Perché cancellare il primo decreto Salvini, spiegato bene

[vc_row][vc_column][vc_column_text]A oltre un anno dall’entrata in vigo­re del pri­mo decre­to Sal­vi­ni in mate­ria di sicu­rez­za e immi­gra­zio­ne, è il caso di fare un bilan­cio. Ci aiu­ta, in que­sto, il report cura­to dal­la Fon­da­zio­ne Migran­tes dedi­ca­to al dirit­to d’asilo che, gra­zie al con­tri­bu­to di stu­dio­si ed esper­ti in mate­ria, ha comin­cia­to a met­te­re in fila risul­ta­ti e con­se­guen­ze di un anno di gover­no gial­lo-ver­de. Da que­sto report sono trat­ti i pas­sag­gi cita­ti in que­sto arti­co­lo oltre che la mag­gior par­te dei dati e del­le informazioni.

L’avvocato Livio Neri si con­cen­tra, in par­ti­co­la­re, sull’abro­ga­zio­ne del­la cosid­det­ta “pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria”, una for­ma di pro­te­zio­ne che ha avu­to una sua pri­ma for­mu­la­zio­ne nel 1993, quan­do il Legi­sla­to­re, con la rati­fi­ca dell’accordo di Schen­gen, ha pre­vi­sto che «non pos­sa rifiu­tar­si un per­mes­so di sog­gior­no quan­do ricor­ra­no “seri moti­vi, in par­ti­co­la­re di carat­te­re uma­ni­ta­rio o risul­tan­ti da obbli­ghi costi­tu­zio­na­li o inter­na­zio­na­li del­lo Sta­to ita­lia­no”». A par­ti­re da que­sto pun­to fer­mo, pas­so dopo pas­so, gra­zie a suc­ces­si­vi inter­ven­ti nor­ma­ti­vi e giu­ri­spru­den­zia­li, si è giun­ti a una defi­ni­zio­ne mol­to in linea col det­ta­to costi­tu­zio­na­le, dan­do “coper­tu­ra” alle per­so­ne che non avreb­be­ro dirit­to allo sta­tus di rifu­gia­to o alla pro­te­zio­ne sus­si­dia­ria, ma che comun­que ver­sa­no in gra­vi con­di­zio­ni psi­co-fisi­che o sof­fro­no di gra­vi pato­lo­gie, o che pro­ven­go­no da pae­si non sicu­ri o col­pi­ti da gra­vi cala­mi­tà natu­ra­li, o comun­que per le qua­li non esi­sto­no le con­di­zio­ni per un ritor­no in patria sicu­ro. D’altra par­te risul­ta quan­to­me­no assur­do che lo Sta­to si obbli­ghi a fare qual­co­sa che “è già obbli­ga­to” a fare dal­la Costi­tu­zio­ne o dal dirit­to inter­na­zio­na­le, ma tant’è: la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria ha per­mes­so di chiu­de­re il cerchio.

La pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria dava mol­to fasti­dio a Mat­teo Sal­vi­ni poi­ché, copren­do que­sta ampia casi­sti­ca, ha garan­ti­to un per­mes­so di sog­gior­no a mol­te per­so­ne in sta­to di neces­si­tà, che l’ex mini­stro era soli­to defi­ni­re “fal­si pro­fu­ghi” o “fin­ti rifu­gia­ti”. E così il suo pri­mo decre­to ha sosti­tui­to la «defi­ni­zio­ne aper­ta dei moti­vi uma­ni­ta­ri (riem­pi­ta di signi­fi­ca­to da due decen­ni di giu­ri­spru­den­za e dot­tri­na) con un’elencazione tas­sa­ti­vi di moti­vi» per il rila­scio di per­mes­si “spe­cia­li”, che non “copro­no” tut­te le fat­ti­spe­cie coper­te pre­ce­den­te­men­te dal­la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria. «Diver­si (e infe­rio­ri) dirit­ti», scri­ve Neri. «Infe­rio­re è in qua­si tut­ti i casi la dura­ta degli stes­si e — soprat­tut­to — in alcu­ne ipo­te­si è pre­clu­sa la con­ver­sio­ne». Per dir­la con una bat­tu­ta, si è pre­fe­ri­to pre­mia­re con un per­mes­so ad hoc l’eroe (cioè colui che si distin­gue per atti di par­ti­co­la­re valo­re civi­le) piut­to­sto che il cit­ta­di­no (cioè colui che ha com­piu­to un per­cor­so che gli ha per­mes­so, nel rispet­to del­le dif­fe­ren­ze, di far par­te del­la nostra comu­ni­tà). Anche per que­ste ragio­ni, i nuo­vi immi­gra­ti a rischio di irre­go­la­ri­tà deter­mi­na­ti­si tra giu­gno 2018 e giu­gno 2019 sono cir­ca 71mila (dati ISPI). 

