Ma come “stravagante”, Nicola?

Se avessi avuto il suo numero, l’avrei chiamato: “Ma come stravagante? In quale aspetto esattamente? Procedimentale? Sostanziale?”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ieri la Cor­te Costi­tu­zio­na­le si è pro­nun­cia­ta sul cosid­det­to erga­sto­lo osta­ti­vo, dichia­ran­do­ne la par­zia­le inco­sti­tu­zio­na­li­tà. Vale la pena, per non sba­glia­re, par­ti­re dal comu­ni­ca­to stam­pa del­la Cor­te stessa:

La Cor­te costi­tu­zio­na­le si è riu­ni­ta oggi in came­ra di con­si­glio per esa­mi­na­re le que­stio­ni sol­le­va­te dal­la Cor­te di cas­sa­zio­ne e dal Tri­bu­na­le di sor­ve­glian­za di Peru­gia sul­la legit­ti­mi­tà dell’articolo 4 bis, com­ma 1, dell’Ordinamento peni­ten­zia­rio là dove impe­di­sce che per i rea­ti in esso indi­ca­ti sia­no con­ces­si per­mes­si pre­mio ai con­dan­na­ti che non col­la­bo­ra­no con la giu­sti­zia. In entram­bi i casi, si trat­ta­va di due per­so­ne con­dan­na­te all’ergastolo per delit­ti di mafia. In atte­sa del depo­si­to del­la sen­ten­za, l’Ufficio stam­pa del­la Cor­te fa sape­re che a con­clu­sio­ne del­la discus­sio­ne le que­stio­ni sono sta­te accol­te nei seguen­ti ter­mi­ni. La Cor­te ha dichia­ra­to l’illegittimità costi­tu­zio­na­le dell’articolo 4 bis, com­ma 1, dell’Ordinamento peni­ten­zia­rio nel­la par­te in cui non pre­ve­de la con­ces­sio­ne di per­mes­si pre­mio in assen­za di col­la­bo­ra­zio­ne con la giu­sti­zia, anche se sono sta­ti acqui­si­ti ele­men­ti tali da esclu­de­re sia l’attualità del­la par­te­ci­pa­zio­ne all’associazione cri­mi­na­le sia, più in gene­ra­le, il peri­co­lo del ripri­sti­no di col­le­ga­men­ti con la cri­mi­na­li­tà orga­niz­za­ta. Sem­pre che, ovvia­men­te, il con­dan­na­to abbia dato pie­na pro­va di par­te­ci­pa­zio­ne al per­cor­so rie­du­ca­ti­vo. In que­sto caso, la Cor­te ‑pro­nun­cian­do­si nei limi­ti del­la richie­sta dei giu­di­ci rimet­ten­ti ‑ha quin­di sot­trat­to la con­ces­sio­ne del solo per­mes­so pre­mio alla gene­ra­le appli­ca­zio­ne del mec­ca­ni­smo “osta­ti­vo” (secon­do cui i con­dan­na­ti per i rea­ti pre­vi­sti dall’articolo 4 bis che dopo la con­dan­na non col­la­bo­ra­no con la giu­sti­zia non pos­so­no acce­de­re ai bene­fi­ci pre­vi­sti dall’Ordinamento peni­ten­zia­rio per la gene­ra­li­tà dei dete­nu­ti). In vir­tù del­la pro­nun­cia del­la Cor­te, la pre­sun­zio­ne di “peri­co­lo­si­tà socia­le” del dete­nu­to non col­la­bo­ran­te non è più asso­lu­ta ma diven­ta rela­ti­va e quin­di può esse­re supe­ra­ta dal magi­stra­to di sor­ve­glian­za, la cui valu­ta­zio­ne caso per caso deve basar­si sul­le rela­zio­ni del Car­ce­re non­ché sul­le infor­ma­zio­ni e i pare­ri di varie auto­ri­tà, dal­la Pro­cu­ra anti­ma­fia o anti­ter­ro­ri­smo al com­pe­ten­te Comi­ta­to pro­vin­cia­le per l’ordine e la sicu­rez­za pubblica.

