Rave invaders

Pro­via­mo a capi­re ogget­to e por­ta­ta del­la nor­ma for­mu­la­ta nel pri­mo Con­si­glio dei Mini­stri del gover­no Melo­ni, arti­co­lo 434 bis codi­ce pena­le, e quin­di ipo­tiz­za­bi­le come la solu­zio­ne al pro­ble­ma evi­den­te­men­te più urgen­te del Pae­se dal nuo­vo Gover­no, iden­ti­fi­ca­to nel cd. rave­par­ty, il cui testo defi­ni­ti­vo è sta­to pub­bli­ca­to in Gaz­zet­ta Uffi­cia­le il 31.10.2022, ed è entra­to in vigo­re dal gior­no successivo.

Una pre­mes­sa è d’obbligo.

La nor­ma nasce da un fat­to di cro­na­ca, cioè un rave par­ty che ha avu­to ini­zio nei pres­si di Mode­na saba­to 29 otto­bre in un capan­no­ne abban­do­na­to e che è sta­to inter­rot­to sen­za neces­si­tà di uso del­la for­za e il testo, evi­den­te­men­te scrit­to di fret­ta, vie­ne pre­sen­ta­to come un con­tra­sto solo ed esclu­si­va­men­te ai rave.

Ma visto che la leg­ge pena­le, per sua natu­ra, inqua­dra situa­zio­ni e com­por­ta­men­ti astrat­ti e ben pre­ci­si, con appli­ca­zio­ne del­la nor­ma ogni vol­ta che quel­le situa­zio­ni o quei com­por­ta­men­ti descrit­ti in astrat­to ven­ga­no mes­si in atto con­cre­ta­men­te, vedia­mo se l’assunto è veritiero.

L’invasione con­si­ste nel­la “inva­sio­ne arbi­tra­ria” (con un esor­dio tau­to­lo­gi­co già dif­for­me dal­la nor­ma ordi­na­ria che, di soli­to, spie­ga e non ripe­te, ad esem­pio non ci dice che il fur­to è il fur­to) “di ter­re­ni o edi­fi­ci altrui, pub­bli­ci o pri­va­ti, com­mes­sa da un nume­ro di per­so­ne supe­rio­re a 50, allo sco­po di orga­niz­za­re un raduno”.

Qui fini­sco­no i dati ogget­ti­vi, ma va sot­to­li­nea­to come già sus­si­sta una deli­mi­ta­zio­ne precisa.

Le 51 per­so­ne, per­ché si ini­zi a con­fi­gu­ra­re il rea­to, devo­no inva­de­re ter­re­ni o edi­fi­ci altrui, pub­bli­ci o privati.

Non sem­bra che que­sta for­mu­la­zio­ne spe­ci­fi­ca pos­sa inclu­de­re in gene­ra­le la pub­bli­ca via, a meno che non si trat­ti di una car­ra­ia adia­cen­te al ter­re­no, o spa­zi sem­pli­ce­men­te aper­ti al pub­bli­co come le piaz­ze, in osse­quio alla tas­sa­ti­vi­tà del­la nor­ma penale.

Quin­di non è appli­ca­bi­le al cor­teo o alla mani­fe­sta­zio­ne di piaz­za, come in tan­ti han­no paventato.

Anche per­ché ci han­no già pen­sa­to i gial­lo-ver­di Con­te e Sal­vi­ni con i decre­ti sicu­rez­za, che han­no ripri­sti­na­to la rile­van­za pena­le del cd. bloc­co stra­da­le, cioè del fat­to di chi depo­nen­do ogget­ti ostrui­sce la pub­bli­ca via o fer­ro­via, di chi osta­co­la la navi­ga­zio­ne, puni­to con la reclu­sio­ne da 1 a 6 anni, pena rad­dop­pia­ta se il fat­to è com­mes­so da più per­so­ne, anche non riu­ni­te, con l’aggiunta del­la san­zio­ne ammi­ni­stra­ti­va fino a 4.000 euro per chi impe­di­sce la cir­co­la­zio­ne sul­la stra­da ordi­na­ria con il pro­prio cor­po, cioè i manifestanti.