Il secon­do capi­to­lo del­la nostra ana­li­si non può che riguar­da­re il siste­ma di acco­glien­za, anch’esso dura­men­te col­pi­to dal decre­to. Par­tia­mo da un dato: nel set­tem­bre 2019 le per­so­ne ospi­ta­te nel siste­ma di acco­glien­za sono tor­na­te sot­to la soglia del­le 100mila uni­tà per la pri­ma vol­ta dal 2015. Quel che non è cam­bia­to e che non cam­bia mai è che il 75% di que­ste per­so­ne è ospi­ta­ta nei cosid­det­ti Cas, Cen­tri di acco­glien­za straor­di­na­ria, che han­no assun­to una tota­le e strut­tu­ra­le ordi­na­rie­tà e pre­do­mi­nan­za nel siste­ma, nono­stan­te i loro enor­mi limi­ti. Il resto del siste­ma, gra­zie all’intervento di Sal­vi­ni, si con­cen­tra nel “nuo­vo” Siproi­mi, Siste­ma di pro­te­zio­ne per tito­la­ri di pro­te­zio­ne inter­na­zio­na­le e per mino­ri stra­nie­ri non accom­pa­gna­ti, che ha sosti­tui­to il vec­chio “Sprar”, Siste­ma di pro­te­zio­ne per richie­den­ti asi­lo e rifu­gia­ti. La pri­ma dif­fe­ren­za, for­se la più impor­tan­te, si dedu­ce dal nome: men­tre lo Sprar acco­glie­va tan­to i tito­la­ri di pro­te­zio­ne che i richie­den­ti asi­lo (per quan­to pos­si­bi­le, data la limi­ta­tez­za dei posti), il Siproi­mi acco­glie sola­men­te per­so­ne già tito­la­ri di pro­te­zio­ne, e sola­men­te di pro­te­zio­ne “inter­na­zio­na­le”, esclu­den­do quin­di i tito­la­ri dei nuo­vi per­mes­si “spe­cia­li” cita­ti in pre­ce­den­za. Una dif­fe­ren­za fon­da­men­ta­le, dato che l’accoglienza nel Siproi­mi risul­ta, scri­ve Gian­fran­co Schia­vo­ne, «spo­glia­ta pro­prio del­la sua valen­za di pro­te­zio­ne ovve­ro di un siste­ma di azio­ni di pre­sa in cari­co del­la per­so­na che accom­pa­gna il pro­ce­di­men­to di rico­no­sci­men­to del­lo sta­tus di rifu­gia­to o di altro sta­tus di pro­te­zio­ne». A far­ne le spe­se per pri­me, con­ti­nua Schia­vo­ne, sono «quei rifu­gia­ti, mol­to spes­so don­ne, che sono sta­ti ogget­to di traf­fic­king a sco­po di sfrut­ta­men­to ses­sua­le o per altre fina­li­tà», dato che negli Sprar era­no sta­te matu­ra­te com­pe­ten­ze ade­gua­te per la pre­sa in cari­co del­la per­so­na sin dai pri­mi pas­si. 

Ma cosa suc­ce­de nei Cas? È neces­sa­ria una pre­mes­sa: «il rife­ri­men­to per sta­bi­li­re una ade­gua­ta assi­sten­za ai richie­den­ti» asi­lo è «secon­do la Cor­te di Giu­sti­zia dell’Unione Euro­pea, il livel­lo di assi­sten­za che lo Sta­to assi­cu­ra ai pro­pri cit­ta­di­ni — scri­ve Schia­vo­ne — affin­ché appun­to pos­sa­no gode­re di un livel­lo di vita ade­gua­to e non solo un gene­ri­co e insuf­fi­cien­te sus­si­dio che non con­sen­ta di vive­re una vita digni­to­sa». Vie­ne per­ciò esclu­so che, qua­lo­ra l’accoglienza sia for­ni­tu­ra in strut­tu­re, si pos­sa dero­ga­re agli stan­dard igie­ni­ci e abi­ta­ti­vi. Ser­vi­zi di acco­glien­za e rela­ti­vi stan­dard sono entra­ti a far par­te del­le Linee Gui­da adot­ta­te dall’amministrazione cen­tra­le del­lo Sta­to per l’organizzazione del­lo Sprar. Il Mini­ste­ro ha deci­so di cas­sar­le, get­tan­do alle orti­che «oltre un decen­nio di pro­pri atti ammi­ni­stra­ti­vi vol­ti a sta­bi­li­re stan­dard di ser­vi­zi» per l’accoglienza. Il nuo­vo sche­ma di capi­to­la­to per la for­ni­tu­ra di beni e ser­vi­zi, infat­ti, segna una dra­sti­ca ridu­zio­ne dei costi medi da rico­no­sce­re per la gestio­ne dei cen­tri, non­ché «l’eliminazione di alcu­ni ser­vi­zi, e spe­ci­fi­ca­men­te di tut­ti i ser­vi­zi vol­ti a soste­ne­re l’inclusione socia­le dei bene­fi­cia­ri» e «l’assenza di pre­vi­sio­ni mira­te a garan­ti­re una assi­sten­za ade­gua­ta del­le situa­zio­ni vul­ne­ra­bi­li». Per fare qual­che esem­pio, i ser­vi­zi pre­vi­sti per i richie­den­ti asi­lo sono sta­ti così modulati:

