio­ne di inte­res­si estra­nei al buon anda­men­to del­la pub­bli­ca ammi­ni­stra­zio­ne — soprat­tut­to in mate­ria pena­le). Con il dise­gno di leg­ge il Gover­no dele­ga se stes­so a sta­bi­li­re anche un trat­ta­men­to pre­vi­den­zia­le, ponen­do però a cari­co esclu­si­vo dei magi­stra­ti ono­ra­ri l’onere dei con­tri­bu­ti (con­ce­den­do ciò che in astrat­to è già nel­le loro facol­tà — regi­me volon­ta­rio di pre­vi­den­za, sal­va l’impossibilità in con­cre­to di prov­ve­de­re per man­can­za di capa­ci­tà eco­no­mi­ca). Per i magi­stra­ti ono­ra­ri già in ser­vi­zio pre­ve­de un regi­me tran­si­to­rio: una maxi­pro­ro­ga. A pre­scin­de­re dall’anzianità di ser­vi­zio, la maxi­pro­ro­ga è anco­ra­ta a fasce di età, in quan­to è pre­vi­sto un minor nume­ro di pro­ro­ghe a mano a mano che si innal­zi l’età, con la con­se­guen­za di ren­de­re pre­ca­rio chi non lo è e disoc­cu­pa­to in età lavo­ra­ti­va chi è pre­ca­rio di lun­go cor­so. Sca­du­to il ter­mi­ne, bra­vi o no, tut­ti a casa. Cui pro­de­st? Se ve lo sie­te chie­sti, a bre­ve la rispo­sta del Mini­stro Andrea Orlando.

Rice­ven­do alcu­ni rap­pre­sen­tan­ti di cate­go­ria, a set­tem­bre, il mini­stro rispon­de­va così a un magi­stra­to ono­ra­rio in ser­vi­zio da quat­tor­di­ci anni a tem­po pie­no, che espri­me­va legit­ti­ma­men­te pre­oc­cu­pa­zio­ne su che cosa avreb­be fat­to a 56 anni, alla sca­den­za del­la maxi­pro­ro­ga: «Non sie­te gli uni­ci a non sape­re che cosa fare­te tra dodi­ci anni, vi sto dan­do il tem­po per guar­dar­vi intor­no». A un altro, che chie­de­va la ratio di tale pre­vi­sio­ne (cui pro­de­st?), rispon­de­va: «È una scel­ta politica».

Pos­si­bi­le, inve­ce, che voi non vi sia­te chie­sti «cui pro­de­st?», e che abbia­te pen­sa­to: ecco­li qua, que­sti voglio­no entra­re nel­la magi­stra­tu­ra di car­rie­ra da una por­ta secon­da­ria, sen­za supe­ra­re il con­cor­so per esa­mi. Con tut­to il rispet­to dovu­to a chi stia pre­pa­ran­do con fati­ca il con­cor­so per esa­mi e a chi l’abbia supe­ra­to, a chi sia iscrit­to a cor­si pri­va­ti di pre­pa­ra­zio­ne e a chi fre­quen­ti la scuo­la di spe­cia­liz­za­zio­ne con gran­de impe­gno eco­no­mi­co per la fami­glia, e in dispar­te se l’attuale con­cor­so sia il meto­do miglio­re in asso­lu­to per sele­zio­na­re i magi­stra­ti, l’obiezione, se l’avete for­mu­la­ta, è infon­da­ta. Il pic­co­lo eser­ci­to dei 3800 magi­stra­ti ono­ra­ri non ha mai chie­sto di esse­re arruo­la­to nel­la magi­stra­tu­ra di car­rie­ra, né ha mai chie­sto l’estensione del suo trat­ta­men­to eco­no­mi­co. Riven­di­ca­no la valu­ta­zio­ne e chie­do­no di con­ti­nua­re a fare quel­lo che han­no fat­to per anni, nien­te di più e nien­te di meno, ma con le garan­zie di tut­ti i lavo­ra­to­ri, e un trat­ta­men­to eco­no­mi­co digni­to­so. Una pos­si­bi­le solu­zio­ne sareb­be sot­to­por­li a valu­ta­zio­ne in base ai prov­ve­di­men­ti che abbia­no emes­so fino­ra, all’impegno e alla capa­ci­tà che abbia­no dimo­stra­to, e inse­rir­li sta­bil­men­te, come sog­get­ti dele­ga­ti, nell’ufficio per il pro­ces­so. Ne bene­fi­ce­reb­be l’amministrazione del­la giu­sti­zia per pri­ma. La spe­ran­za è che in Com­mis­sio­ne Giu­sti­zia i sena­to­ri discu­ta­no effet­ti­va­men­te il dise­gno di leg­ge d’iniziativa gover­na­ti­va e gli altri dise­gni di leg­ge che pure giac­cio­no da tem­po in quel­la sede. E che, alla fine, la ragio­ne (e la civil­tà giu­ri­di­ca), vinca.

Se, inve­ce, pas­se­rà il dise­gno di leg­ge di ini­zia­ti­va gover­na­ti­va, il futu­ro dell’amministrazione del­la giu­sti­zia pri­ma di tut­to non è pro­prio roseo. Per gli attua­li magi­stra­ti pre­ca­ri, è plum­beo. Ini­zie­ran­no a guar­dar­si intor­no come ha sug­ge­ri­to loro il Mini­stro Orlan­do, rischian­do anche di distrar­si men­tre moti­va­no una sen­ten­za o esa­mi­na­no un teste in un pro­ces­so pena­le, per dir­ne uno — a tito­lo di esem­pio -, per il rea­to di lesio­ni col­po­se cau­sa­to da infor­tu­nio sul lavo­ro (non trop­po, però, per­ché incom­be anche su di loro la scu­re del­la respon­sa­bi­li­tà civi­le). Ma intan­to ricor­re­ran­no anche loro a un giu­di­ce, come Der­mod Patrick O’Brien, che nel frat­tem­po si sta­rà goden­do la pen­sio­ne, maga­ri col­ti­van­do l’hobby del­la pesca in acqua dol­ce. Non man­de­ran­no avan­ti il loro Der­mod, ma lo faran­no con ricor­si giu­di­zia­ri a tap­pe­to in tut­ta Ita­lia (han­no un elen­co di nor­me euro­pee vio­la­te nei loro con­fron­ti in quan­to lavo­ra­to­ri). Spe­ria­mo che il nostro mini­stro del­la giu­sti­zia fac­cia leg­ge­re al pre­si­den­te del Con­si­glio la sen­ten­za del­la Cor­te di Giu­sti­zia euro­pea del 2012, e gli dica in came­ra cari­ta­tis: «A flood of new claims would not be in anyone’s inte­rests». Un’alluvione di nuo­vi ricor­si giu­di­zia­ri non sareb­be nell’interesse di nes­su­no. Né dei ricor­ren­ti, né del mini­ste­ro del­la giu­sti­zia, né dei tri­bu­na­li. Nem­me­no — mi per­met­to di aggiun­ge­re -, di voi che ave­te let­to fin qui.

[1] Tri­bu­na­le che giu­di­ca le cau­se di lavo­ro nel Regno Unito.

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