Que­sta nor­ma, anche dopo la tra­sfor­ma­zio­ne di Con­te da 1 a 2, e nono­stan­te i pro­cla­mi del gover­no gial­lo-ros­so di abro­ga­re o meglio “supe­ra­re” i decre­ti sicu­rez­za, è gra­ni­ti­ca­men­te rima­sta, come del resto i decre­ti sicu­rez­za, che infat­ti ven­go­no sem­pli­ce­men­te appli­ca­ti, con­tro le ONG, dal nuo­vo governo.

Cosa che ren­de un po’ ridi­co­lo sem­pre Con­te 3, il neo­la­bu­ri­sta (Ita­lo Cal­vi­no si era fer­ma­to con la sua imma­gi­na­zio­ne a due, spe­ria­mo si fer­mi anche Giu­sep­pe), quan­do oggi par­la di sta­to di poli­zia per i rave. 

Ma, al net­to del­la neces­sa­ria digres­sio­ne, le buo­ne noti­zie fini­sco­no qui. 

La nor­ma in esa­me pro­se­gue infat­ti con una defi­ni­zio­ne squi­si­ta­men­te discre­zio­na­le, cioè puni­sce così gra­ve­men­te (da tre a sei anni) “orga­niz­za­to­ri e pro­mo­to­ri del radu­no, quan­do dal­lo stes­so può deri­va­re un peri­co­lo per l’ordine pub­bli­co o l’incolumità pub­bli­ca o la salu­te pub­bli­ca” (per gli inva­so­ri “sem­pli­ci” la pena è diminuita).

Ora, chiun­que non sia così boo­mer da non sape­re nep­pu­re come fun­zio­na un rave, sa che il suo sco­po è pro­prio non crea­re alcun peri­co­lo per l’ordine pub­bli­co, l’incolumità pub­bli­ca o la salu­te pub­bli­ca, ed è il moti­vo per cui ven­go­no orga­niz­za­ti in ter­re­ni incu­sto­di­ti o in immo­bi­li iso­la­ti e abbandonati.

Il peri­co­lo per l’ordine pub­bli­co è tal­men­te gene­ri­co da sem­bra­re ridi­co­lo (anche una par­ti­ta di cal­cio o una fun­zio­ne reli­gio­sa con mol­ti par­te­ci­pan­ti pos­so­no esse­re fon­te di peri­co­lo per l’ordine pub­bli­co), quel­lo per la salu­te e l’incolumità sem­mai, può esser­ci per i par­te­ci­pan­ti ma non per l’intera comu­ni­tà, del tut­to ignara.

Il fat­to è che il nuo­vo rea­to rien­tra ampia­men­te nel­la pre­vi­sio­ne dell’art. 633 codi­ce pena­le (di cui l’articolo in esa­me sem­bra, ma non è pro­prio così, un inu­ti­le dupli­ca­to) che puni­sce, però a que­re­la del­la per­so­na offe­sa (se c’è) “chiun­que inva­de arbi­tra­ria­men­te ter­re­ni o edi­fi­ci altrui, pub­bli­ci o pri­va­ti, al fine di occu­par­li o di trar­ne altri­men­ti pro­fit­to”, con la reclu­sio­ne fino a due anni o con una mul­ta, pene rad­dop­pia­te e pro­ce­di­bi­li­tà d’uf­fi­cio “se il fat­to è com­mes­so da più di cin­que per­so­ne o se il fat­to è com­mes­so da per­so­na pale­se­men­te arma­ta”, e sem­pli­ce aumen­to di pena per pro­mo­to­ri e orga­niz­za­to­ri “se il fat­to è com­mes­so da due o più persone”.

Quin­di la dif­fe­ren­za sareb­be non tan­to lo sco­po (l’occupazione) ma le con­se­guen­ze (il peri­co­lo), che sono però solo pre­sun­te, a mio avvi­so non con­fi­gu­ra­bi­li in un rave, e comun­que valu­ta­te discre­zio­nal­men­te dal­la Pub­bli­ca Auto­ri­tà in via preventiva.