La deci­sio­ne segue la recen­te pro­nun­zia del­la Cor­te Euro­pea dei Dirit­ti dell’Uomo (CEDU) la qua­le ave­va riget­ta­to il ricor­so dell’Italia con­tro una sua sen­ten­za, di con­dan­na del nostro Pae­se, resa nel giu­gno scor­so, nel­la qua­le affer­ma­va che l’erga­sto­lo osta­ti­vo si pone­va in con­tra­sto con l’art. 3 del­la Con­ven­zio­ne che vie­ta la tor­tu­ra, le puni­zio­ni degra­dan­ti e disu­ma­ne, con ciò negan­do di fat­to la pos­si­bi­li­tà per il dete­nu­to di intra­pren­de­re un per­cor­so rieducativo.

L’art. 4 bis dell’Ordinamento Peni­ten­zia­rio pre­ve­de­va (pri­ma dell’intervento in ogget­to) che “L’as­se­gna­zio­ne al lavo­ro all’e­ster­no, i per­mes­si pre­mio e le misu­re alter­na­ti­ve alla deten­zio­ne pre­vi­ste dal capo VI, esclu­sa la libe­ra­zio­ne anti­ci­pa­ta, pos­so­no esse­re con­ces­si ai dete­nu­ti e inter­na­ti per i seguen­ti delit­ti solo nei casi in cui tali dete­nu­ti e inter­na­ti col­la­bo­ri­no con la giu­sti­zia a nor­ma del­l’ar­ti­co­lo 58 ter del­la pre­sen­te leg­ge (…)” (segue l’elenco dei delit­ti, fra cui prin­ci­pal­men­te, ma non solo, quel­li di mafia e terrorismo).

Da ieri, non è più neces­sa­ria la col­la­bo­ra­zio­ne, non esi­ste più l’automatismo, ma il magi­stra­to di sor­ve­glian­za valu­te­rà caso per caso ogni richie­sta e potrà acco­glier­la ma solo, vale la pena ripe­ter­lo, “se sono sta­ti acqui­si­ti ele­men­ti tali da esclu­de­re sia l’attualità del­la par­te­ci­pa­zio­ne all’associazione cri­mi­na­le sia, più in gene­ra­le, il peri­co­lo del ripri­sti­no di col­le­ga­men­ti con la cri­mi­na­li­tà orga­niz­za­ta. Sem­pre che, ovvia­men­te, il con­dan­na­to abbia dato pie­na pro­va di par­te­ci­pa­zio­ne al per­cor­so rieducativo.”

Per­so­nal­men­te con­di­vi­do la pro­nun­zia del­la Cor­te, anche per­ché cre­do che non sus­si­sta alcun peri­co­lo rea­le cir­ca la paven­ta­ta usci­ta dal car­ce­re di peri­co­lo­si mafio­si.

I requi­si­ti sono strin­gen­ti, ci sarà una valu­ta­zio­ne del­la magi­stra­tu­ra di sor­ve­glian­za, e si eli­mi­na solo un auto­ma­ti­smo e nes­su­no man­che­rà per que­sto di rispet­to a Gio­van­ni Fal­co­ne, Pao­lo Bor­sel­li­no e agli altri magi­stra­ti che han­no dato la vita per com­bat­te­re la mafia.

Un mafio­so, come qual­sia­si altro reo, pri­ma deve distac­car­si dall’organizzazione alla qua­le appar­te­ne­va, dan­do­ne pro­va con ele­men­ti con­cre­ti, dimo­stran­do anche che non sus­si­ste peri­co­lo di rien­tro nel­la mede­si­ma, e par­te­ci­pan­do a un per­cor­so rie­du­ca­ti­vo. Poi, e solo in que­ste con­di­zio­ni potrà otte­ne­re i bene­fi­ci, sen­za neces­sa­ria­men­te diven­ta­re col­la­bo­ra­to­re di giustizia.

Que­sta la que­stio­ne in dirit­to, e tut­te le opi­nio­ni, sem­pre in dirit­to, sono legit­ti­me, pur­chè sia­no atti­nen­ti al tema e sia­no moti­va­te. Poi ci sono le opi­nio­ni poli­ti­che, quel­le di soli­to più stru­men­ta­li, quel­le che per uno sco­po di soli­to banal­men­te elet­to­ra­le aggiun­go­no con­se­guen­ze ine­si­sten­ti, ma mol­to evo­ca­ti­ve, per par­la­re al pro­prio elet­to­ra­to, in par­ti­co­la­re alla sua pancia.

