[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1495886300164{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column_text][vc_column_text]Ma non era solo l’ennesimo capitolo della famosa “congiura dei Tar” contro il cambiamento (tanto da spingere il sempre misurato Renzi a rimpiangerne una “riforma”… tipo: “via i Tar!”)? Non era un’interpretazione quantomeno bizzarra del Tar Lazio quella per cui al concorso per la direzione dei musei non potevano accedere gli stranieri? In effetti il dubbio poteva esserci e era stato sollevato da più parti, anche se – come spiegavamo ieri – questo non superava i motivi di illegittimità della decisione del giudice amministrativo.
Ora, però, approfittando della discussione sulla “manovrina” viene inserito un emendamento (sulla cui coerenza rispetto al testo si potrebbe ben discutere), in base al quale «l’articolo 14, comma 2‑bis, del decreto legge 11 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2016 [in realtà 2014, ndr], n. 106, e successive modificaziofni, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all’art. 38 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
Verrebbe da dire: “excusatio non petita, accusatio manifesta”. Infatti, questo conferma che la sentenza del Tar Lazio non è un “attacco al potere” come l’avevano descritta Franceschini e Renzi, ma semplicemente una decisione assunta in base al principio di legalità, secondo un’interpretazione della legge che l’emendamento presentato conferma che era quantomeno ben possibile. E evidentemente c’era più che qualche dubbio che il Consiglio di Stato si orientasse diversamente dal Tar Lazio, se il legislatore è intervenuto.
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