Senatori eletti e non eletti: la riforma costituzionale cangiante

L’ampia revi­sio­ne del­la Costi­tu­zio­ne su cui sare­mo chia­ma­ti a vota­re il 4 dicem­bre è – lo dico­no ormai tut­ti – scrit­ta in modo spes­so oscu­ro o ambi­guo. Que­sto con­sen­te tal­vol­ta ai suoi soste­ni­to­ri di espor­la con toni can­gian­ti a secon­da del­la luce del momen­to e degli interlocutori.

Negli ulti­mi gior­ni l’operazione è in cor­so nien­te­me­no che rispet­to alla com­po­si­zio­ne del Sena­to, l’ombelico di tut­ta la rifor­ma costi­tu­zio­na­le. Que­sta, infat­ti, par­te dall’annuncio di “sena­to­ri non elet­ti e non paga­ti” e vie­ne pre­sen­ta­ta, infat­ti, dal segre­ta­rio del Pd, padre del­la rifor­ma, alla dire­zio­ne del suo par­ti­to (6 feb­bra­io 2014) come la rifor­ma dei quat­tro palet­ti, che sono: 1. non elet­ti­vi­tà dei sena­to­ri; 2. assen­za di inden­ni­tà per i sena­to­ri; 3. eli­mi­na­zio­ne del pote­re del Sena­to di dare e toglie­re la fidu­cia al gover­no; 4. eli­mi­na­zio­ne del pote­re del Sena­to di vota­re il bilancio.

Il palet­to che ci inte­res­sa è quin­di il pri­mo, tra­dot­to pun­tual­men­te nell’articolo 2 del­la rifor­ma che modi­fi­ca l’articolo 57 del­la Costi­tu­zio­ne il cui testo è – nel caso – chia­ris­si­mo: «i Con­si­gli regio­na­li e i Con­si­gli del­le Pro­vin­ce auto­no­me di Tren­to e di Bol­za­no eleg­go­no, con meto­do pro­por­zio­na­le, i sena­to­ri tra i pro­pri com­po­nen­ti e, nel­la misu­ra di uno per cia­scu­no, tra i sin­da­ci dei Comu­ni dei rispet­ti­vi territori».

Ora, nel­la secon­da let­tu­ra effet­tua­ta dal Sena­to, è sta­to appro­va­to un emen­da­men­to inte­gra­ti­vo, in base al qua­le i Con­si­gli regio­na­li devo­no pro­ce­de­re all’elezione dei sena­to­ri «in con­for­mi­tà alle scel­te espres­se dagli elet­to­ri per i can­di­da­ti con­si­glie­ri in occa­sio­ne del rin­no­vo dei mede­si­mi orga­ni, secon­do le moda­li­tà sta­bi­li­te dal­la leg­ge di cui al sesto comma».

La nor­ma ha avu­to un’insperata for­tu­na, essen­do riu­sci­ta a con­vin­ce­re la per­ples­sa «mino­ran­za del Pd» a pas­sa­re da una posi­zio­ne cri­ti­ca a un voto favo­re­vo­le alla rifor­ma.   Tut­ta­via, le doti tau­ma­tur­gi­che dell’emendamento sono sta­te deci­sa­men­te soprav­va­lu­ta­te al pun­to di far con­clu­de­re a qual­cu­no che era sta­ta rein­tro­dot­ta l’elezione diret­ta dei senatori.

Natu­ral­men­te ciò è esclu­so dall’appena ripor­ta­to secon­do com­ma dell’art. 57, il qua­le pre­ve­de – con chia­rez­za, in que­sto caso – che «i Con­si­gli regio­na­li e i Con­si­gli del­le auto­no­mie loca­li eleg­go­no […] i sena­to­ri». D’altronde, per­ché tale ele­zio­ne avven­ga «in con­for­mi­tà del­le scel­te espres­se dagli elet­to­ri» basta che sia rispet­ta­ta la pro­por­zio­ne rispet­to ai voti e ai seg­gi otte­nu­ti dal­le diver­se liste, per cui non ver­reb­be aggiun­to nul­la rispet­to a quan­to già pre­vi­sto allo stes­so art. 57, secon­do e set­ti­mo com­ma. Alcu­ni vor­reb­be­ro che la pre­vi­sio­ne fos­se riem­pi­ta di signi­fi­ca­to impo­nen­do, per leg­ge, ai Con­si­gli regio­na­li di eleg­ge­re al Sena­to i con­si­glie­ri che han­no otte­nu­to il mag­gior nume­ro di pre­fe­ren­ze popo­la­ri o addi­rit­tu­ra che vi fos­se una secon­da sche­da con cui gli elet­to­ri indi­che­reb­be­ro i con­si­glie­ri regio­na­li-sena­to­ri (e non i sindaci-senatori).

Tut­to que­sto risul­ta esclu­so dal secon­do com­ma, come dice­va­mo e più in par­ti­co­la­re pone alcu­ni problemi:

  1. in base all’art. 122 del­la Costi­tu­zio­ne, cia­scu­na Regio­ne appro­va la sua leg­ge elet­to­ra­le, men­tre la leg­ge sta­ta­le può solo det­ta­re i prin­ci­pi fon­da­men­ta­li del­la stessa;
  2. in ogni caso, sareb­be inco­sti­tu­zio­na­le una leg­ge che vani­fi­can­do il com­ma 2, impe­di­sca che quel­la dei Con­si­gli regio­na­li sia una vera e pro­pria ele­zio­ne (visto che si san­ci­sce espres­sa­men­te che i Con­si­gli regio­na­li eleg­go­no i senatori);
  3. si cree­reb­be peral­tro una dif­fe­ren­za, ingiu­sti­fi­ca­ta e ingiu­sti­fi­ca­bi­le, tra i sena­to­ri-con­si­glie­ri regio­na­li e i sena­to­ri-sin­da­ci (pari al 50% del tota­le nel­la metà del­le Regio­ni ita­lia­ne) per i qua­li non vi è nep­pu­re nes­su­na gene­ra­le indi­ca­zio­ne (altro che obbli­go di “con­for­mi­tà”) rispet­to alle indi­ca­zio­ni degli elettori;
  4. in ogni caso, che sen­so avreb­be avu­to toglie­re la rap­pre­sen­tan­za del­la nazio­ne per asse­gna­re quel­la del­le isti­tu­zio­ni ter­ri­to­ria­li a sena­to­ri elet­ti dai cit­ta­di­ni? E poi che sen­so avreb­be allo­ra sta­bi­li­re che «i Con­si­gli regio­na­li eleg­go­no i sena­to­ri»? Sono paro­le inse­ri­te così, tan­to per appe­san­ti­re un po’ il testo?

La discus­sio­ne, assur­da come spes­so quel­le che riguar­da­no que­sta revi­sio­ne costi­tu­zio­na­le, fa per­de­re tem­po rispet­to all’esame dei rea­li con­te­nu­ti e mostra solo una cosa: che si cer­ca sem­pre di soste­ne­re tut­to e il con­tra­rio di tut­to, pie­gan­do il signi­fi­ca­to del­le paro­le e tenen­do­si lon­ta­ni solo dal­la chia­rez­za, per aggiu­sta­re il sen­so a secon­da del momen­to, dell’interlocutore, in un tra­sfor­mi­smo per­ma­nen­te non più solo di posi­zio­ni poli­ti­che e allean­ze, ma addi­rit­tu­ra, ormai, anche di nor­me. Più che la rifor­ma del cam­bia­men­to sem­bra la rifor­ma del cangiamento.

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