Come riportano le cronache giornalistiche, alla Ong spagnola Pro Activa, dopo avere soccorso in acque libiche un’imbarcazione con alcune centinaia di migranti a bordo e sbarcato 218 migranti nel porto italiano di Pozzallo, la Procura di Catania contesta l’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Siamo di fronte ad un fatto di inaudita gravità, che scardina tutti i pilastri del diritto umanitario, da collocare, sul piano etico e giuridico, allo stesso livello dell’accordo Italia-Libia (paese che non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati) o del codice di condotta delle Ong voluto dal ministro Minniti.
Con l’aggravante che il sequestro di una nave destinata al salvataggio di vite in mare avrà il solo effetto di impedire o ritardare, appunto, l’attività di ricerca e soccorso (SAR, acronimo di search and rescue), alla faccia del codice di procedura penale, il cui art. 321 autorizza il sequestro preventivo “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.”
Il tema, dunque, è capire se possa costituire reato la condotta di una Ong che si rifiuta di consegnare i migranti alla guardia costiera libica, dopo essere stata da quest’ultima attaccata e che, previa autorizzazione della guardia costiera italiana, approda a Pozzallo col suo carico umano.
Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, previsto dall’art. 12 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98), punisce con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa di 15.000 euro per persona “chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.
Difficile, anche abbracciando la più spregiudicata furia ideologica securitaria, poter affermare che la nave di una Ong dedita al salvataggio di persone in mare possa essere imputata di avere promosso, diretto, organizzato, finanziato od effettuato il trasporto di stranieri, come se si trattasse di una banda di trafficanti di esseri umani o di clan criminali (come quelli libici dei Dabbashi con cui il ministro Minniti è sceso a patti per fermare gli sbarchi).
Qualche dubbio, in punta di diritto, è fugato dal secondo comma dell’art. 12: “non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.” o dall’applicabilità della scriminante dello “stato di necessità”, in forza della quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.” (art. 54 del codice penale).
Del resto la Cassazione (Cassazione penale, sez. I, 10/12/2014, n. 3345) ha chiarito che “E’ bene non dimenticare che in tali evenienze l’intervento di soccorso è doveroso, ai sensi delle Convenzioni internazionali sul diritto del mare (Convenzione di Amburgo del 27.4.1979, ratificata con L. n. 147 del 1989, e relativo regolamento D.P.R. n. 662 del 1984, ed art. 98, della Convenzione di Montego Bay), anche una volta avuto contezza dell’illiceità dell’immigrazione.”
L’art. 12 non è, dunque, una monade che viva di vita propria nell’ordinamento giuridico dello Stato, bensì è una norma che si colloca in un contesto complesso ed articolato che, rispettando la gerarchia delle fonti, parte dalla Costituzione, dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e dalle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Basterebbe dire che i migranti trasportati, finché la competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale non decide sul loro status, sono tutti potenziali richiedenti asilo, senza contare i minori: certo è che nessuno di loro è giuridicamente irregolare o “clandestino”, anzi la loro condizione è l’esatto contrario della clandestinità, dell’oscurità e del nascondimento poiché essi fuggono, per guerra o per fame, attraverso gli unici canali possibili e noti, il mare e il deserto, le frontiere ostili dell’Europa e reclamano a voce alta, quando riescono a sopravvivere all’infame riva d’Acheronte, protezione e aiuto.
Recentemente la Corte di Cassazione (Cassazione penale, sez. I, 16/11/2016, n. 53691) in una sentenza riguardante un procedimento penale a carico di alcuni trafficanti di esseri umani ha chiarito che “I contributi dichiarativi dei tre migranti trasportati su imbarcazione condotta dagli indagati sono state correttamente utilizzate e valutate alla stregua di dichiarazioni testimoniali, non potendo nei loro confronti configurarsi il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis [reato di clandestinità n.d.r.] e ritenerli soggetti indagati o imputati di reato connesso, con la conseguente necessità di acquisire e valutare elementi di conferma alle loro dichiarazioni. Si tratta, al contrario, di soggetti giunti nel paese a seguito delle operazioni di aiuto in acque internazionali e legittimamente trasportati sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso, quindi da non considerarsi quali migranti entrati illegalmente. Non può, d’altro canto, ipotizzarsi che il pericolo di vita cui era conseguita l’azione di salvataggio che ne aveva comportato l’ingresso e la permanenza per motivi umanitari nel territorio dello Stato fosse stato evenienza dagli stessi prevista ed artatamente creata; d’altra parte, il fatto che la Procura della Repubblica avesse già negato il nulla osta all’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale e reso parere favorevole per la concessione del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18 non consente di ritenere, quanto meno allo stato, illegale, né tanto meno illecita la loro permanenza in Italia.”
Tradotto in parole più semplici e meno tecniche: i migranti trasportati non sono clandestini o illegali, perché salvati in mare aperto e destinatari potenziali di protezione internazionale e quindi sono legittimamente trasportati e possono essere sentiti come testimoni (non come complici di reati) contro i loro aguzzini.
Le navi delle Ong compiono un’attività umanitaria giuridicamente doverosa ed eticamente meritoria: chi le incrimina compie un atto giuridicamente abnorme ed eticamente censurabile. Si potrebbe supporre che compia un atto politico, uscendo deliberatamente dal confine della giurisdizione. Cerchiamo di non abituarci, con ignavia, sonnolenza o indifferenza, a questi strappi: quando inizia a sanguinare il diritto umanitario, è la stessa democrazia ad ammalarsi.