Il quesito di Possibile sui licenziamenti illegittimi era ammissibile

È stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale con cui è stato dichiarato inammissibile il referendum sui licenziamenti illegittimi. Nel merito, i motivi di incostituzionalità sono due: il carattere manipolativo del quesito e la sua assenza di omogeneità.

 

È sta­ta pub­bli­ca­ta la sen­ten­za del­la Cor­te costi­tu­zio­na­le con cui è sta­to dichia­ra­to inam­mis­si­bi­le il refe­ren­dum sui licen­zia­men­ti illegittimi.

Si trat­ta del­la n. 26 del 2017, dal­le cui pri­me righe si com­pren­de imme­dia­ta­men­te che il ver­det­to non è sta­to faci­le, che il Col­le­gio si è divi­so. La rela­tri­ce, giu­di­ce Sciar­ra, è sta­ta infat­ti sosti­tui­ta per la reda­zio­ne dal vice­pre­si­den­te Lat­tan­zi, come nor­mal­men­te avvie­ne sol­tan­to nei casi in cui la solu­zio­ne pro­po­sta dal rela­to­re risul­ti minoritaria.

Nel meri­to, i moti­vi di inco­sti­tu­zio­na­li­tà – come ave­va­mo paven­ta­to – sono due: il carat­te­re mani­po­la­ti­vo del que­si­to e la sua assen­za di omogeneità.

Il pri­mo aspet­to è sta­to valu­ta­to indub­bia­men­te dal­la Cor­te con un cer­to rigo­re, in que­sta occa­sio­ne, alme­no in rela­zio­ne alla nor­ma su cui la moti­va­zio­ne si sof­fer­ma: quel­la rela­ti­va ai limi­ti dimen­sio­na­li del­le azien­de alle qua­li si appli­ca la disci­pli­na dell’art. 18 del­lo sta­tu­to dei lavo­ra­to­ri. Infat­ti, è vero che il ten­ta­ti­vo di esten­de­re a tut­te le impre­se il limi­te oggi pre­vi­sto per quel­le agri­co­le non rap­pre­sen­ta­va l’espansione di un cri­te­rio già pre­vi­sto in via resi­dua­le (per la gene­ra­li­tà del­le impre­se), come nel caso del­la sen­ten­za n. 13 del 1999, che giun­se infat­ti alla dichia­ra­zio­ne di ammis­si­bi­li­tà, ma è anche vero che non si trat­ta­va di un limi­te rica­va­to da tutt’altro con­te­sto nor­ma­ti­vo, come nel caso del­la sen­ten­za n. 36 del 1997, con cui ven­ne­ro per la pri­ma vol­ta indi­ca­ti i ter­mi­ni in cui i rita­gli di testo ren­do­no un que­si­to refe­ren­da­rio inammissibile.

Rispet­to al requi­si­to del­la omo­ge­nei­tà (cioè la neces­si­tà che la doman­da sia uni­vo­ca, in modo tale da con­sen­ti­re quel­la sola rispo­sta che l’elettore ha a dispo­si­zio­ne), inve­ce, la sua man­can­za pare, in effet­ti, più evi­den­te. Infat­ti, la doman­da con­cer­ne­va l’abrogazione sia del decre­to legi­sla­ti­vo n. 23 del 2015, che sosti­tui­sce l’art. 18 per gli assun­ti dopo l’entrata in vigo­re del­lo stes­so, sia di ampie par­ti dell’articolo 18 del­lo sta­tu­to dei lavo­ra­to­ri, come modi­fi­ca­to da suc­ces­si­ve leg­gi degli ulti­mi anni (in par­ti­co­la­re la leg­ge For­ne­ro), che con­ti­nua ad appli­car­si per gli assun­ti fino alla sud­det­ta data. Ora, la Con­sul­ta pre­ci­sa che «i due cor­pi nor­ma­ti­vi […] sono all’evidenza dif­fe­ren­ti, sia per i rap­por­ti di lavo­ro ai qua­li si rife­ri­sco­no (ini­zia­ti pri­ma o dopo l’entrata in vigo­re del decre­to legi­sla­ti­vo n. 23 del 2015), sia per il regi­me san­zio­na­to­rio pre­vi­sto». È per que­sto che le richie­ste sono «diso­mo­ge­nee e suscet­ti­bi­li di rispo­ste diver­se». Infat­ti, «l’elettore potreb­be ben vole­re l’abrogazione del decre­to legi­sla­ti­vo n. 23 del 2015 […], sen­za però vole­re allo stes­so tem­po anche la radi­ca­le modi­fi­ca­zio­ne dell’art. 18, ogget­to di richie­sta abro­ga­ti­va».

Ora, dob­bia­mo ricor­da­re che, nell’estate 2015, chi scri­ve, Giu­sep­pe Civa­ti, Luca Pasto­ri­no e altri otto elet­to­ri, depo­si­ta­ro­no pres­so la can­cel­le­ria del­la Cor­te di Cas­sa­zio­ne una richie­sta di abro­ga­zio­ne del decre­to legi­sla­ti­vo n. 23 del 2015, che avreb­be eli­mi­na­to la tute­la atte­nua­ta per i licen­zia­men­ti ille­git­ti­mi degli assun­ti suc­ces­si­va­men­te all’entrata in vigo­re di quel decre­to. Ecco, in base all’odierna sen­ten­za, risul­ta chia­ra­men­te che quel que­si­to non avreb­be pre­sen­ta­to né il limi­te del­la mani­po­la­ti­vi­tà né quel­lo dell’omogeneità (mai ecce­pi­ti, in effet­ti, quan­do si richie­de la abro­ga­zio­ne di un inte­ro testo nor­ma­ti­vo), risul­tan­do ammissibile.

Quin­di, se, nell’estate 2015, alle for­ze di Pos­si­bi­le si fos­se­ro uni­te quel­le di chi ha rac­col­to le fir­me per il refe­ren­dum respin­to, i cit­ta­di­ni avreb­be­ro potu­to vota­re (già nel­la scor­sa pri­ma­ve­ra, con il que­si­to sul­le tri­vel­la­zio­ni in mare) per resti­tui­re ai lavo­ra­to­ri una tute­la miglio­re con­tro i licen­zia­men­ti illegittimi.

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