Torna d’attualità la prescrizione, che pur indicata più volte come uno dei problemi della giustizia italiana (dallo stesso ex magistrato e poi Presidente del Senato Grasso come dal procuratore generale della Corte d’appello di Torino Maddalena all’attuale Presidente dell’ANM Davigo, per citare soltanto alcuni tra i più autorevoli magistrati intervenuti sul punto), finisce per non essere mai riformata.
Cosa succede in Commissione
In questi giorni il d.d.l. 2067 è in discussione presso la Commissione giustizia del Senato, dove gli emendamenti del relatore Casson (che erano stati sottoscritti anche da Cucca, Pd) hanno aperto il tradizionale scontro nella maggioranza, con una parte del Pd che, assieme ai suoi sempre più stretti alleati delle forze ex-PdL di governo (Ncd e Ala), cerca di approdare all’ennesima riforma inefficace, in modo da poter dire di avere cambiato, senza in realtà avere fatto granché. Naturalmente sappiamo già come finirà lo scontro, e cioè chi lo vincerà. Ma stiamo al merito.
Le proposte di Casson
In particolare, due emendamenti presentati dal senatore Casson ci sembrano molto utili e ragionevoli: quello che prevede il decorso della prescrizione dal giorno in cui la notizia di reato perviene al P.M. o dallo stesso è acquisita e quello per cui la prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado.
Si tratta di due semplici ed efficaci rimedi, che – ripetiamo – risultano ragionevoli anche avuto riguardo agli altri ordinamenti.
Infatti, se la prescrizione serve ad evitare che lo Stato si impegni nell’accertamento di fatti ormai risalenti nel tempo, rispetto ai quali un giudizio ha ormai perso di interesse, una volta esercitata l’azione penale l’interesse è ormai manifestato. Dopo una sentenza di primo grado, a maggior ragione.
I tempi dei processi
Si potrebbe dire che il rischio sarebbe di tenere una persona sotto processo troppo a lungo. Preoccupazione legittima, per quanto in parte già attenuata dal fatto che la cessazione della prescrizione avverrebbe in ogni caso dopo il primo grado di giudizio. Tuttavia, deve considerarsi che Davigo (Una prescrizione vi salverà, Micromega 7/2014) evidenziò come una delle cause dell’irragionevole durata dei processi sia stata proprio la prescrizione, essendo interesse – soprattutto di chi è colpevole – di procrastinare i tempi del processo proprio per far scattare la prescrizione. Norme sulla prescrizione che la interrompono al momento del rinvio a giudizio o – come nella proposta Casson – almeno dopo la decisione di primo grado contribuirebbero quindi anche alla ragionevole durata dei processi.
In ogni caso, volendo dare ascolto a queste preoccupazioni si potrebbe unire alle norme che escludono la prescrizione dopo la sentenza di primo grado sconti di pena proporzionali alla accertata irragionevole durata del processo per fatti non imputabili all’imputato, in caso di condanna, o un indennizzo, in caso di assoluzione.