Ad esem­pio Mat­teo Sal­vi­ni (che discet­ta di tut­to meno che dei famo­si 49 milio­ni e del caso Savoi­ni) ha dichia­ra­to in una diret­ta Face­book con la con­sue­ta finez­za: “Un per­mes­so pre­mio a chi ha mas­sa­cra­to, a mafio­si che han­no mas­sa­cra­to? Ma col ca… che gli do il per­mes­so. Non vedo l’o­ra di tor­na­re al gover­no per siste­ma­re un po’ di cose”, come se il gover­no (quan­to meno nell’attuale asset­to demo­cra­ti­co) potes­se influi­re sul­le sen­ten­ze del­la Cor­te Costituzionale.

Sul­la stes­sa lun­ghez­za d’onda l’ex socio Lui­gi Di Maio: “Rispet­to la sen­ten­za, ma il Movi­men­to 5 stel­le non è d’ac­cor­do e fare­mo il pos­si­bi­le affin­ché quel­li che era­no in car­ce­re con regi­me di erga­sto­lo osta­ti­vo ci riman­ga­no fin­ché non si pren­do­no altri mafio­si” (e qui non si capi­sce bene il sen­so, come se fos­se neces­sa­rio un nume­ro mini­mo di mafio­si in car­ce­re) “Si dice che quel regi­me vio­li alcu­ni dirit­ti fon­da­men­ta­li del­la per­so­na, ma quel­le non sono per­so­ne, sono ani­ma­li che han­no ucci­so e sciol­to nel­l’a­ci­do bam­bi­ni”.

Non vale la pena com­men­ta­re, vista la padro­nan­za asso­lu­ta dei nostri prin­ci­pi costi­tu­zio­na­li. Ma, dicia­mo la veri­tà, nes­su­no si stu­pi­sce di que­ste dichia­ra­zio­ni, nes­su­no si aspet­ta nep­pu­re che que­sti per­so­nag­gi cono­sca­no, o alme­no leg­ga­no, la nor­ma­ti­va di cui par­la­no. Inve­ce, quan­do ho sen­ti­to al GR1 del­le 8 di sta­mat­ti­na Nico­la Zin­ga­ret­ti (il nuo­vo socio di gover­no) affer­ma­re che, pur rispet­tan­do­la, la sen­ten­za gli sem­bra­va “stra­va­gan­te”  sin­ce­ra­men­te non me l’aspettavo.

Se aves­si avu­to il suo nume­ro, l’avrei chia­ma­to: “Ma come stra­va­gan­te? In qua­le aspet­to esat­ta­men­te? Pro­ce­di­men­ta­le? Sostan­zia­le?”.

Per­ché nel­la vita si pos­so­no ave­re opi­nio­ni diver­se, e, come a scuo­la, non si può pre­ten­de­re che chi ogni gior­no fa a pugni con l’italiano, o con il rus­so e l’aritmetica, pos­sa espri­me­re un giu­di­zio com­piu­to su una que­stio­ne giu­ri­di­ca com­ples­sa. Ma il segre­ta­rio del Par­ti­to Demo­cra­ti­co non può usa­re una ter­mi­no­lo­gia del gene­re. Spie­ga­ci, Nico­la, con paro­le tue, per­ché la sen­ten­za dell’organo car­di­ne del nostro siste­ma demo­cra­ti­co sareb­be “stra­va­gan­te”, pos­si­bil­men­te in diritto.

Per­ché tu ne hai la pos­si­bi­li­tà, i con­giun­ti­vi non li sba­gli, nel tuo par­ti­to ci sono giu­ri­sti e costituzionalisti.

Per­ché così, caro Nico­la, sem­bra solo una liscia­ta di pelo all’elettorato che insor­ge, quan­do inve­ce all’elettorato che insor­ge le cose andreb­be­ro sem­pli­ce­men­te spiegate.

Per­ché poi se nes­su­no spie­ga, e insor­ge dav­ve­ro, mica vie­ne da te, ma va dagli altri due.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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