Però è evi­den­te come la nor­ma sia a mag­gior ragio­ne appli­ca­bi­le all’occupazione di una scuo­la o di una uni­ver­si­tà, oppu­re di una fab­bri­ca, anche per­ché in que­sti casi è para­dos­sal­men­te più sem­pli­ce ipo­tiz­za­re il peri­co­lo per ordi­ne pub­bli­co, inco­lu­mi­tà o salu­te pub­bli­ca, trat­tan­do­si di edi­fi­ci inse­ri­ti in un con­te­sto urba­no o comun­que fre­quen­ta­to anche da ter­zi che non par­te­ci­pa­no all’occupazione.

La dupli­ca­zio­ne appa­re evi­den­te se solo si osser­va come i media abbia­no dato noti­zia del seque­stro dell’impianto audio di Mode­na e del­la denun­cia di 14 orga­niz­za­to­ri, e non può cer­ta­men­te trat­tar­si di appli­ca­zio­ne del­la nuo­va nor­ma se il rea­to risa­le al 29 otto­bre, a men­te dell’art. 25 com­ma 2 Costi­tu­zio­ne, quel­lo che dice che “Nes­su­no può esse­re puni­to se non in for­za di una leg­ge che sia entra­ta in vigo­re pri­ma del fat­to commesso”.

Ma non è fini­ta qui per­ché il neo­na­to art. 434 bis c.p. pre­ve­de, oltre ad una pena ogget­ti­va­men­te esor­bi­tan­te, più ele­va­ta ad esem­pio di quel­la pre­vi­sta per l’omicidio col­po­so, anche l’applicazione agli inda­ga­ti del­le misu­re di pre­ven­zio­ne pre­vi­ste per i mafio­si, vale a dire la sor­ve­glian­za spe­cia­le, il divie­to di sog­gior­no o l’obbligo di dimora. 

Ora, imma­gi­no che anche i mem­bri del gover­no ten­ga­no fami­glia, e pen­sa­re che i pro­pri figli maga­ri per un’occupazione sco­la­sti­ca (ma anche una festa in spiag­gia o una gri­glia­ta di fer­ra­go­sto) per­fet­ta­men­te con­fi­gu­ra­bi­le dal­la nor­ma che come det­to una vol­ta scrit­ta ha vita pro­pria e non solo si appli­ca, ma deve esse­re appli­ca­ta dal pub­bli­co uffi­cia­le, sia­no trat­ta­ti come i mafio­si, dovreb­be esse­re piut­to­sto inquietante.

Poi, cer­to, se que­sto suc­ce­de è anche per respon­sa­bi­li­tà di chi anche a sini­stra ha da alme­no un decen­nio rispo­sto ai pro­ble­mi con la nor­ma pena­le o con l’aumento di pene, che si trat­tas­se di inci­den­ti stra­da­li o di legit­ti­ma dife­sa, ovvia­men­te sen­za risol­ve­re i pro­ble­mi, maga­ri sen­za gli ecces­si del­la destra, ma dan­do in pasto all’opinione pub­bli­ca un fin­to pugno di fer­ro per otte­ne­re faci­le consenso. 

Ades­so che sono arri­va­ti i pro­fes­sio­ni­sti del law&order, diven­ta­no tut­ti garantisti.

Ed è abba­stan­za depri­men­te che dal PD ven­ga chie­sto il “riti­ro” del­la nor­ma, ipo­te­si non pre­vi­sta dal nostro ordi­na­men­to dopo un decre­to leg­ge fir­ma­to e pub­bli­ca­to, che potrà nel caso deca­de­re in man­can­za di con­ver­sio­ne oppu­re esse­re emen­da­to in quel­la sede, ma non cer­ta­men­te esse­re riti­ra­to come un ordi­ne del gior­no qualsiasi.

Insom­ma, anche da que­sto si evin­ce che il gover­no di destra c’è e si vede, l’opposizione cre­di­bi­le anco­ra no.

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