Salario orario minimo, maneggiare con cura

E’ una idea da maneggiare con cura. Se usata male, potrebbe avere effetti deleteri sull’occupazione, sull’inflazione, sul lavoro nero. E in generale, sul sistema della contrattazione collettiva

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ci vuo­le pru­den­za. Pos­sia­mo par­la­re di sala­rio mini­mo lega­le sen­za but­ta­re la pro­po­sta nel­la disca­ri­ca del­le pro­mes­se elet­to­ra­li? E’ una idea da maneg­gia­re con cura. Se usa­ta male, potreb­be ave­re effet­ti dele­te­ri sull’occupazione, sull’inflazione, sul lavo­ro nero. E in gene­ra­le, sul siste­ma del­la con­trat­ta­zio­ne col­let­ti­va che, a nostro pare­re, deve esse­re man­te­nu­ta in esse­re.

Mat­teo Ren­zi ha pro­mes­so un sala­rio mini­mo lega­le tra i 9 e i 10 euro l’o­ra. Non si è accor­to che non stia­mo caval­can­do un toro mec­ca­ni­co: stia­mo trat­tan­do la busta paga dei lavo­ra­to­ri e al tem­po mede­si­mo il costo del lavo­ro. Una soglia indi­ca­ta sen­za alcu­na ratio, fra 9 e 10 euro — come se fos­se la stes­sa cosa — non va bene. Potreb­be esse­re mol­to dan­no­sa.

Occor­re da subi­to fis­sa­re alcu­ni palet­ti, in tema di sala­rio mini­mo lega­le. E smet­ter­la di gio­ca­re a chi spa­ra il nume­ro più grosso.

 

Il sala­rio ora­rio mini­mo (di segui­to SOM) deve esse­re pon­de­ra­to in modo appro­pria­to con rife­ri­men­to al sala­rio medio (o al sala­rio media­no): se venis­se sta­bi­li­to fra 9 e 10 euro, si trat­te­reb­be di un valo­re fra il 64% e il 73% del sala­rio medio, che nel 2014 era di cir­ca 14,1 euro l’ora (ISTAT). Ci tro­via­mo oltre quel livel­lo cri­ti­co (60%) sopra il qua­le è mol­to pro­ba­bi­le atten­der­si una espul­sio­ne di lavo­ra­to­ri dal mer­ca­to, lavo­ra­to­ri che tran­si­te­reb­be­ro diret­ta­men­te ver­so for­me di lavo­ro irre­go­la­re, se non addi­rit­tu­ra ver­so il nero. L’aumento con­se­guen­te del costo del lavo­ro met­te­reb­be fuo­ri gio­co soprat­tut­to i lavo­ra­to­ri più debo­li, a bas­sa qua­li­fi­ca­zio­ne, i precari.

La soglia che rite­nia­mo ade­gua­ta e che evi­te­reb­be dan­ni è pari al 50% del sala­rio medio, ovve­ro cir­ca 7 euro. Al di sot­to di que­sta paga ora­ria si tro­va cir­ca il 5–6% dei lavo­ra­to­ri dipen­den­ti, anche coper­ti da con­trat­to col­let­ti­vo. Lavo­ra­to­ri del com­par­to Logi­sti­ca, del Com­mer­cio, del set­to­re dei Tra­spor­ti, dei Ser­vi­zi e dell’Assistenza socia­le, lad­do­ve per talu­ne man­sio­ni sono pre­vi­ste paghe ora­rie infe­rio­ri a fra 5,7 e 6,5 euro.

 

Il sala­rio ora­rio mini­mo si con­fi­gu­ra — nel­la pro­po­sta di Pos­si­bi­le — come un soste­gno dal bas­so alla con­trat­ta­zio­ne col­let­ti­va. Infat­ti, il sala­rio ora­rio mini­mo lega­le non può sosti­tui­re i mini­mi sala­ria­li deri­van­ti dal­la con­trat­ta­zio­ne col­let­ti­va, tran­ne in quei casi in cui evi­den­te­men­te gli stes­si si tro­vas­se­ro al di sot­to del­la soglia lega­le. La con­se­guen­za imme­dia­ta di un sala­rio ora­rio mini­mo in anti­te­si ai CCNL sareb­be l’immediato abban­do­no dei con­trat­ti col­let­ti­vi da par­te del­le azien­de, con livel­la­men­to ver­so il bas­so dei sala­ri (effet­to deflattivo).