  • Per l’accoglienza “dif­fu­sa” si pre­ve­de un ope­ra­to­re ogni 50 ospi­ti, asso­lu­ta­men­te insuf­fi­cien­te per garan­ti­re la pre­sa in cari­co del­le situa­zio­ni vul­ne­ra­bi­li, che potrà fare poco altro che il guardiano;
  • Si pre­ve­de un mon­te ore estre­ma­men­te bas­so per la figu­ra dell’assistente socia­le (6 ore alla set­ti­ma­na per strut­tu­re fino a 50 posti, 8 ore fino a 150 posti), che dovrà far­si cari­co anche del­le situa­zio­ni vulnerabili;
  • Non è pre­vi­sta la figu­ra del­lo psicologo;
  • Estre­ma gene­ri­ci­tà per quan­to riguar­da i mino­ri e com­ple­ta assen­za di voci di spe­sa per atti­vi­tà ludi­che ed educative;
  • Mon­te ore estre­ma­men­te bas­so per il ser­vi­zio di media­zio­ne lin­gui­sti­co-cul­tu­ra­le (10 ore per 50 per­so­ne, 12 ore fino a 150 persone);
  • 60 cen­te­si­mi di euro al gior­no per le spe­se di tra­spor­to, ovve­ro meno di un bigliet­to di sola anda­ta per qual­sia­si mez­zo pubblico;
  • Non è più pre­vi­sto che l’ente gesto­re assi­cu­ri alme­no 10 ore set­ti­ma­na­li di lin­gua italiana;
  • Il costo del­le strut­tu­re è quan­ti­fi­ca­to in 3,93 euro al gior­no, com­pren­si­vo di tut­ti gli one­ri, qua­li affit­ti, uten­ze, manu­ten­zio­ne, alle­sti­men­to — men­tre il costo medio indi­ca­to dall’Istat è di 12 euro.

Val­ga un dato: in pas­sa­to, i bene­fi­cia­ri di pro­get­ti Sprar han­no visto accol­ta la doman­da di pro­te­zio­ne in Tri­bu­na­le, in pri­mo o secon­do gra­do, rispet­ti­va­men­te nel 50 o nel 70 per­cen­to dei casi, con­tro une media gene­ra­le del 26 e del 39 per­cen­to (fon­te: Que­stio­ne giu­sti­zia). Chi segui­va un per­cor­so all’interno del­lo Sprar ave­va pro­ba­bi­li­tà mol­to mag­gio­ri di veder­si rico­no­sce­re una for­ma di pro­te­zio­ne rispet­to a chi è sta­to accol­to in un Cas, il che con­fi­gu­ra una pale­se discriminazione.

Appa­re evi­den­te che il dise­gno dell’allora mini­stro Sal­vi­ni si sta com­pien­do, gra­zie a una mos­sa che aggre­di­sce l’accoglienza su due fron­ti. Da un lato, l’aver rele­ga­to i richie­den­ti asi­lo in strut­tu­re ina­de­gua­te, dove non pos­so­no evi­den­te­men­te esse­re ero­ga­ti ser­vi­zi che cor­ri­spon­da­no a una pre­sa in cari­co del­la per­so­na, mina alla base le pos­si­bi­li­tà che que­sta per­so­na — oltre a veder­si tute­la­ta dal pun­to di vista del­le even­tua­li vul­ne­ra­bi­li­tà — sia in gra­do di poter­si vede­re rico­no­sciu­ta una for­ma di pro­te­zio­ne. Dall’altro lato, que­ste stes­se for­me di pro­te­zio­ne sono sta­te sepa­ra­te in un nucleo che pre­ve­de dirit­ti soli­di, a par­ti­re dall’accesso al Siproi­mi, cor­ri­spon­den­ti con lo sta­tus di rifu­gia­to e con la pro­te­zio­ne inter­na­zio­na­le, e in un nucleo estre­ma­men­te debo­le e pre­ca­rio, costi­tui­to dai vari per­mes­si “spe­cia­li”. E se nell’allucinazione di Mat­teo Sal­vi­ni que­sta mos­sa a tena­glia avreb­be dovu­to esse­re com­pen­sa­ta da un aumen­to ver­ti­gi­no­so dei rim­pa­tri, beh, que­sto non è avve­nu­to. Se nel 2016 sono sta­ti ese­gui­ti 5817 rim­pa­tri for­za­ti, e nel 2017 ne sono sta­ti ese­gui­ti 6514, in tut­to il 2018 ne sono sta­ti ese­gui­ti 6820, men­tre dal pri­mo gen­na­io 2019 al 22 set­tem­bre 2019 il nume­ro è pari a 5044. 

Il pun­to di cadu­ta è un allar­ga­men­to del­lo spa­zio gri­gio dell’irregolarità, che costrin­ge cen­ti­na­ia di miglia­ia di per­so­ne a vive­re in con­di­zio­ni disu­ma­ne e ad accet­ta­re ricat­ti inde­gni, ampli­fi­can­do, peral­tro, la nostra per­ce­zio­ne di insicurezza.

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