Nel cor­so dell’elaborazione del Mani­fe­sto di Pos­si­bi­le, abbia­mo pen­sa­to ad un model­lo in cui il CCNL sia pre­va­len­te. La fun­zio­ne del sala­rio ora­rio mini­mo dovreb­be così esse­re calibrata:

  1. Deter­mi­na­zio­ne: il sala­rio mini­mo dovreb­be esse­re deter­mi­na­to al 50% del sala­rio ora­rio medio come da rile­va­zio­ni perio­di­che ISTAT (che segna­la­no il livel­lo medio dei sala­ri come pro­dot­to dal­la dina­mi­ca del­la con­trat­ta­zio­ne col­let­ti­va). Dovreb­be esse­re dif­fe­ren­zia­to regio­nal­men­te poi­ché il livel­lo medio dei sala­ri del­la Lom­bar­dia è gene­ral­men­te più alto di quel­lo del­la Sar­de­gna e il mini­mo lega­le indi­vi­dua­to con uni­ca soglia nazio­na­le potreb­be esse­re inin­fluen­te per la Lom­bar­dia ed ecces­si­va­men­te dan­no­so per la Sardegna.
  2. Aggior­na­men­to: ogni due o tre anni, in modo da segui­re – con un cer­to ritar­do – la mede­si­ma dina­mi­ca di aggior­na­men­to sala­ria­le dei CCNL;
  3. Vali­di­tà: si appli­ca nei casi in cui il mini­mo tabel­la­re pre­vi­sto dal CCNL per la man­sio­ne svol­ta sia infe­rio­re al mini­mo defi­ni­to dal­la leg­ge; in tut­ti gli altri casi, pre­va­le quan­to dispo­sto dal CCNL di cate­go­ria. In defi­ni­ti­va, il cri­te­rio è a van­tag­gio del lavo­ra­to­re. Abbia­mo pen­sa­to ad un mec­ca­ni­smo strut­tu­ra­to su due livel­li, uno nazio­na­le ed uno regio­na­le, sul­la base di que­sta casistica:

Caso 1. La retri­bu­zio­ne ora­ria del CCNL è sia mag­gio­re del SOM regio­na­le, sia del SOM nazio­na­le: in que­sto caso ha pre­va­len­za il CCNL;

Caso 2. La retri­bu­zio­ne ora­ria del CCNL è mino­re del SOM regio­na­le ma è tut­ta­via supe­rio­re al SOM nazio­na­le: anche in que­sto caso, pre­va­le il CCNL;

Caso 3. La retri­bu­zio­ne ora­ria del CCNL è mino­re sia del SOM regio­na­le, sia del SOM nazio­na­le: pre­va­le il mini­mo fra SOM regio­na­le e SOM nazionale.

Non è tan­to il valo­re del sala­rio ora­rio mini­mo in sé, quan­to la sua for­za intrin­se­ca, che il Grup­po Tor­tu­ga chia­ma effet­to faro, a costi­tui­re un fat­to­re deter­mi­nan­te per il mer­ca­to del lavo­ro, anche come dis­sua­si­vo ver­so il lavo­ro nero:

Par­te del­la let­te­ra­tu­ra (Boe­ri, Gari­bal­di and Ribei­ro, 2010) inter­pre­ta que­sta evi­den­za con il fat­to che il livel­lo di sala­rio mini­mo lega­le costi­tui­reb­be un livel­lo di rife­ri­men­to per le con­trat­ta­zio­ni del­le con­di­zio­ni di lavo­ro anche al di fuo­ri del­la lega­li­tà, se le impre­se han­no pote­re monop­so­ni­sti­co anche nell’economia infor­ma­le. Se con­si­de­ra­zio­ni sul­la “giu­sta remu­ne­ra­zio­ne” sono rile­van­ti nei rap­por­ti di lavo­ro, allo­ra è pos­si­bi­le che il livel­lo di sala­rio mini­mo lega­le abbia effet­ti anche sui sala­ri cor­ri­spo­sti per pre­sta­zio­ni in nero. Que­sto feno­me­no è noto appun­to come “Lighthou­se effect”, “Effet­to faro” (Sou­za and Bal­tar, 1980).

Un sala­rio mini­mo lega­le si costi­tui­reb­be come pie­tra di para­go­ne: se il lavo­ra­to­re sapes­se di esse­re paga­to meno del mini­mo lega­le, allo­ra sareb­be più evi­den­te la sua con­di­zio­ne di sfrut­ta­men­to. Una evi­den­za che lo orien­te­reb­be ver­so altre scel­te, che non quel­la di accet­ta­re un qual­sia­si lavo­ro, anche a nero, pur di rice­ve­re una qual­sia­si paga.

Infi­ne, è rav­vi­sa­bi­le anche un altro effet­to, che chia­me­rem­mo effet­to tra­sci­na­men­to: l’adeguamento al mini­mo lega­le del­le retri­bu­zio­ni del­le man­sio­ni sot­to soglia inne­sche­reb­be una serie di riven­di­ca­zio­ni sala­ria­li. La doman­da sareb­be rac­col­ta dal sin­da­ca­to (inter­me­dia­zio­ne), il qua­le si fareb­be por­ta­vo­ce di tale istan­za ai vari livel­li del­la con­trat­ta­zio­ne. Le orga­niz­za­zio­ni dato­ria­li non potreb­be­ro offri­re mol­ta resi­sten­za, spe­cie se alcu­ni dei mini­mi tabel­la­ri fos­se­ro sot­to al livel­lo lega­le. Abbia­mo ten­ta­to una sti­ma dell’effetto di tra­sci­na­men­to: esso deter­mi­ne­reb­be un aumen­to del sala­rio medio dell’1,8%.

Non sono le cifre fuo­ri mer­ca­to di Ren­zi, è ovvio. Ma, dopo l’esperienza del gover­no dei Mil­le gior­ni, dovrem­mo esse­re vac­ci­na­ti, non credete?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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